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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28936/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per le differenze di condotta, di bene giuridico e di motivi a delinquere (nel caso delle tessere viacard, quello di liberalità) tra i reati oggetto dell'istanza, limitandosi a sostenere in modo assertivo l'esistenza di elementi che inducono a ritenere l'esistenza in essi degli indici di una volizione comune, che peraltro non specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per le differenze di condotta, di bene giuridico e di motivi a delinquere (nel caso delle tessere viacard, quello di liberalità) tra i reati oggetto dell'istanza, limitandosi a sostenere in modo assertivo l'esistenza di elementi che inducono a ritenere l'esistenza in essi degli indici di una volizione comune, che peraltro non specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 202