Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2003/2006
ECLI:EU:C:2006:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]174/05
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] en Milieu
contro
[OSCURATO:PERSONA] voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
[OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Sostanza attiva denominata “aldicarb” — Validità dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199/CE»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 marzo 2006
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
[Direttiva del Consiglio 91/414/CEE; decisione del Consiglio 2003/199/CE, art. 2, primo comma, punto 3]
2.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n. 2; decisione del Consiglio 2003/199, art. 2, primo comma, punto 3)
3.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414; decisione del Consiglio 2003/199, art. 2, primo comma, punto 3)
1. Una lettura dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/1999, relativa alla non iscrizione dell’aldicarb nell’allegato
I alla direttiva 91/414, concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché alla revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, la quale consentisse agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rilasciare nuove autorizzazioni
per l’immissione in commercio di tali prodotti, nonostante il rifiuto d’iscrizione della sostanza attiva «aldicarb» nell’allegato
I della direttiva 91/414, sarebbe al tempo stesso incompatibile con la ratio e con lo scopo di tale direttiva e contraria
al suo art. 8, n. 2, quarto comma, il quale, nel caso di decisione di non includere una sostanza attiva in tale ultimo allegato,
impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adoperarsi affinché le relative autorizzazioni siano revocate o modificate nel corso del periodo
previsto. Una tale lettura dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199 è inoltre contraddetta dalle altre
versioni linguistiche di tale norma.
L’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199 dev’essere dunque interpretato nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA]
membri indicati nella colonna A dell’allegato a tale decisione, a talune condizioni, di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007
le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb» per usi essenziali.
(v. punti 22-24)
2. L’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199, relativa alla non iscrizione dell’aldicarb nell’allegato I della
direttiva 91/414, concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il quale fissa il termine per la revoca
delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb», costituisce
una misura di esecuzione dell’art. 8, n. 2, della detta direttiva.
Poiché la direttiva 91/414 non contiene alcun limite sul punto, la fissazione di termini diversi per la revoca delle dette
autorizzazioni per prodotti contenenti la sostanza attiva «aldicarb», in funzione degli usi ai quali tali prodotti sono destinati,
non può essere considerata incompatibile con le disposizioni della direttiva stessa.
(v. punti 25-27)
3. Nell’adottare l’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199 relativa alla non iscrizione dell’aldicarb nell’allegato
I nella direttiva 91/414 concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché alla revoca delle autorizzazione
dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, il Consiglio ha proceduto ad una valutazione globale dei vantaggi
e degli inconvenienti del sistema che si doveva attuare, il quale non è manifestamente inadeguato rispetto agli obiettivi
perseguiti.
(v. punto 32)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 marzo 2006 (
*
)
«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414/CEE – Art. 8 – Sostanza attiva denominata “aldicarb” – Validità dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199/CE»
Nel procedimento C-174/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 19 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il giorno stesso, nella causa
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] en Milieu
contro
[OSCURATO:PERSONA] voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] CropScience BV
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris e J. Klučka (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Rutteman, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, dal sig. R. J. M. van den Tweel, advocaat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] CropScience BV, dal sig. D. Waelbroeck, avocat;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;
– per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. F. P. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra Z. Kupčová e dal sig. B. Driessen, in
qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Doherty e dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la validità dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione del Consiglio
18 marzo 2003, 2003/199/CE, relativa alla non iscrizione dell’aldicarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 76, pag. 21).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] en Milieu (in prosieguo, congiuntamente: le «fondazioni»), da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, relativamente alla decisione emessa da quest’ultimo in data 20 febbraio 2004.
3 Con tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato infondato il reclamo contro la propria decisione 11 luglio 2003, come modificata
dalla decisione 1° agosto 2003, con la quale esso, in applicazione della decisione 2003/199, ha revocato l’autorizzazione
all’immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb», fatta eccezione per
le autorizzazioni concesse per gli usi essenziali di tali prodotti.
Contesto normativo
La direttiva 91/414
4 L’art. 8, n. 2, primo e quarto comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), è redatto come segue:
«In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro
può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio
nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già
sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.
(…)
Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all’articolo 19 e secondo
la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta
nell’allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all’articolo 5 non sono soddisfatti o l’informazione e i dati prescritti
non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. [OSCURATO:PERSONA]
membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine
prescritto».
5 Ai sensi del detto art. 8, n. 4, e «in ulteriore deroga all’articolo 4, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali,
autorizzare l’immissione in commercio, per un periodo massimo di 120 giorni, di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni
dell’articolo 4, per un’utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevedibile
che non può essere combattuto con altri mezzi. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente del provvedimento
preso gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione. Conformemente alla procedura istituita dall’articolo 19, viene deciso senza
indugio se e a quali condizioni il provvedimento preso dallo Stato membro possa essere esteso per un periodo da stabilire,
rinnovato o revocato».
La decisione 2003/199
6 Il nono ‘considerando’ della decisione 2003/199 recita:
«Occorrerebbe adottare misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb
siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per
tali prodotti».
7 A tenore del decimo ‘considerando’ della medesima decisione:
«Alla luce delle informazioni di cui il Consiglio dispone, in mancanza di una valida soluzione alternativa per taluni usi
limitati in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, appare necessario l’ulteriore impiego della sostanza attiva al fine di consentire lo sviluppo
di soluzioni alternative. Nelle attuali circostanze è pertanto giustificato fissare, a condizioni rigorose volte a ridurre
il rischio al minimo (…), un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni in essere per gli usi limitati considerati
essenziali per i quali non sembra esistere attualmente una valida alternativa per il controllo degli organismi nocivi».
8 Ai sensi dell’art. 1 della medesima decisione, la sostanza attiva «aldicarb» non è iscritta nell’allegato I alla direttiva
91/414.
9 Ai sensi dell’art. 2 della medesima decisione:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano revocate entro il 18 settembre 2003;
2) a decorrere dalla data del 18 marzo 2003 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga di cui all’art. 8, paragrafo
2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb;
3) per gli usi elencati nella colonna B dell’allegato, uno Stato membro indicato nella colonna A può mantenere in vigore sino
al 30 giugno 2007 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb purché:
a) garantisca che l’etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni
di limitazione d’impiego;
b) imponga tutte le opportune misure (…) per ridurre ogni eventuale rischio e [al fine di] di garantire la protezione della salute
umana e animale e dell’ambiente; e
c) si accerti che si stanno realmente ricercando prodotti o metodi alternativi a tali impieghi, in particolare mediante piani
d’azione.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l’applicazione del presente articolo
e, in particolare, circa le azioni avviate a norma delle lettere a), b) e c) e fornisce annualmente le stime dei quantitativi
di aldicarb impiegato per usi essenziali a norma del presente articolo».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
10 In data 9 aprile 2004, le fondazioni hanno proposto ricorso contro la decisione 20 febbraio 2004 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven (Tribunale commerciale dei [OSCURATO:PERSONA]). Esse hanno sostanzialmente affermato che la decisione 2003/199
è incompatibile con la direttiva 91/414, poiché tale direttiva avrebbe vietato ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario
qualora non sia stato accertato che lo stesso è conforme alle norme ambientali fissate dalla citata direttiva.
11 [OSCURATO:PERSONA] CropScience è intervenuta nella causa principale a sostegno del [OSCURATO:PERSONA].
12 Il giudice della causa principale osserva che la decisione 2003/199 si riferisce in particolare all’art. 8, n. 2, terzo e
quarto comma, della direttiva 91/414, mentre tale disposizione non prevede alcuna possibilità di autorizzare l’immissione
in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva la cui iscrizione nell’allegato I alla citata direttiva
sia stata espressamente rifiutata.
13 Tale giudice osserva che soltanto l’art. 8, n. 4, della direttiva 91/414 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare, in circostanze
eccezionali e per un periodo non superiore a 120 giorni, l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi ai
requisiti di cui all’art. 4 della medesima direttiva, qualora tale misura appaia necessaria a causa di un pericolo imprevedibile
che non può essere combattuto con altri mezzi.
14 Ebbene, alcune di queste condizioni non sarebbero evidentemente soddisfatte relativamente alla sostanza attiva «aldicarb».
In particolare, non vi sarebbe un pericolo imprevedibile, e il periodo previsto dall’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione
2003/199 eccederebbe i 120 giorni.
15 Di conseguenza, il giudice della causa principale ritiene che il citato art. 2, primo comma, punto 3, non possa basarsi sull’art. 8
della direttiva 91/414, e sia dunque incompatibile con essa.
16 Alla luce di tali elementi il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 2, inizio e punto 3, della decisione 2003/199/CE (…) sia valido».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la propria questione il giudice della causa principale chiede in sostanza se l’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione
2003/199 sia compatibile con l’art. 8 della direttiva 91/414.
18 Per risolvere tale questione è necessario anzitutto interpretare l’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199,
quindi verificare la compatibilità di tale disposizione con l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 e, infine, in caso di compatibilità,
effettuare una valutazione in concreto dei modi e dei termini previsti in tale disposizione.
19 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199, va preliminarmente
osservato che la controversia principale deriva essenzialmente da divergenze tra le varie versioni linguistiche di tale norma.
Infatti, in base alla versione olandese, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati possono «rilasciare» («verstrekken») autorizzazioni
per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb», mentre, in base alle altre
versioni linguistiche di tale norma, gli stessi [OSCURATO:PERSONA] membri possono soltanto «mantenere in vigore» tali autorizzazioni.
20 A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni,
occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (v. sentenze 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland
e a., Racc. pag. 5013, punto 19, e 4 ottobre 2001, causa C‑403/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑6883, punto 28), e che
non ne mette a rischio la validità (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 37). D’altra parte, la necessità di interpretare
il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato
isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v. sentenze 12 luglio 1979,
causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6, e 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36).
21 Quanto alla decisione 2003/199, va osservato che, ai sensi del suo nono ‘considerando’, «occorrerebbe adottare misure atte
a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti aldicarb siano revocate entro un termine prescritto,
non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti». Inoltre, il decimo ‘considerando’
di tale decisione aggiunge che, «in mancanza di una valida soluzione alternativa per taluni usi limitati in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri,
appare necessario l’ulteriore impiego della sostanza attiva al fine di consentire lo sviluppo di soluzioni alternative» e,
quindi, la concessione di «un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni in essere per gli usi limitati considerati
essenziali».
22 Ebbene, una lettura dell’art. 2, primo comma, punto 3, della citata decisione la quale consentisse agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rilasciare
nuove autorizzazioni per l’immissione in commercio di tali prodotti, nonostante il rifiuto d’iscrizione della sostanza attiva
«aldicarb» nell’allegato I alla direttiva 91/414, sarebbe al tempo stesso incompatibile con la ratio e con lo scopo di tale
direttiva e contraria al suo art. 8, n. 2, quarto comma, il quale, nel caso di decisione di non includere una sostanza attiva
in tale ultimo allegato, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adoperarsi affinché le relative autorizzazioni siano revocate o modificate
nel corso del periodo previsto.
23 Inoltre, come è stato osservato al punto 19 della presente sentenza, una tale lettura dell’art. 2, primo comma, punto 3, della
decisione 2003/199 è contraddetta dalle altre versioni linguistiche di tale norma, tra cui in particolare la versione tedesca
(«weiter gelten lassen darf»), quella inglese («may maintain in force»), quella polacca («może utrzymać w mocy») e quella
slovacca («môže zachovať v účinnosti»).
24 L’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199 va dunque interpretato nel senso che esso permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri
indicati nella colonna A dell’allegato a tale decisione, a talune condizioni, di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007
le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb» per usi essenziali.
25 In secondo luogo, per quanto concerne la questione se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 impedisca che il Consiglio consenta
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere in vigore autorizzazioni di immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una
sostanza attiva la cui iscrizione nell’allegato I alla citata direttiva sia stata rifiutata, va ricordato che tale direttiva
prevede, al suo art. 8, n. 2, quarto comma, che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca
o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto». Essa non indica quindi direttamente il termine entro
il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fare in modo che le citate autorizzazioni siano revocate o modificate, ma si richiama sul
punto a un «termine prescritto», cioè a un termine da fissare, se necessario, mediante una disposizione di attuazione.
26 È dunque in base alla competenza per l’attuazione che deriva da tale disposizione che l’art. 2, primo comma, punto 3, della
decisione 2003/199 fissa il termine per la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva «aldicarb».
27 Inoltre, poiché la direttiva 91/414 non contiene alcun limite sul punto, il principio della fissazione di termini diversi
per la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva la
cui iscrizione nell’allegato I alla citata direttiva sia stata rifiutata, in funzione degli usi ai quali tali prodotti sono
destinati, non può essere considerato incompatibile con le disposizioni della direttiva stessa.
28 Per quanto infine riguarda la valutazione concreta dei modi e dei termini prescritti per la revoca delle autorizzazioni all’immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb», va ricordato che il principio generale di
proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto sia idoneo e necessario
al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile
una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva, e che gli inconvenienti causati non devono
essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237,
punto 21; 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 13; 5 ottobre 1994, cause riunite C‑133/93,
C‑300/93 e C‑362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I‑4863, punto 41, e 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689,
punto 81).
29 Ne consegue che, per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle condizioni di attuazione di un tale principio, alla
luce dell’ampio potere discrezionale di cui disponeva il Consiglio nell’adottare la decisione 2003/199, solo il carattere
manifestamente sproporzionato di una misura, in relazione allo scopo che intende perseguire, può inficiare la validità di
tale misura (v., in tal senso, le citate sentenze Schräder, punto 22; Fedesa e a., punto 14; Crispoltoni e a., punto 42, e
Jippes e a., punto 82).
30 Nella fattispecie, dalla motivazione della direttiva 91/414 risulta che questa ha l’obiettivo, da un lato, di eliminare gli
ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti vegetali e di migliorare la produzione vegetale e, dall’altro, di tutelare
la salute umana e animale e di proteggere l’ambiente.
31 Risulta inoltre dal settimo e dal decimo ‘considerando’ della decisione 2003/199 che le informazioni di cui disponeva il Consiglio
non erano sufficienti per dimostrare che, nelle condizioni di utilizzo previste, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva «aldicarb» rispondono, in generale, ai requisiti indicati all’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 91/414,
in particolare per quanto riguarda i loro possibili effetti su organismi non bersaglio, come i piccoli uccelli e i lombrichi,
ma che, in mancanza di soluzioni alternative efficaci per taluni utilizzi limitati in determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, è parso necessario
consentire, per un periodo limitato e sulla base di condizioni restrittive finalizzate a minimizzare i rischi, il proseguimento
degli usi essenziali di tali prodotti.
32 Pertanto, la fissazione di termini differenti per la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva «aldicarb», in funzione dell’utilizzo che di tali prodotti è fatto, il contenuto
limitato dell’elenco degli usi essenziali, l’applicazione di tale deroga solo ad alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri e la subordinazione di
tali usi ad un programma rigoroso di controllo e supporto, coerentemente con il decimo ‘considerando’ della decisione 2003/199,
sono altrettanti elementi che dimostrano che il Consiglio ha proceduto ad una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti
del sistema che si doveva attuare, e che quest’ultimo non era ad ogni modo manifestamente inadeguato rispetto agli obiettivi
perseguiti.
33 Dalle precedenti considerazioni emerge che l’esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare
la validità dell’art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 2, primo comma,
punto 3, della decisione del Consiglio 18 marzo 2003, 2003/199/CE, relativa alla non iscrizione dell’aldicarb nell’allegato
I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
attiva.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.