CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona delliquidatore pro temporeCuratore pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1082/2025depositata il 05/06/2025.Numero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 1082/2025,resa dalla Corte di appello di Firenze, con la quale è stato respinto ilreclamo di [OSCURATO:PERSONA] – in quanto tardivo – avverso la sentenza diapertura della sua liquidazione controllata, su istanza del Fallimento“S.G.N. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, disposta dal Tribunale di2. Il debitore liquidato ha proposto ricorso per cassazione nei confronti diquest’ultima decisione, sulla scorta di tre motivi di contestazione.3. Le parti intimate non si sono costituite.4. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14.04.2026, all’esitodella quale il ricorso viene deciso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su tre motivi di impugnazione.Con il primo motivo - proposto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. inrelazione all’art. 51, comma 3, d. lgs. 14/2019 (CCII) e all’art. 327,comma 1, c.p.c. - si censura la sentenza impugnata per avere la Corte diappello dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza deltribunale, erroneamente ritenendo tardivo il deposito del relativo ricorso.In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe erronea l’individuazione delladata di scadenza del gravame nel 3 marzo 2025, anziché nel 31 luglio2025, posto che la sentenza di apertura della liquidazione controllatasarebbe stata comunicata in data 31/01/2025 dalla cancelleria e nonnotificata da parte del liquidatore nominato, così come disposto nellaNumero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026stessa sentenza, dovendosi pertanto applicare il termine “lungo” per laimpugnazione.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.La comunicazione integrale della sentenza che apre la liquidazionecontrollata – al pari di quella relativa alla liquidazione giudiziale –determina l’applicazione del termine “breve” per l’impugnazione di 30giorni, senza lasciare alcuno spazio per l’operatività del termine “lungo” dicui all’art. 327 c.p.c.Infatti, l’art. 51 CCII dispone che il reclamo è proposto entro 30 giorni conricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello e che –aggiunge il terzo comma – tale termine decorre per le parti (come èappunto il debitore liquidato) dalla notificazione telematica a curadell’ufficio.L’art. 270, comma 3, dispone che per i casi non regolati dal presente capo(il capo IX del titolo V) si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui al titolo III, sez. II e III (id est: disposizioni in tema di procedimentounitario).In conformità, la decisione resa da Sez. 1, ord. n. 3535 del 17/02/2026,ha già stabilito che, alla liquidazione controllata ex art. 268 c.c.i.i., èapplicabile l'art. 50 c.c.i.i., che disciplina il provvedimento di rigetto delladomanda di apertura della liquidazione giudiziale nonché il reclamo controtale provvedimento, con la conseguenza che non è ricorribile percassazione il decreto della corte di appello che respinge il reclamo contro ilprovvedimento di rigetto della domanda di apertura della procedura diliquidazione giudiziale emesso dal tribunale.Ed analogamente può dirsi che anche l’art. 51 trova applicazione,sussistendo l’eadem ratio, nel caso di sentenza di accoglimento delladomanda di apertura della liquidazione controllata. Anche il datoteleologico depone in tal senso: l’art. 271, secondo comma, ultimoperiodo, infatti, affermava espressamente – prima delle modificheNumero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026introdotte con il d.lgs. n. 136/2024 – che “si applicano, in quantocompatibili, gli articoli da 51 a 55”. Tale periodo è stato soppresso dal cit.decreto correttivo, la cui relazione di accompagnamento spiega che ciò èavvenuto non tanto per escludere detto rinvio, quanto perché il periodo inquestione risultava “superfluo”, provvedendo già l’art. 270, comma 5 arichiamare per la liquidazione controllata le disposizioni sul procedimentounitario, in quanto compatibili. Ed infatti, sulla stessa, si è purecondivisibilmente affermato che l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che imponeal giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento dellaprocura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solidocon la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quellodovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura diliquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270,comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio dilegittimità, sia per il tenore generale della rubrica, sia perché il ricorso percassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi13 e 14 della stessa disposizione (Cass. Sez. 1, 27/10/2025, n. 28483).Appare peraltro evidente che ulteriori adempimenti pubblicitari previstidalla sentenza di apertura della liquidazione controllata rivestono uncontenuto suppletivo rispetto alla comunicazione legale operata dallacancelleria – in osservanza dei principi pubblicistici che assistono ladeclaratoria di liquidazione, tanto giudiziale quanto controllata – essendopiuttosto rivolti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 270, comma 4, agarantire la conoscibilità della procedura da parte di eventuali creditoripretermessi o a favorire l’inclusione nella massa attiva vincolata alsoddisfo dei creditori concorsuali dei beni sottoposti a regime dicircolazione formale (immobili e mobili registrati).Le ragioni proposte dal ricorrente al riguardo non sono, pertanto, idonee amutare l’indirizzo di questa Corte, conseguendone una valutazionecomplessiva di inammissibilità del motivo di impugnazione.Numero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/20262. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ed in relazione all’art. 196-sexies disp. att.c.p.c., all’art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002 e all’art. 51, comma 1,CCII, l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di appelloritenuto inammissibile, in quanto non tempestivo, il reclamo depositato il3 marzo 2025.Il secondo motivo è invece fondato.[OSCURATO:PERSONA]. I, ord., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, ha affermato che, in tema di depositotelematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, alfine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramenteprovvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pecsuccessive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il depositomedesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsitempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestivaistanza di rimessione in termini (Nella specie, la S.C. ha cassato ladecisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione intermini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante ilmancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto dellacancelleria).Del pari, Sez. I, ord., 13/06/2025, n. 15801 ha stabilito che, in tema dideposito telematico del ricorso ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quartap.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamenteper rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo,alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, daconsiderare in continuazione con la precedente attività, previacontestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazionedell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effettiavvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte.Numero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nella specie, al messaggio di errore trasmesso con la quarta PEC in data04/03/2025, ha fatto seguito il giorno stesso il deposito telematicodell’atto di reclamo, che ben può dirsi abbia – in continuità con laprecedente attività – consentito l’istaurazione tempestiva delprocedimento di reclamo, proprio in ragione dell’immediatezza dellarinnovazione dell’adempimento da parte del reclamante.Tale conclusione si pone, peraltro, in sintonia con l’elaborazionegiurisprudenziale che ha parallelamente riguardato (non il depositotelematico degli atti processuali come in questo caso ma) la notifica deglila sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, che in caso di notifica di attiprocessuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetticollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio conimmediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suocompletamento. Principio successivamente consolidatosi ed esteso dallepiù recenti Sezioni Unite, n. 28452 del 5 novembre 2024, anche alladiversa modalità di notifica telematica operata dal difensore ex 3-bis dellalegge n. 53/1994, con la precisazione che l’immediata riattivazione delprocedimento notificatorio consente di “riagganciarsi” al tempestivo iniziodel procedimento notificatorio, pur in presenza di un termine processualestabilito a pena di decadenza.Ed ancora, in una medesima prospettiva, può citarsi il tema dellatempestività del deposito telematico rispetto all’adempimento di obblighifiscali, laddove si è stabilito che, in tema di deposito dell'appello inmodalità digitale, il rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleriacon il quarto messaggio via PEC (nella specie, per la mancata scansionedel pagamento della marca da bollo) non determina l'improcedibilità delgravame, comportando una mera irregolarità sanabile, non idonea apregiudicare il perfezionamento del deposito telematico, poiché questo èNumero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, non trovando applicazione l'art.285, comma 4, del T.U. spese di giustizia con riferimento ai depositidigitali, ma solo per quelli analogici (Cass. Sez. 2, 14/12/2022, n. 36542).Si deve perciò concludere per la fondatezza del secondo motivo di ricorso.3. Con il terzo mezzo, infine, si censura la sentenza impugnata ex art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 51, comma 1, CCII,agli artt. 347, 348 e 165 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermatoillegittimamente l’improcedibilità del reclamo in quanto il relativo ricorso èstato iscritto a ruolo solo il 4 marzo 2025.Il motivo appare inammissibile in quanto impugna un semplice obiterdictum contenuto nel provvedimento adottato dalla Corte d’appello ditardività – del reclamo, limitandosi ad aggiungere, quale mero argomentoad abundantiam, che anche a voler prescindere da tale rilievo preliminaredi inammissibilità il gravame sarebbe risultato improcedibile, “non potendoritenersi valida a tal fine l’iscrizione a ruolo avvenuta il 04/03/2025”.Dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato, tuttavia, taleargomentazione risulta meramente ipotetica rispetto ad una ratiodecidendi di inammissibilità del reclamo per tardività, ciò comportandoaltresì – come noto – l’esaurimento della potestas iudicandi del giudice delmerito (Sez. 3, ord. n. 27388 del 19/09/2022).4. La pronuncia impugnata va quindi cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze affinché, in diversacomposizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi aiprincipi enunciati.Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese,anche per il presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 14777/2025Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 11504/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara il primo e il terzomotivo inammissibili; cassa la decisione impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione,anche al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, compresequelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro