CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i sei motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di prova della partecipazione materiale dell'imputato, non si confronta con quanto argomentato alla pagina 3 della sentenza impugnata, che riporta il dato pacifico che il bonifico è stato effettuato sul conto bancario dell'imputato; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che l'imputato non avrebbe conseguito il profitto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che chiarisce, alla pagina 3, come l'imputato, che non abbia potuto effettuare il prelievo solo perché a seguito della denuncia della parte offesa era stato disposto il blocco del conto corrente, e come in ogni caso la truffa si sia consumata nel momento in cui il denaro era arrivato sul conto corrente medesimo; che, in particolare, i motivi di ricorso terzo, quanto e quinto si risolvono in critiche oltremodo generiche ed apodittiche alla motivazione in punto di colpevolezza e valutazione delle prove, mentre invece le argomentazioni della sentenza impugnata sono del tutto coerenti ed esaustive; che, in particolare, il sesto motivo di ricorso censura, senza alcuna motivazione, la congruità della pena, non confrontandosi con la sentenza impugnata, che alla pagina 4 motiva come, una volta stabilita la pena al minimo edittale e applicata la diminuzione per il rito, nel caso di specie non sia possibile nessuna ulteriore riduzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 set