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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16624/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11929-2017 proposto da: S&S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso la Sez.

VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 1 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11929/2017 Numero sezionale 2834/2022 Numero di raccolta generale 16624/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro G&P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n.

R.G. 1769/2016 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ― Il Tribunale di Vallo della Lucania, nel giudicare del reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da S&S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella sua qualità di partecipante non aggiudicataria della vendita svoltasi nell’ambito della procedura fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha dichiarato inammissibile la detta impugnazione, siccome riferita al provvedimento di proroga del termine per il deposito del prezzo assegnato alle imprese aggiudicatarie.

2. ― Avverso detta pronuncia S&S [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un solo motivo.

3. ― Hanno resistito all’impugnazione, oltre al fallimento del Sez.

VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11929/2017 Numero sezionale 2834/2022 Numero di raccolta generale 16624/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., G&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società già evocate da S&S [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo.

4. ― La ricorrente ha censurato la pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania per violazione o falsa applicazione dell’art. 26 l. fall., in relazione all’art. 111 Cost..

5. ― Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

6. ― L’atto di rinuncia implica doversi dichiarare l’estinzione del procedimento.

7. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese in favore del fallimento, che ha aderito alla rinuncia (art. 391, comma 4, c.p.c.); nei confronti delle altre due parti reputa invece il Collegio possa adottarsi una statuizione di compensazione, tenuto conto che nulla è stato opposto da G&[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] alla proposta in tal senso formulata a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese nei confronti di G&[OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA].

VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11929-2017 proposto da: S&S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso la Sez. VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 1 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11929/2017 Numero sezionale 2834/2022 Numero di raccolta generale 16624/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro G&P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 1769/2016 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― Il Tribunale di Vallo della Lucania, nel giudicare del reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da S&S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella sua qualità di partecipante non aggiudicataria della vendita svoltasi nell’ambito della procedura fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha dichiarato inammissibile la detta impugnazione, siccome riferita al provvedimento di proroga del termine per il deposito del prezzo assegnato alle imprese aggiudicatarie. 2. ― Avverso detta pronuncia S&S [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un solo motivo. 3. ― Hanno resistito all’impugnazione, oltre al fallimento del Sez. VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11929/2017 Numero sezionale 2834/2022 Numero di raccolta generale 16624/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., G&[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società già evocate da S&S [OSCURATO:PERSONA] in sede di reclamo. 4. ― La ricorrente ha censurato la pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania per violazione o falsa applicazione dell’art. 26 l. fall., in relazione all’art. 111 Cost.. 5. ― Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 6. ― L’atto di rinuncia implica doversi dichiarare l’estinzione del procedimento. 7. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese in favore del fallimento, che ha aderito alla rinuncia (art. 391, comma 4, c.p.c.); nei confronti delle altre due parti reputa invece il Collegio possa adottarsi una statuizione di compensazione, tenuto conto che nulla è stato opposto da G&[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] alla proposta in tal senso formulata a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese nei confronti di G&[OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. VI – RG 11929/2017 camera di consiglio 10.3.2022 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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