CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, di riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro che, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 171-ter I. n. 622 del 1941 per insussistenza del fatto, ha rideterminato in un mese, quindici giorni di reclusione ed € 200 ci multa la pena per il reato di cui all'art. 474 c.p. 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si denuncia la mancata prova della contraffazione del marchio, propone doglianze in punto di fatto inammissibili in sede di legittimità, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte in sede di appello, ivi adeguatamente vagliate e disattese dal giudicante di seconde cure (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza d'appello che si richiama correttamente alla giurisprudenza di legittimità consolidata: per tutte, cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnata - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 d