Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11239/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo a fronte della corretta e completa motivazione resa in sentenza; rilevato, infatti, che risulta ampiamente giustificata l'esclusione della tenuità del fatto sia in ragione della inconsistenza della versione resa dall'imputato, smentita sia nell'immediatezza da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], dall'operante e dalla circostanza che la moglie era rientrata da sola nonché dalla durata dell'allontanamento, sia dei numerosissimi precedenti, di cui due per reati della stessa indole, trattandosi di due violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (pag.3-4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere-estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo a fronte della corretta e completa motivazione resa in sentenza; rilevato, infatti, che risulta ampiamente giustificata l'esclusione della tenuità del fatto sia in ragione della inconsistenza della versione resa dall'imputato, smentita sia nell'immediatezza da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], dall'operante e dalla circostanza che la moglie era rientrata da sola nonché dalla durata dell'allontanamento, sia dei numerosissimi precedenti, di cui due per reati della stessa indole, trattandosi di due violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (pag.3-4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere-estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 11239/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris