CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per non essere stato accertato il presupposto dell'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile; b) le conclusioni scritte dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle conclusioni del P.G. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta diStrattiva, contestatagli, quale socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]., fallita in data 2 ottobre 2013, per avere donato alle proprie figlie due unità immobiliari. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle contraddittorie e generiche conclusioni della Corte territoriale, che, per un verso, aveva riconosciuto che «non era proprio evidente», all'epoca delle donazioni dei due immobili, lo stato di insolvenza e, per altro verso, aveva ritenuto chiara la sussistenza di una situazione non meglio precisata di difficoltà economica della società, peraltro desunta da una personale valutazione del contenuto della dichiarazione dei redditi dell'anno 2009, senza confrontarsi con gli altri dati probatori che rivelavano il sostanziale equilibrio gestionale e la capacità dell'impresa di produrre reddito. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto, oltre che dei rilievi esposti nel primo motivo, anche del fatto che, né prima né dopo l'atto di donazione, non risultavano essere presenti creditori sociali e personali del Gaspari e che la cessione degli immobili era avvenuta nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi. In questa prospettiva, si aggiunge che: a) erroneamente la Corte d'appello aveva valorizzato il fatto che le donatarie, ossia soggetti estranei all'imputato, nel 2012, avessero conferito i beni in trust; b) assertivamente aveva affermato che gli immobili donati costituissero gli unici beni posti a garanzia dei creditori sociali. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla sussistenza della condotta di cui all'art. 216, primo comma, I. fall., deducendo un vizio argomentativo in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per non essere stato accertato il presupposto dell'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile; b) le conclusioni scritte dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle conclusioni del P.G. Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione. Ora, il terzo, non perspicuo motivo è del tutto inammissibile, dal momento che non è stata contestata la bancarotta di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1 e 2, I. fall., non ne risultano indicati gli elementi costitutivi e, del resto, neppure il ricorrente - come è evidente, attesa l'assenza di qualunque interesse sul punto - ne deduce l'esistenza. Si tratta di considerazioni che, al netto di rilievi sviluppati nei primi due motivi, appaiono prive di qualunque aggancio alla realtà processuale. Ciò posto, i primi due motivi sono fondati. Va, in primo luogo, rilevato, in ragione della sua logica pregiudizialità, che la questione, sollevata dal P.G., dell'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile ha carattere di assoluta novità, non essendo stata introdotta con l'atto di appello, sebbene la sentenza di primo grado avesse dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 147 I. fa Il. E, tuttavia, posto che si discute degli atti dispositivi del patrimonio individuale del socio illimitatamente responsabile, l'atto di appello aveva prospettato, in termini specifici, una serie di questioni concernenti: a) il regolare svolgimento, all'epoca delle donazioni, dell'attività imprenditoriale, quale documentato dall'esistenza di commesse, dai persistenti affidamenti bancari, dal regolare soddisfacimento delle pretese creditorie, dalla diminuzione delle passività tributarie; b) l'esistenza di altri beni immobili della società (da apprezzare al momento della donazione; e, al riguardo, dalla sentenza di primo grado emerge che, ancora in sede di gestione della procedura concorsuale, erano esistenti vari beni mobili e, certamente, un bene immobile); c) le peculiari vicende personali nelle quali si erano inseriti gli atti di donazione. Rispetto a tali rilievi, tutti astrattamente idonei ad incidere sulla fraudolenza che deve necessariamente caratterizzare la condotta distrattiva e il correlato elemento psicologico (v., per tutte, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 0), la sentenza impugnata offre una risposta effettivamente priva di univocità, in quanto: a) trae elementi valutativi dall'atto di citazione con il quale è stata esercitata l'azione revocatoria nei confronti del Gaspari e delle figlie, ossia da un atto di parte, indicando un unico dato documentale - la dichiarazione dei redditi riferita all'anno fiscale 2008 - e un unico dato contabile - l'esposizione debitoria - che, in sé, rappresenta un elemento neutro, se non correlato alle entrate, alla capacità dell'impresa di produrre reddito, all'esistenza di altri beni della società; b) distingue in termini assertivi uno stato di dissesto non sussistente da una' non argomentata situazione di difficoltà economica; c) valorizza il fatto che si trattasse di atti concernenti gli unici beni del Gaspari, ossia un elemento che, ancora una volta, va letto alla luce della situazione economica e patrimoniale della società all'epoca delle donazioni; d) sottolinea la costituzione nel 2012 di due trust da parte delle figlie del Gaspari, che rappresenta un dato da apprezzare dopo avere affrontato i profili, oggettivi e soggettivi, della contestata distrazione nel 2008 e valorizzando i non scontati elementi idonei a correlare la condotta delle figlie, che potrebbe anche essere sorretta da personali finalità, con gli interessi del padre. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rin