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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2026

ECLI:EU:C:2026:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 giugno 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]41/25

HX, in qualità di amministratore giudiziario della Orsay GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] Państwa, Naczelnik II Urzędu [OSCURATO:PERSONA]Śródmieście [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 6, paragrafo 1 – Competenza internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza – Azione revocatoria – Azione esperita nei confronti dell’autorità fiscale di un altro Stato membro – Principio dell’immunità di giurisdizione degli Stati » Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale B. Diritto dell’Unione C. Normativa tedesca

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

IV. Analisi A. Sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848

1. Sul rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012

2. Sull’applicazione del regolamento 2015/848 ad un’azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti effettuati presso un’autorità fiscale in forza di una legge tributaria

3. Conclusione intermedia B. Sull’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza

1. Considerazioni preliminari

a) Sui rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale

b) Sulla qualificazione dell’atto, fondamento dei pagamenti oggetto dell’azione revocatoria, in quanto atto di esercizio di pubblici poteri

2. Sull’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione

3. Sull’applicazione delle modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione

a) Sulle ragioni tratte dal regolamento 2015/848

b) Sulle ragioni tratte dal diritto primario dell’Unione

4. Considerazioni finali

5. Risposta proposta

V. Conclusione

I. Introduzione

1. « Par in parem non habet imperium », o « chi è pari non ha autorità su un suo pari» , è l’espressione di un principio del diritto internazionale consuetudinario sull’immunità di giurisdizione.

Si pone la questione se tale principio possa essere invocato per opporsi all’applicazione del diritto dell’Unione.

In particolare, se esso principio sia opponibile all’applicazione del diritto derivato dell’Unione, quale risulta dal regolamento (UE) 2015/848 ( 2 ), il quale disciplina la competenza internazionale nell’ambito delle procedure di insolvenza, anche in relazione alle azioni proposte nei confronti delle autorità pubbliche di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza.

È in questi termini che può essere riassunto il nocciolo della presente causa sottoposta alla Corte.

2. In tale causa, la Corte è chiamata dunque ad apportare alcune precisazioni sul rapporto tra un principio di diritto internazionale consuetudinario concernente l’immunità di giurisdizione e uno strumento di diritto internazionale privato dell’Unione applicabile nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, nonché, in generale, ad interrogarsi sulla portata delle competenze trasmesse dagli Stati membri all’Unione, segnatamente nel settore della sua politica relativa alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

3. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene richiamata la Convenzione europea sull’immunità degli Stati ( 3 ).

Talune parti interessate fanno parimenti riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni ( 4 ), della quale verranno messi in evidenza, ai fini della presente analisi, gli articoli da 5 a 8 ( 5 ).

B. Diritto dell’Unione

4. Ai fini della presente analisi, rilevano le seguenti disposizioni del regolamento 2015/848: i considerando da 2 a 5, 8, 35, 63 e 66, l’articolo 2, punto 12, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera m), l’articolo 16, l’articolo 53, l’articolo 54, paragrafo 1 e l’articolo 55, paragrafo

1. C. Normativa tedesca

5. L’articolo 129 dell’Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza), intitolato «Principio», prevede quanto segue: «(1) L’“ Insolvenzverwalter ” (amministratore giudiziario) può impugnare, alle condizioni di cui agli articoli da 130 a 146, gli atti giuridici anteriori all’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievoli per i creditori. (2) Un’omissione è equiparabile ad un atto giuridico».

6. L’articolo 130 della legge in materia di procedure di insolvenza, intitolato «Copertura congrua», dispone quanto segue: «(1) È impugnabile qualsiasi atto giuridico che ha accordato ad un creditore dell’insolvenza, o ha consentito a quest’ultimo di ottenere, una garanzia o un tacitamento:

1. qualora tale atto sia stato compiuto nel corso dei tre mesi precedenti la richiesta di apertura della procedura di insolvenza e, alla data in cui esso è stato compiuto, il debitore era insolvente e il creditore era a conoscenza dello stato di insolvenza; oppure

2. qualora tale atto sia stato compiuto successivamente alla richiesta di apertura e, alla data in cui esso è stato compiuto, il creditore era a conoscenza dell’insolvenza o della richiesta di apertura. (...) (2) Alla conoscenza dello stato di insolvenza o della richiesta di apertura è equiparata la conoscenza di circostanze che consentono necessariamente di concludere nel senso dell’insolvenza o della richiesta di apertura. (3) Si presume che una persona vicina al debitore al momento dell’atto (articolo 138) sia stata a conoscenza dell’insolvenza o della richiesta di apertura».

