CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 06441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28828/23 Rilevato che con sentenza in data 11 maggio 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 22 settembre 2021 del Tribunale di Avezzano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il ricorrente ha censurato sia l'accertamento di responsabilità con il primo motivo, sia il trattamento sanzionatorio con il secondo motivo; Considerato, con riferimento al primo profilo, che la censura è fattuale e non si confronta con la sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato, sulla base delle operazioni di polizia giudiziaria, che l'imputato aveva effettuato, grazie al veicolo intestato alla madre, un'attività continuativa di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi (tipicamente di svuotamento di cantine), senza alcuna autorizzazione, abbandonandoli in aree e stradine del territorio comunale; Considerato, con riferimento al secondo profilo, che la pena di mesi 4 di arresto è stata congruamente motivata; che il diniego dell'attenuante del n. 6 dell'art. 62 cod. pen. è stato correttamente statuito in assenza del relativo presupposto e, d'altra parte, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato in sede di indagini è stato valorizzato ai fini delle generiche; che il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. è stato adeguatamente giustificato con la reiterazione della condotta criminosa e la non trascurabile lesione degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice; Rilevato che né nell'atto di appello né nelle conclusioni scritte il difensore ha chiesto l'applicazione delle pene sostitutive brevi, sebbene, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 — 01); Rilevato che la specifica doglianza sulla confisca del veicolo non ha consistenza perché il ricorrente non ha diritto alla relativa restituzione non essendone il proprietario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estenso