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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37231/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/04/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 dl 1990 con rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 21 marzo 2018 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato commesso il 3 agosto 2014 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione l'imputato che lamenta la manca a indicazione í dei criteri di calcolo della pena e l'omessa dichiarazione di pr scrizione per l'episodio del 5 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato l'imputa to alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 6.200 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Nonostante la Corte di appello abbia dichiarato la prescrizione dell'episodio più rilevante relativo alla cessione di 769,3 grammi, la riduzione di pena è stata insignificante perché si è arrivati alla condanna alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 13 di reclusione ed euro 6.174,00 ' senza alcuna motivazione.

Peraltro, al momento della decisione risultava prescritto anche l'episodio del 5 ottobre 2014.

L'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato pel' prescrizione, 28 aprile 2023 per l'ultima cessione del 28 ottobre 2015.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 20 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/04/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 dl 1990 con rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 21 marzo 2018 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato commesso il 3 agosto 2014 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena. 2. Ricorre per cassazione l'imputato che lamenta la manca a indicazione í dei criteri di calcolo della pena e l'omessa dichiarazione di pr scrizione per l'episodio del 5 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato l'imputa to alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 6.200 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nonostante la Corte di appello abbia dichiarato la prescrizione dell'episodio più rilevante relativo alla cessione di 769,3 grammi, la riduzione di pena è stata insignificante perché si è arrivati alla condanna alla pena di anni 1, mesi 5, giorni 13 di reclusione ed euro 6.174,00 ' senza alcuna motivazione. Peraltro, al momento della decisione risultava prescritto anche l'episodio del 5 ottobre 2014. L'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato pel' prescrizione, 28 aprile 2023 per l'ultima cessione del 28 ottobre 2015. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 20 marz
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