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

7. Il 25 novembre 2021, la Orsay GmbH, una società avente la propria sede in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) l’apertura di una procedura di insolvenza.

Con lettera del 29 novembre 2021, la Orsay ha informato l’Erario polacco di tale richiesta.

8. Il 17 e il 24 dicembre 2021, la Orsay ha versato all’Erario polacco somme pari, rispettivamente, a PLN 2 773 179 (circa EUR 590 000) e a PLN 3 557 487 (circa EUR 768 000).

Tali somme erano dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») per i mesi di ottobre e novembre 2021 in relazione ai beni importati in Polonia da paesi terzi.

9. Il 26 gennaio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha aperto la procedura di insolvenza della Orsay.

Il 1° novembre 2022, tale giudice ha affidato l’amministrazione della Orsay a HX in qualità di amministratore giudiziario.

10. HX ha proposto dinanzi al giudice di primo grado tedesco un ricorso nei confronti dell’Erario polacco, al fine di ottenere il rimborso parziale delle somme pagate a titolo di IVA dopo la richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Secondo HX, tali pagamenti hanno ridotto la massa fallimentare a scapito degli altri creditori della Orsay.

Le somme versate dovrebbero pertanto essere rimborsate e reintegrate in tale massa.

11. I giudici di primo grado e di appello hanno tuttavia ritenuto, alla luce dell’eccezione di immunità di giurisdizione invocata dall’Erario polacco dinanzi ai medesimi, che il ricorso fosse irricevibile per difetto di competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali, a causa dell’immunità di giurisdizione di cui l’Erario polacco beneficiava.

HX ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio.

12. Tale giudice si interroga sull’esercizio della sua competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale polacca.

In particolare, esso richiama il principio del diritto internazionale consuetudinario ai sensi del quale uno Stato non è soggetto alla giurisdizione di un altro Stato, segnatamente qualora si tratti di atti iure imperii rientranti nella sovranità di tale altro Stato.

Il giudice del rinvio ricorda inoltre che, in conformità alla sua giurisprudenza, la rinuncia all’immunità dello Stato può essere effettuata per mezzo di un trattato internazionale, di un contratto di diritto privato o, ancora, mediante una dichiarazione esplicita effettuata nell’ambito di uno specifico procedimento giudiziario dinanzi all’autorità giurisdizionale.

Orbene, il regolamento 2015/848 non prevarrebbe su tali norme generali di diritto internazionale.

Esso si chiede pertanto se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 preveda una rinuncia implicita degli Stati membri alla loro immunità di giurisdizione nell’ambito delle procedure di insolvenza e delle procedure ad esse strettamente connesse, come le azioni revocatorie.

13. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento 2015/848] debba essere interpretato nel senso che, in considerazione del riconoscimento delle procedure di insolvenza straniere, esso contiene una rinuncia implicita da parte degli Stati membri (...) al principio dell’immunità degli Stati per quanto concerne le azioni con le quali l’[amministratore giudiziario] fa valere, in conformità alla normativa applicabile in materia di insolvenza, l’annullamento di atti nei confronti di uno Stato membro in quanto pregiudizievoli per la massa di creditori».

14. La decisione di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2025.

Hanno presentato osservazioni scritte i governi austriaco, italiano e polacco, nonché la Commissione europea.

All’udienza tenutasi il 9 febbraio 2026, tali parti interessate, la Commissione nonché i governi spagnolo e francese hanno svolto osservazioni orali.

IV. Analisi

15. Con la sua questione unica sottoposta alla Corte nella presente causa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che esso contiene una rinuncia implicita degli Stati membri al principio dell’immunità di giurisdizione in relazione ad azioni come l’azione revocatoria.

