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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 23097/2025

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TA ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], che , anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha chiesto alla Corte di c assazione l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, il rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 202 5 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo della somma di € 16.079.064, corrispondente ai crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al reato exartt. 2 110 e 640-biscod. pen. con testato ad [OSCURATO:PERSONA], legale rapprese ntante della società, e a [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale (art. 122 cod. proc. pen.).

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il difensore del ricorrente fosse privo di procura speciale per presentare la richiesta di riesame.

Dopo avere ricordato che,secondo la giurisprudenza di legittimità, la procura di cui deve essere munito il difensore delterzo interessato a pena di inammissibilità, non richiede l'adozione di formule sacramentali, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che la procura speciale conferita dalla persona giuridica (la [OSCURATO:SOCIETA]. ) all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 2024 fosse priva dei requisiti necessari.

Detta procura, infatti, fu inviata direttamente al Tribunale unitamente alla richiesta di riesame, conteneva il riferimento al procedimento di cui si tratta, con l’indicazione del numero di R.G.N.R., ed esprimeva la volontà di impugnare il provvedimento di sequestro.

Essa fu rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società, pure presente all’udienza svoltasi avanti il Tribunale del riesame, a conferma della precisa volontà di impugnare il sequestro tramite il procuratore nominato.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611cod. proc. pen.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe, alle quali, con note depositate il 26 maggio 2025, ha replicato la difesa insistendo per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

5. Va in primo luogo si osservache erroneamente la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 122 cod. proc. pen., norma non pertinente nel caso di specie.

Infatti, come ben evidenziato dal Procuratore generale, il terzo interessato titolare del bene sequestrato, quando agisce all'interno delle procedure incidentali penali, è parificato alla parte privata diversa dall'imputato e,quindi, può stare nel processo solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 del codice di rito (fra le tantecfr.

Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 – 01; Sez. 3 , n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 – 01; Sez. 5 , n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 – 01; Sez. 2 , n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429 – 01; Sez. 1 , n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174 –01), così come previsto espressamente da detta norma per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici quali la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Il Tribunale ha osservato che, anche nel caso di impugnazioni in tema di misure cautelari reali, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (vds., ad es., Sez. 6, n. 2132 del 1 1/0 1/20 22 , Ruffo , Rv. 282668 – 01; Sez. 4 , n. 3445 del 1 1 / 09 /201 9 , dep. 20 20 , Piazza , Rv. 2 78026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473– 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013,dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417 – 01; da ultimo , cfr. Sez. 6, n. 42515del 09/10/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non mass.).

6. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’atto qualificato dalla difesa come “procura speciale”, l’unico tempestivamente depositato, fosse “privo dei requisiti necessari, essendo generico ed indefinito, mancando un qualsivoglia richiamo al provvedimento impugnato ed al mezzo di impugnazione prescelto, non venendo in alcun modo descritta l’attività processuale da compiere”.

Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto eche, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, nonché, più di recente , Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), osserva il Collegio che l’atto in questione, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], “in proprio e nq di lrpt della società [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di indagato/imputato”, si è sostanziato in una tipica procura speciale rilasciata al difensore dell’indagato, che comprendeva ampie facoltà di difesa in tutte le fasi, i gradi e stati del procedimento, fra le quali quella di “proporre ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571, comma III”, senza alcun riferimento alla volontà di proporre richiesta di riesamecontro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.del Tribunale di Roma il 5 dicembre 2024.

Non hanno alcun rilievo l’invio della istanza al Tribunale del riesame di Roma, la successiva rituale procura tardivamente depositata ovvero la presenza Roma, la successiva rituale procura tardivamente depositata ovvero la presenza trattandosi di elementiestrinseci e successivi all’atto, dal quale soltanto doveva emergere la precisa volontà di impugnare. 7.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 05/06/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], che , anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha chiesto alla Corte di c assazione l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, il rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 202 5 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo della somma di € 16.079.064, corrispondente ai crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al reato exartt. 2 110 e 640-biscod. pen. con testato ad [OSCURATO:PERSONA], legale rapprese ntante della società, e a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale (art. 122 cod. proc. pen.). Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il difensore del ricorrente fosse privo di procura speciale per presentare la richiesta di riesame. Dopo avere ricordato che,secondo la giurisprudenza di legittimità, la procura di cui deve essere munito il difensore delterzo interessato a pena di inammissibilità, non richiede l'adozione di formule sacramentali, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che la procura speciale conferita dalla persona giuridica (la [OSCURATO:SOCIETA]. ) all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 2024 fosse priva dei requisiti necessari. Detta procura, infatti, fu inviata direttamente al Tribunale unitamente alla richiesta di riesame, conteneva il riferimento al procedimento di cui si tratta, con l’indicazione del numero di R.G.N.R., ed esprimeva la volontà di impugnare il provvedimento di sequestro. Essa fu rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società, pure presente all’udienza svoltasi avanti il Tribunale del riesame, a conferma della precisa volontà di impugnare il sequestro tramite il procuratore nominato. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe, alle quali, con note depositate il 26 maggio 2025, ha replicato la difesa insistendo per l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 5. Va in primo luogo si osservache erroneamente la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 122 cod. proc. pen., norma non pertinente nel caso di specie. Infatti, come ben evidenziato dal Procuratore generale, il terzo interessato titolare del bene sequestrato, quando agisce all'interno delle procedure incidentali penali, è parificato alla parte privata diversa dall'imputato e,quindi, può stare nel processo solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 del codice di rito (fra le tantecfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 – 01; Sez. 3 , n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 – 01; Sez. 5 , n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 – 01; Sez. 2 , n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429 – 01; Sez. 1 , n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174 –01), così come previsto espressamente da detta norma per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici quali la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il Tribunale ha osservato che, anche nel caso di impugnazioni in tema di misure cautelari reali, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (vds., ad es., Sez. 6, n. 2132 del 1 1/0 1/20 22 , Ruffo , Rv. 282668 – 01; Sez. 4 , n. 3445 del 1 1 / 09 /201 9 , dep. 20 20 , Piazza , Rv. 2 78026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473– 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013,dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417 – 01; da ultimo , cfr. Sez. 6, n. 42515del 09/10/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non mass.). 6. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’atto qualificato dalla difesa come “procura speciale”, l’unico tempestivamente depositato, fosse “privo dei requisiti necessari, essendo generico ed indefinito, mancando un qualsivoglia richiamo al provvedimento impugnato ed al mezzo di impugnazione prescelto, non venendo in alcun modo descritta l’attività processuale da compiere”. Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto eche, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, nonché, più di recente , Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), osserva il Collegio che l’atto in questione, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], “in proprio e nq di lrpt della società [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di indagato/imputato”, si è sostanziato in una tipica procura speciale rilasciata al difensore dell’indagato, che comprendeva ampie facoltà di difesa in tutte le fasi, i gradi e stati del procedimento, fra le quali quella di “proporre ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571, comma III”, senza alcun riferimento alla volontà di proporre richiesta di riesamecontro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.del Tribunale di Roma il 5 dicembre 2024. Non hanno alcun rilievo l’invio della istanza al Tribunale del riesame di Roma, la successiva rituale procura tardivamente depositata ovvero la presenza Roma, la successiva rituale procura tardivamente depositata ovvero la presenza trattandosi di elementiestrinseci e successivi all’atto, dal quale soltanto doveva emergere la precisa volontà di impugnare. 7.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
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