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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 23066/2022

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ORDINANZA sul ricorso 35378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.La società "[OSCURATO:PERSONA] srl", d'ora in poi [OSCURATO:SOCIETA], opera nel settore artigiano della meccanica e dell'automazione, ed, in tale qualità, ha partecipato ad un bando regionale finalizzato ad ottenere un finanziamento per la realizzazione di un particolare sistema fotovoltaico.

La società ha presentato un progetto di realizzazione di tale impianto, che è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], che a tale stiopo ha concesso un contributo di 257.348,41 C, anticipato all'80%, dietro presentazione di una fideiussione emessa da [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione dell'anticipazione concessa nel caso di revoca totale o parziale del contributo. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad effettuare un controllo sulla rendicontazione dei costi sostenuti, e l'ha ritenuta insufficiente, procedendo così alla revoca del finanziamento e notificando tale revoca alla banca garante, la quale è stata di conseguenza costretta a corrispondere alla Regione un ammontare pari al contributo da quest'ultima erogato, e poi revocato, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Inizialmente, la debitrice aveva ottenuto un provvedimento cautelare volto ad impedire il pagamento della garanzia, poi revocato in sede di reclamo.

Inoltre, a parte il giudizio cautelare, da questa vicenda sono scaturite una serie di cause.

Innanzitutto, la banca Friulovest ha ottenuto decreto ingiuntivo numero 1383 del 2018 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la restituzione di quanto corrisposto alla Regione, a seguito della revoca del finanziamento: il decreto è stato oggetto di una opposizione proppsta da [OSCURATO:SOCIETA] e conclusasi con una sentenza, la numero 159 del 2021, con cui il Tribunale di Pordenone ha confermato l'ingiunzione.

Tale sentenza sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione.Inoltre, una causa di merito è stata iniziata proprio dalla Friulovest banca nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far valere la condotta dolosa della Regione nella escussione della garanzia: in tale causa la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto una domanda riconvenzionale volta, per l'appunto, a far accertare che nessun pagamento era dovuto sulla base della fideiussione, almeno fino alla definizione del giudizio nel quale era stata impugnata la revoca del contributo. a Friulovest hdrinunciato alla propria domanda ed il giudizio è proseguito solo sulla riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA], volta, come si è detto, a far dichiarare che la garanzia non poteva essere escussa.

Questo giudizio si è concluso con la sentenza numero 17553 del 2020 con cui questa Corte hg:.D. in parte dichiarato inammissibili ed in parte rigettato i motivi , con cui la [OSCURATO:SOCIETA], attrice in riconvenzionale, mirava a far qualificare il contratto di garanzia come accessorio e non autonomo, e dunque a far dichiarare come illegittimo il pagamento effettuato a prima richiesta da parte del garante.

Con una diversa azione, invece, [OSCURATO:SOCIETA] ha agito in giudizio, ed è il giudizio che ci occupa, con domande coincidenti con quelle fatte valere con la riconvenzionale, e vale a dire con domande volte a fare accertare la natura non autonoma della fideiussione, e dunque l'obbligo del garante di verificare l'effettivo inadempimento del garantito prima di adempiere alla garanzia prestata, obbligo che sarebbe stato violato dalla banca Friulovest. 3.-In questo giudizio, i giudici di merito hanno ritenuto che, al di là della natura autonoma o meno della fideiussione, l'obbligo di pagamento senza eccezioni risultava dal testo contrattuale, e ciò rendeva irrilevante l'individuazione del tipo di fideiussione stipulata, essendo sufficiente ad obbligare il garante al pagamento a prima richiestarquanto espressamente pattuito dalle parti. 4.-Avverso tale decisione ricor eìta [OSCURATO:SOCIETA] con 10 motivi di ricorso.

La banca Friulovest ha depositato controricorso e memorie successive.

Considerato che 5.- Il ricorso è basato su 10 motivi, che mirano a evidenziare come il contratto di garanzia non sia autonomo, in quanto il fideiussore si è costituito debitore solidale con quello principale: situazione che escluderebbe la autonomia della f\A, garanzia, nonché l'erroneità della ratio decidendi impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non occorre qualificare il contratto come autonomo o accessorio, o comunque porsi il problema di tale natura, in quanto è dal testo contrattuale stesso che discende l'obbligo di pagare la garanzia senza possibilità di proporre eccezioni di sorta.

Inoltre si fa valere la circostanza che questo giudizio non è stato sospeso in attesa della definizione dell'altro.

Si contesta infine la decisione impugnata, nella parte, appunto, in cui ha confermato la legittimità della segnalazione della società ricorrente alla centrale rischi. 6.- I primi 9 motivi, e per tale ragione se ne omette la analitica descrizione, sono coperti da duplice giudicato esterno. \, premessa la regola per cui "nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo." (Cass. 1534/ 2018; Cass. 11754/ 2018).