16. Nelle loro osservazioni scritte e orali, tra le parti interessate e la Commissione è controversa la risposta da dare alla questione pregiudiziale.

17. Prima di procedere all’analisi della questione sollevata nella presente causa, si ricorda che la sua peculiarità risiede nelle circostanze relative, da un lato, al fondamento del credito che il debitore ha saldato successivamente alla presentazione della richiesta di apertura della procedura d’insolvenza, ossia il credito fiscale, e, dall’altro, alla qualità del creditore, divenuto debitore nel procedimento principale, ossia un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza ( 6 ).

18. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, rimuoverò, in primo luogo, tutte le incertezze che accompagnano l’applicazione del regolamento 2015/848 all’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza.

In particolare, dimostrerò che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento è effettivamente applicabile a tale azione.

In secondo luogo, esaminerò l’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza.

In particolare, richiamerò il rapporto tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e confermerò che l’azione revocatoria di cui al procedimento principale riguarda pagamenti effettuati in forza di un atto di esercizio di pubblici poteri.

In tal senso, illustrerò non solo le ragioni che mi portano a ritenere che il principio dell’immunità di giurisdizione possa essere adattato all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche quelle che mi inducono a concludere nel senso dell’esistenza di un siffatto adattamento nell’ambito del regolamento 2015/848.

A. Sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848

19. Il governo italiano fa valere, in sostanza, come confermato in udienza, che una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, poiché essa si porrebbe in contrasto con i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 7 ), i quali sarebbero trasponibili al regolamento 2015/848, in quanto il regolamento n. 1215/2012 sarebbe un regolamento generale.

Inoltre, le autorità fiscali sarebbero interessate dalle procedure d’insolvenza solo per quanto riguarda il loro lato attivo, in qualità di creditori.

20. A tal riguardo occorrerà esaminare, anzitutto, il rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 e, in particolare, la questione se i limiti dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 si applichino al regolamento 2015/848, e solo successivamente verificare se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

1. Su l rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012

21. È ovvio che se il regolamento 2015/848, del quale il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, non si applica all’azione revocatoria proposta da un amministratore giudiziario in uno Stato membro di apertura nei confronti dell’autorità fiscale di un altro Stato membro, non sarebbe necessario esaminare se tale autorità fiscale possa opporre la sua immunità di giurisdizione all’esercizio della competenza internazionale da parte del giudice del rinvio.

Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, non condivido le riserve formulate dal governo italiano sull’inapplicabilità del regolamento 2015/848 alla situazione di cui al procedimento principale.

22. La questione del rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 mi sembra essere disciplinata espressamente da tali regolamenti e dalla giurisprudenza in materia.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale.

Esso esclude dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale e amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii ).

Inoltre, il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini.

Tali procedure rientrano, per contro, nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, come previsto dal suo articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1.

23. A tal proposito, occorre ricordare che questa esclusione risultava già, per quanto riguarda tali materie, dalla convenzione di Bruxelles ( 8 ) e dai regolamenti ulteriori che le sono succeduti, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 9 ) e il regolamento (CE) n. 1215/2012, attualmente in vigore, e, per quanto riguarda le procedure d’insolvenza, dal regolamento n. 1346/2000 ( 10 ), sostituito e abrogato dal regolamento 2015/848.

24. Inoltre, la relazione Virgós/Schmit ( 11 ) sottolinea che una procedura d’insolvenza, che è un’azione di natura concorsuale, esige che le fattispecie giuridiche siano chiaramente definite, il che può essere stabilito solo da uno strumento giuridico adottato tra gli Stati membri contraenti ( 12 ).

Infatti, alla luce della natura specifica e derogatoria delle norme in materia di insolvenza rispetto a quella delle norme comuni di diritto civile e commerciale, è del tutto giustificato che le norme sulla competenza internazionale relative alle procedure d’insolvenza e quelle in materia civile e commerciale siano ben delimitate.

25. Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulta, in sostanza, che gli strumenti giuridici relativi alla determinazione della competenza internazionale in materia civile e commerciale, da un lato, e in materia di procedure di insolvenza, dall’altro, devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche stabilite da tali testi, nonché qualsiasi vuoto giuridico ( 13 ).

Infatti, le azioni escluse ai sensi del regolamento sulla competenza internazionale in materia civile e commerciale ricadono nel campo di applicazione del regolamento relativo alla competenza internazionale in materia di procedure di insolvenza.

Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo rientrano nel campo di applicazione del regolamento concernente la materia civile e commerciale ( 14 ), a condizione che quest’ultimo sia applicabile ( 15 ).

26. Tale soluzione è stata codificata in occasione della rifusione operata con il regolamento 2015/848, il quale, oltre alla delimitazione degli ambiti di applicazione normativi delle procedure di insolvenza, da un lato, e della materia civile e commerciale, dall’altro, prevede ormai esplicitamente che l’interpretazione del regolamento 2015/848 dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra tale regolamento e il regolamento n. 1215/2012 ( 16 ).

Logicamente, i limiti relativi alle materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, richiamati al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, non dovrebbero dunque essere trasposti nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2015/848.

27. Ciò non toglie che, per poter applicare la suesposta conclusione, occorre assicurarsi che la situazione di cui al procedimento principale rientri effettivamente nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848.

2. Su ll’applicazione del regolamento 2015/848 ad un’azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti effettuati presso un’autorità fiscale in forza di una legge tributaria

28. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, relativo alla competenza dei giudici dello Stato di apertura a conoscere di un’azione revocatoria, il duplice criterio rilevante per concludere per l’inclusione di tale azione nell’ambito di applicazione di tale regolamento è costituito dal fondamento giuridico di detta azione e dalla intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza, cosicché tali giudici sono competenti a conoscere di un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente ( 17 ).

29. In altre parole, dal testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, non risulta affatto che, ai fini della determinazione del suo ambito di applicazione, rilevino le circostanze contestuali che si presentano nel procedimento principale, ossia quelle connesse al fondamento del credito saldato (un credito fiscale) o, ancora, alla qualità del creditore (un’autorità fiscale, convenuta nel procedimento principale) ( 18 ).

Orbene, è pacifico che il procedimento principale verte su un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza, fermo restando che l’azione revocatoria è peraltro l’unico esempio di una siffatta azione menzionato all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848.

Di conseguenza, tale azione rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

30. Tale conclusione mi sembra poter essere avvalorata dal contesto e dagli obiettivi del regolamento 2015/848.

31. Occorre ricordare che le azioni cosiddette «revocatorie» ricomprendono un’ampia gamma di azioni che, sulla base dell’insolvenza del debitore, mirano a invalidare le transazioni e le operazioni effettuate da parte e a vantaggio di quest’ultimo.

È vero che tali transazioni e operazioni, di natura civile o commerciale, occupano un posto importante nella vita del debitore, incidendo pertanto sulle sue finanze e comportando eventualmente conseguenze qualora egli si trovi a far fronte all’insolvenza.

Cionondimeno, nella misura in cui i debitori svolgono attività civili e commerciali, essi sono parimenti soggetti ad un insieme più ampio di obblighi, segnatamente di natura fiscale.

Sembra dunque assolutamente ipotizzabile che, oltre ai crediti connessi alle transazioni e alle operazioni in materia civile e commerciale, anche quelli che hanno il loro fondamento in altri obblighi, segnatamente in obblighi di natura fiscale, rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 una volta che siano oggetto di un’azione revocatoria.

32. A tal riguardo, l’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848, relativo alla definizione di «creditore straniero», prevede esplicitamente che tale nozione ricomprenda le autorità fiscali degli Stati membri diversi dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza.

È vero che, in tale regolamento, tale definizione viene impiegata nelle disposizioni che vertono, segnatamente, sul diritto di insinuazione dei crediti, e riguardano pertanto situazioni opposte a quella in cui si trova l’autorità fiscale polacca nel procedimento principale.

Tuttavia, non penso che differenziare l’applicazione delle norme sulla competenza in materia di procedure d’insolvenza a seconda della qualità dei creditori stranieri nel processo dinanzi ad un giudice o, ancora, a seconda del diritto esercitato da tali creditori stranieri, ossia il diritto di insinuazione dei crediti o il diritto della difesa qualora venga chiesta loro la restituzione dei crediti pagati dal debitore spossessato, sia un criterio pertinente ( 19 ).

33. Inoltre, gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2015/848 mi sembrano ostare a che l’applicazione del suo articolo 6, paragrafo 1, sia esclusa nel caso di un’azione revocatoria diretta nei confronti di un’autorità fiscale ai fini del recupero dei pagamenti dell’IVA, nel senso che tale applicazione dipenderebbe dal criterio relativo alla qualità dei creditori stranieri o dal diritto esercitato da questi ultimi.

Infatti, tale regolamento è inteso ad assicurare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza ( 20 ), privilegiando la massa dei creditori ( 21 ), e promuove il principio della parità di trattamento dei creditori ( 22 ).

Orbene, tali obiettivi non possono essere conseguiti se si distinguesse il regime giuridico applicabile sulla base del summenzionato criterio.

34. Infine, gli obiettivi di prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia di insolvenza e, pertanto, di certezza del diritto depongono a favore di un’interpretazione secondo la quale il regolamento 2015/848 si applica qualora un’azione revocatoria sia fondata sull’insolvenza e sia diretta contro il convenuto avente lo status di autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza.

Infatti l’armonizzazione, nell’Unione, delle regole di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza contribuisce alla realizzazione di tali obiettivi ( 23 ), la quale rischierebbe di essere ostacolata qualora si procedesse ad una differenziazione dell’applicazione del regime giuridico previsto dal regolamento in questione in funzione della natura del credito fiscale e della qualità del creditore.

35. Ne consegue che escludere dall’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 un’azione revocatoria promossa nei confronti di un’amministrazione tributaria di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura equivarrebbe a ridurre indebitamente la portata di tale regolamento e sarebbe contrario agli obiettivi da esso perseguiti.

3. Conclusion e intermedia

36. Tutto ciò considerato, ritengo, da un lato, che i limiti previsti dal regolamento n. 1215/2012 non siano trasponibili alle procedure di insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme derogatorie a quelle previste in materia civile e commerciale e contemplate dal regolamento 2015/848.

Dall’altro, l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento si applica quando l’azione revocatoria ha ad oggetto un pagamento effettuato presso un’amministrazione tributaria di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza.

37. Alla luce della suesposta conclusione, procederò, nel prosieguo, all’analisi della portata dell’immunità di giurisdizione nell’ordinamento giuridico dell’Unione e del suo rapporto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, al fine di stabilire se tale immunità di giurisdizione osti all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale prevista da tale regolamento.

B. Sull’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza

38. La risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio nella presente causa mi induce ad esaminare l’esistenza di modalità di rinuncia all’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione e le loro conseguenze.

Tale esame dovrà prendere in considerazione diversi parametri del diritto dell’Unione, ricavati sia dal diritto primario sia dal regolamento 2015/848, iniziando tuttavia da alcune considerazioni preliminari.

1. Considerazioni preliminari

39. In limine deve essere anzitutto ricordato il modo in cui il diritto dell’Unione comprende il diritto internazionale generale, nella sua forma consuetudinaria ( 24 ), nonché le specificità del diritto dell’Unione.

Occorre poi fornire alcune precisazioni sulla qualificazione dell’atto che serve da base per i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di recuperare con l’azione revocatoria. a) Su i rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale

40. Occorre ricordare che l’Unione è un soggetto di diritto internazionale e che, per questo, essa è titolare dei diritti internazionali ed è soggetta agli obblighi internazionali.

In particolare, essa è tenuta al rispetto del diritto internazionale generale, di cui fa parte.

Inoltre, deve garantire ai suoi Stati membri il rispetto delle norme internazionali, per non costringerli a violare gli obblighi risultanti dagli strumenti di codificazione ai quali essi partecipano ( 25 ).

41. A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, che codifica attualmente la giurisprudenza della Corte ( 26 ), enuncia che, nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale.

Di conseguenza, quando adotta un atto, l’Unione è tenuta a rispettare il diritto internazionale nella sua globalità, ivi compreso il diritto internazionale consuetudinario al cui rispetto sono vincolate le istituzioni dell’Unione medesima ( 27 ).

42. Ciò premesso, l’Unione, la quale, effettivamente, condivide la «genetica» delle organizzazioni internazionali per la sua creazione convenzionale, la sua personalità giuridica internazionale, la sua composizione statale, la definizione delle sue competenze e della sua azione internazionale, è un soggetto di diritto internazionale unico, caratterizzato dalla sua specificità non riducibile ad una semplice organizzazione internazionale, senza tuttavia costituire uno Stato ( 28 ).

43. La Corte ha dichiarato in più occasioni che i Trattati istitutivi dell’Unione ( 29 ) l’hanno dotata di un ordinamento giuridico nuovo autonomo, di cui essa deve assicurare il rispetto ( 30 ).

Tale autonomia del diritto dell’Unione, rispetto tanto al diritto degli Stati membri quanto al diritto internazionale, si giustifica sulla base delle caratteristiche essenziali dell’Unione e del diritto dell’Unione, relative, in particolare, alla struttura costituzionale dell’Unione nonché alla natura stessa di tale diritto.

Il diritto dell’Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri.

Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, nonché gli Stati membri tra di loro ( 31 ).

44. Tale autonomia, la quale è, anzitutto, caratteristica per quanto riguarda il rapporto del diritto dell’Unione con il diritto degli Stati membri ( 32 ), incide altresì, in maniera significativa, sulla percezione dei rapporti giuridici tra gli Stati membri all’interno dell’Unione e, in fine, sulla conclusione da trarre in relazione all’effetto su tali rapporti giuridici del rapporto tra il diritto internazionale consuetudinario e il diritto dell’Unione.

Infatti, gli Stati membri dell’Unione hanno obblighi sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dell’Unione sia dal punto di vista del diritto internazionale.

45. A tal riguardo, non sarei il primo a riconoscere l’esistenza di un rapporto delicato tra gli obblighi dell’Unione, da un lato, di rispettare il diritto internazionale e, dall’altro, di assicurare la sua propria autonomia o, ancora, l’importanza del mantenimento dell’equilibrio tra la salvaguardia dell’identità costituzionale dell’Unione e la garanzia che il diritto dell’Unione non divenga ostile alla comunità internazionale, ma che ne sia un elemento attivo ( 33 ).

Pertanto, al fine di assicurare la coesistenza armoniosa degli obblighi e delle norme risultanti da due ordinamenti giuridici differenti, né il diritto dell’Unione né il diritto internazionale e, in particolare, consuetudinario, possono essere invocati per sottrarsi agli impegni nell’altro ordinamento giuridico interessato.

46. Per quanto riguarda, in generale, la consuetudine internazionale, quest’ultima può essere definita come un «processo normativo che sfocia nella creazione di una norma di diritto internazionale, inizialmente non scritta. (...) [l]a consuetudine è il risultato della combinazione di una prassi effettiva e dell’accettazione, da parte degli Stati, del carattere giuridico – e dunque obbligatorio – delle condotte costitutive di una siffatta prassi ( opinio juris sive necessitatis )» ( 34 ).

In tal senso, essa è una creazione speciale, nella misura in cui la sua esistenza non dipende dal consenso dei suoi destinatari ( 35 ).

Per quanto riguarda una deroga alla consuetudine internazionale, essa è concepibile solo nell’ambito dei rapporti inter partes , in quanto tale consuetudine, avente carattere universale, vincola sempre i terzi che non hanno acconsentito all’applicazione di una regola distinta dal diritto internazionale consuetudinario ( 36 ).

47. Per quanto riguarda, in particolare, l’immunità di giurisdizione, occorre ricordare che essa, sancita dal diritto internazionale consuetudinario, protegge gli Stati a fronte di azioni proposte nei loro confronti dinanzi ai giudici stranieri.

Tale immunità, fondata sul principio « par in parem non habet imperium », ai sensi del quale chi è pari non ha autorità su un suo pari, è stata considerata dalla Corte, alla luce della prassi internazionale, priva di valore assoluto.

Infatti, essa viene riconosciuta in funzione della natura degli atti compiuti.

In particolare, essa può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti che non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri, ossia gli atti iure gestionis , mentre essa è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti iure imperii .

Tale interpretazione della portata del principio dell’immunità di giurisdizione risulta dalla costante giurisprudenza ( 37 ).

48. Ciò posto, occorre fornire adesso alcuni chiarimenti sulla qualificazione dell’atto che serve da base ai pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di recuperare nel procedimento principale e sulle conseguenze che ne derivano per il trattamento della problematica sollevata nella presente causa. b) S ulla qualificazione dell’atto, fondamento dei pagamenti oggetto d e ll’azione revocatoria , in quanto atto di esercizio di pubblici poteri

49. Come è già stato ricordato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’immunità di giurisdizione è opponibile solo se ci si trova di fronte ad un atto di esercizio di pubblici poteri.

50. A tal riguardo, è pacifico che l’azione revocatoria e il diritto di restituzione esercitato nel suo contesto rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di insolvenza.

È altresì pacifico che i pagamenti dovuti a titolo di IVA ed effettuati presso l’amministrazione tributaria, dei quali l’amministratore giudiziario chiede la revoca, hanno come base una legge tributaria di uno Stato membro dell’Unione diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza.

Orbene, è evidente che la capacità di imporre e percepire l’imposta a titolo di IVA rientra, per eccellenza, nei poteri sovrani di uno Stato.

Siffatti poteri spettano ad un pubblico potere ai fini dell’organizzazione delle sue entrate tributarie, da cui dipendono più in generale le finanze pubbliche.

È così che i due rapporti giuridici si incrociano nella specie, nel senso che, con l’azione revocatoria, si tenta di recuperare i pagamenti percepiti in forza di un atto di esercizio di pubblici poteri.

51. Il giudice del rinvio attira l’attenzione della Corte, pur non aderendovi, sulla posizione di una parte della dottrina tedesca, la quale suggerisce che, nel caso di un’azione revocatoria proposta a fronte di un pagamento effettuato in forza del diritto tributario, sarebbe possibile ritenere di non essere in presenza di un atto di esercizio di pubblici poteri.

In sostanza, il diritto alla restituzione esercitato nell’ambito dell’azione revocatoria non discenderebbe dal vecchio rapporto giuridico tra il debitore insolvente e il convenuto nell’azione revocatoria.

52. Ritengo cionondimeno che una siffatta conclusione non regga all’applicazione dei criteri scaturiti dalla giurisprudenza della Corte, richiamata al paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

Infatti, il criterio determinante per la qualificazione dell’atto è l’origine della pretesa dell’attore.

In particolare, si tratta di stabilire se tale pretesa trovi la sua origine in un atto di pubblico imperio.

Per contro, la natura dell’azione intentata dall’attore è irrilevante ai fini di tale qualificazione.

In tal senso, un’azione volta ad ottenere il risarcimento pecuniario del danno materiale e morale cagionato ai ricorrenti – un’azione di natura civile per eccellenza – è stata considerata esclusa dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles proprio in quanto era diretta contro un atto di pubblico imperio ( 38 ).

53. Ritengo che tale giurisprudenza sia perfettamente trasponibile alla situazione di cui al procedimento principale.

Infatti, non è sulla natura del diritto esercitato nell’ambito di un procedimento, né su quella di un’ azione intentata dinanzi ai giudici nazionali, bensì sulla natura dell’ atto del quale si chiede la revoca, che occorre fondarsi per determinare la qualificazione di un atto in quanto iure imperii o iure gestionis ( 39 ).

54. A tal riguardo, è importante sottolineare che l’ esistenza del debito fiscale e, più in generale, la competenza statale a determinare l’importo di tale debito non sarebbero pregiudicate da un’azione come quella di cui al procedimento principale.

Infatti, i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza non dovrebbero valutare la legittimità dell’imposta, poiché tale legittimità è irrilevante nell’ambito delle azioni revocatorie.

Cionondimeno, l’esercizio di tale competenza dipenderebbe dal diritto dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, il quale detterebbe dunque il momento in cui tale esercizio potrebbe produrre i suoi effetti.

È solo in tal senso che l’autorità fiscale di un altro Stato membro potrebbe essere condannata a restituire somme raccolte in occasione dell’esercizio dei suoi pubblici poteri.