Fatta questa premessa, risulta chiaramente in atti che la banca Friulovest ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma 4EIcorrisposta alla Regione, a causa della revoca del finanziamento, adempiendo così alla obbligazione di garanzia.

Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma confermato, previo rigetto della opposizione, con sentenza numero 159 del 2021 del Tribunale di Pordenone.

Questa sentenza è stata depositata dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, e dopo la scadenza del termine per ilreontroricorso, e dunque può dirsi tempestivamente depositata in questo giudizio dalla controricorrente con le memorie successive, con le quali si allega altresì l'attestato del passaggio in giudicato di tale decisione. ' Le questioni affrontate nella decisione di merito citata sono le stesse di quelle su cui vertono i primi 9 motivi di questo ricorso per Cassazione, vale a dire la natura del contratto di fideiussione, se autonoma o meno, e soprattutto l'obbligo della garante di pagare a prima richiesta anziché verificare prima ~ l'effettivo inadempimento della prestazione da parte del debitore principale: su tali questioni, ossia sulla accessorietà della fideiussione, e segnatamente sulla correttezza del pagamento effettuato dalla garante a prima richiesta, v'è dunque già stato accertamento del Tribunale di Pordenone con sentenza passata in giudicato. 6.1.- Inoltre, sempre sulle medesime questioni, è intervenuta la decisione di questa Corte, già segnalata, vale a dire l'ordinanza numero 17553 del 2020, resa a conclusione del giudizio iniziato dalla Friulovest e nel quale, come si è ricordato, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il medesimo accertamento già richiesto con l'opposizione a decreto ingiuntivo nonché già richiesto in questo procedimento irfria principale: ossia l'accertamento della natura non autonoma della garanzia e comunque dell' obbligo del garante di adempiere alla garanzia solo dopo aver verificato l'effettivo inadempimento del debitore principale, anziché pagare a prima richiesta.

Anche nella precedente ordinanza di questa Corte, nello scrutinio dei motivi proposti dalla ricorrente a censura della decisione della Corte di merito, si statuisce che essi sono in parte inammissibili, perché attengono a profili di fatto, e in parte infondati, in quanto il contratto di garanzia deve ritenersi autonomo, vuoi per la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, vuoi perché la natura solidale dell'obbligazione del garante con quella del debitore principale non è di ostacolo a tale qualificazione (v. in particolare scrutinio dell'ottavo motivo alle pagine 14 e 15). 6.2.- Vi sono dunque due pronunce, ormai definitive, vale a dire la decisione numero 159 del 2021 del Tribunale di Pordenone, e l' ordinanza di questa Corte numero 17553 del 2020, che hanno accertato l'obbligo della garante di pagare senza opporre eccezioni, e segnatamente senza proporre l'eccezione relativa all'effettivo adempimento da parte del debitore principale: con la conseguenza che l'accertamento intervenuto su tali questioni, oggi qui riproposte, è preclusivo di un successivo giudizio. 7.- Quanto al nono motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 51 e 53 della legge numero 385 del 1993, nonché della circolare della Banca d'Italia numero 139 del 1991.

La tesi della ricorrente è che la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittima la segnalazione che la banca Friulovest ha effettuato a carico della società alla centrale rischi, dopo che, per l'appunto, era stata disposta la revoca del finanziamento, e dopo che pertanto la società ricorrente era da ritenersi inadempiente ad una obbligazione a suo carico.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione che la segnalazione non è un comportamento automaticamente dovuto in caso di inadempimento in quanto occorre valutare attentamente la situazione di fatto che l' inadempimento di quel debito ha determinato, ai fini stessi della opportunità della segnalazione.

Ritiene inoltre la ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la società non ha offerto alcuna prova al riguardo, ossia non ha offerto alcuna prova circa l'inopportunità della segnalazione, e che tale giudizio è errato in quanto l'onere della prova grava sulla banca e non sulla società stessa.

Il motivo è inammissibile.

E' inammissibile in quanto la Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova, gravandone la società debitrice anziché la banca, ma ha rilevato che la prova dell' inadempimento, o meglio della insolvenza del debitore, era già in atti in quanto allegata dalla stessa società nel procedimento cautelare, e che, a fronte di tale dato, era onere semmai della società smentire tale prova presente in atti.

Inoltre, per il resto, il motivo mira a contestare un giudizio di fatto circa per l'appunto la fondatezza della segnalazione e i suoi fattuali presupposti. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento 2..

L= > o CL> di 7000,00 euro di spese legali, Wese generali. (12 c4c.k Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte, ricorrente, dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35378/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.La società "[OSCURATO:PERSONA] srl", d'ora in poi [OSCURATO:SOCIETA], opera nel settore artigiano della meccanica e dell'automazione, ed, in tale qualità, ha partecipato ad un bando regionale finalizzato ad ottenere un finanziamento per la realizzazione di un particolare sistema fotovoltaico. La società ha presentato un progetto di realizzazione di tale impianto, che è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], che a tale stiopo ha concesso un contributo di 257.348,41 C, anticipato all'80%, dietro presentazione di una fideiussione emessa da [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della restituzione dell'anticipazione concessa nel caso di revoca totale o parziale del contributo. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad effettuare un controllo sulla rendicontazione dei costi sostenuti, e l'ha ritenuta insufficiente, procedendo così alla revoca del finanziamento e notificando tale revoca alla banca garante, la quale è stata di conseguenza costretta a corrispondere alla Regione un ammontare pari al contributo da quest'ultima erogato, e poi revocato, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Inizialmente, la debitrice aveva ottenuto un provvedimento cautelare volto ad impedire il pagamento della garanzia, poi revocato in sede di reclamo. Inoltre, a parte il giudizio cautelare, da questa vicenda sono scaturite una serie di cause. Innanzitutto, la banca Friulovest ha ottenuto decreto ingiuntivo numero 1383 del 2018 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la restituzione di quanto corrisposto alla Regione, a seguito della revoca del finanziamento: il decreto è stato oggetto di una opposizione proppsta da [OSCURATO:SOCIETA] e conclusasi con una sentenza, la numero 159 del 2021, con cui il Tribunale di Pordenone ha confermato l'ingiunzione. Tale sentenza sarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione.Inoltre, una causa di merito è stata iniziata proprio dalla Friulovest banca nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far valere la condotta dolosa della Regione nella escussione della garanzia: in tale causa la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto una domanda riconvenzionale volta, per l'appunto, a far accertare che nessun pagamento era dovuto sulla base della fideiussione, almeno fino alla definizione del giudizio nel quale era stata impugnata la revoca del contributo. a Friulovest hdrinunciato alla propria domanda ed il giudizio è proseguito solo sulla riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA], volta, come si è detto, a far dichiarare che la garanzia non poteva essere escussa. Questo giudizio si è concluso con la sentenza numero 17553 del 2020 con cui questa Corte hg:.D. in parte dichiarato inammissibili ed in parte rigettato i motivi , con cui la [OSCURATO:SOCIETA], attrice in riconvenzionale, mirava a far qualificare il contratto di garanzia come accessorio e non autonomo, e dunque a far dichiarare come illegittimo il pagamento effettuato a prima richiesta da parte del garante. Con una diversa azione, invece, [OSCURATO:SOCIETA] ha agito in giudizio, ed è il giudizio che ci occupa, con domande coincidenti con quelle fatte valere con la riconvenzionale, e vale a dire con domande volte a fare accertare la natura non autonoma della fideiussione, e dunque l'obbligo del garante di verificare l'effettivo inadempimento del garantito prima di adempiere alla garanzia prestata, obbligo che sarebbe stato violato dalla banca Friulovest. 3.-In questo giudizio, i giudici di merito hanno ritenuto che, al di là della natura autonoma o meno della fideiussione, l'obbligo di pagamento senza eccezioni risultava dal testo contrattuale, e ciò rendeva irrilevante l'individuazione del tipo di fideiussione stipulata, essendo sufficiente ad obbligare il garante al pagamento a prima richiestarquanto espressamente pattuito dalle parti. 4.-Avverso tale decisione ricor eìta [OSCURATO:SOCIETA] con 10 motivi di ricorso. La banca Friulovest ha depositato controricorso e memorie successive. Considerato che 5.- Il ricorso è basato su 10 motivi, che mirano a evidenziare come il contratto di garanzia non sia autonomo, in quanto il fideiussore si è costituito debitore solidale con quello principale: situazione che escluderebbe la autonomia della f\A, garanzia, nonché l'erroneità della ratio decidendi impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non occorre qualificare il contratto come autonomo o accessorio, o comunque porsi il problema di tale natura, in quanto è dal testo contrattuale stesso che discende l'obbligo di pagare la garanzia senza possibilità di proporre eccezioni di sorta. Inoltre si fa valere la circostanza che questo giudizio non è stato sospeso in attesa della definizione dell'altro. Si contesta infine la decisione impugnata, nella parte, appunto, in cui ha confermato la legittimità della segnalazione della società ricorrente alla centrale rischi. 6.- I primi 9 motivi, e per tale ragione se ne omette la analitica descrizione, sono coperti da duplice giudicato esterno. \, premessa la regola per cui "nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo." (Cass. 1534/ 2018; Cass. 11754/ 2018). Fatta questa premessa, risulta chiaramente in atti che la banca Friulovest ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma 4EIcorrisposta alla Regione, a causa della revoca del finanziamento, adempiendo così alla obbligazione di garanzia. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ma confermato, previo rigetto della opposizione, con sentenza numero 159 del 2021 del Tribunale di Pordenone. Questa sentenza è stata depositata dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, e dopo la scadenza del termine per ilreontroricorso, e dunque può dirsi tempestivamente depositata in questo giudizio dalla controricorrente con le memorie successive, con le quali si allega altresì l'attestato del passaggio in giudicato di tale decisione. ' Le questioni affrontate nella decisione di merito citata sono le stesse di quelle su cui vertono i primi 9 motivi di questo ricorso per Cassazione, vale a dire la natura del contratto di fideiussione, se autonoma o meno, e soprattutto l'obbligo della garante di pagare a prima richiesta anziché verificare prima ~ l'effettivo inadempimento della prestazione da parte del debitore principale: su tali questioni, ossia sulla accessorietà della fideiussione, e segnatamente sulla correttezza del pagamento effettuato dalla garante a prima richiesta, v'è dunque già stato accertamento del Tribunale di Pordenone con sentenza passata in giudicato. 6.1.- Inoltre, sempre sulle medesime questioni, è intervenuta la decisione di questa Corte, già segnalata, vale a dire l'ordinanza numero 17553 del 2020, resa a conclusione del giudizio iniziato dalla Friulovest e nel quale, come si è ricordato, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il medesimo accertamento già richiesto con l'opposizione a decreto ingiuntivo nonché già richiesto in questo procedimento irfria principale: ossia l'accertamento della natura non autonoma della garanzia e comunque dell' obbligo del garante di adempiere alla garanzia solo dopo aver verificato l'effettivo inadempimento del debitore principale, anziché pagare a prima richiesta. Anche nella precedente ordinanza di questa Corte, nello scrutinio dei motivi proposti dalla ricorrente a censura della decisione della Corte di merito, si statuisce che essi sono in parte inammissibili, perché attengono a profili di fatto, e in parte infondati, in quanto il contratto di garanzia deve ritenersi autonomo, vuoi per la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, vuoi perché la natura solidale dell'obbligazione del garante con quella del debitore principale non è di ostacolo a tale qualificazione (v. in particolare scrutinio dell'ottavo motivo alle pagine 14 e 15). 6.2.- Vi sono dunque due pronunce, ormai definitive, vale a dire la decisione numero 159 del 2021 del Tribunale di Pordenone, e l' ordinanza di questa Corte numero 17553 del 2020, che hanno accertato l'obbligo della garante di pagare senza opporre eccezioni, e segnatamente senza proporre l'eccezione relativa all'effettivo adempimento da parte del debitore principale: con la conseguenza che l'accertamento intervenuto su tali questioni, oggi qui riproposte, è preclusivo di un successivo giudizio. 7.- Quanto al nono motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 51 e 53 della legge numero 385 del 1993, nonché della circolare della Banca d'Italia numero 139 del 1991. La tesi della ricorrente è che la Corte d'appello avrebbe ritenuto legittima la segnalazione che la banca Friulovest ha effettuato a carico della società alla centrale rischi, dopo che, per l'appunto, era stata disposta la revoca del finanziamento, e dopo che pertanto la società ricorrente era da ritenersi inadempiente ad una obbligazione a suo carico. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione che la segnalazione non è un comportamento automaticamente dovuto in caso di inadempimento in quanto occorre valutare attentamente la situazione di fatto che l' inadempimento di quel debito ha determinato, ai fini stessi della opportunità della segnalazione. Ritiene inoltre la ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la società non ha offerto alcuna prova al riguardo, ossia non ha offerto alcuna prova circa l'inopportunità della segnalazione, e che tale giudizio è errato in quanto l'onere della prova grava sulla banca e non sulla società stessa. Il motivo è inammissibile. E' inammissibile in quanto la Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova, gravandone la società debitrice anziché la banca, ma ha rilevato che la prova dell' inadempimento, o meglio della insolvenza del debitore, era già in atti in quanto allegata dalla stessa società nel procedimento cautelare, e che, a fronte di tale dato, era onere semmai della società smentire tale prova presente in atti. Inoltre, per il resto, il motivo mira a contestare un giudizio di fatto circa per l'appunto la fondatezza della segnalazione e i suoi fattuali presupposti. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento 2.. L= > o CL> di 7000,00 euro di spese legali, Wese generali. (12 c4c.k Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte, ricorrente, dell'ulterior
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