55. Sarebbe dunque quantomeno artificioso concentrarsi sulla natura del diritto esercitato nell’ambito dell’azione revocatoria o, ancora, sulla natura di questa stessa azione, al fine di neutralizzare la natura vera e propria dell’atto di cui si chiede la revoca - nella specie, la riscossione dell’IVA.

Adottare un punto di vista diverso avrebbe inoltre conseguenze estremamente discutibili sulla portata del principio dell’immunità di giurisdizione nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

56. Da un lato, si rischierebbe di privare di significato la distinzione stessa tra gli atti iure imperii e iure gestionis , fondandosi ormai sulla natura del diritto esercitato o dell’azione proposta nei confronti di simili atti.

In particolare, discostarsi, in modo del tutto inedito nell’ambito delle procedure di insolvenza, dalla prassi ben consolidata relativa alla qualificazione di tali atti metterebbe in secondo piano, sotto il profilo giuridico, lo Stato stesso che oppone l’immunità di giurisdizione ( 40 ).

Dall’altro, una siffatta conclusione creerebbe in tal modo un’incertezza giuridica, poiché la qualificazione come atti iure imperii o iure gestionis potrebbe variare in funzione della materia interessata ( 41 ).

57. Ciò posto, occorre constatare che, qualora si seguisse, nella presente causa, la prassi consistente nel distinguere tra gli atti iure imperii e iure gestionis , l’analisi dovrebbe fermarsi alla conclusione secondo la quale l’immunità di giurisdizione osta all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale prevista dal regolamento 2015/848, poiché i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di revocare a vantaggio della massa fallimentare sono stati effettuati in forza di un atto iure imperii adottato da uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura.

Ritengo cionondimeno che, per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, la situazione di cui al procedimento principale sia manifestamente più complessa, cosicché la qualificazione di un atto come iure imperii non può comportare automaticamente l’esclusione dell’esercizio della competenza internazionale del giudice del rinvio.

58. Nell’analisi che segue, esaminerò, anzitutto, l’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e, successivamente, la loro eventuale applicazione nella situazione di cui al procedimento principale.

2. Su ll’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione

59. È pacifico che, nel diritto internazionale consuetudinario, esistono tre forme di rinuncia espressa all’immunità, le quali possono risultare da un accordo internazionale, da un contratto scritto o da una dichiarazione dinanzi all’autorità giurisdizionale o da una comunicazione nell’ambito di un determinato procedimento.

È parimenti pacifico che, sempre nell’ambito del diritto internazionale consuetudinario, una siffatta rinuncia può essere implicita qualora possa essere desunta da un accordo internazionale o da un trattato.

60. Secondo i governi degli Stati membri, come precisato dagli stessi in udienza, nell’ordinamento giuridico dell’Unione potrebbe essere valida solo una rinuncia espressa all’immunità di giurisdizione, manifestata dagli Stati membri stessi.

Pertanto, una siffatta rinuncia non potrebbe essere contenuta in un atto di diritto derivato, né potrebbe essere implicita.

Infatti, l’Unione, la quale è munita della personalità giuridica, non avrebbe la competenza generale per rinunciarvi al loro posto.

61. A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’Unione è la creazione dei suoi Stati membri.

Essa trova la sua origine nella loro volontà, espressa negli accordi vincolanti da essi adottati, ossia, attualmente, il TUE e il [OSCURATO:PERSONA], con i quali vengono definiti gli obiettivi perseguiti dall’Unione, le norme sul funzionamento delle sue istituzioni, i processi decisionali e i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri ( 42 ).

È peraltro sulla base di tale volontà degli Stati membri che l’Unione si è progressivamente dotata di competenze che essi hanno deciso di trasferirle e si è vista attribuire una personalità giuridica distinta da quella dei suoi membri.

62. Sempre sulla base della loro volontà, gli Stati membri hanno accettato dunque di limitare i propri poteri sovrani a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e ciò in settori sempre più ampi ( 43 ).

Tale limitazione dei poteri sovrani è una conseguenza diretta del trasferimento, dal loro ordinamento giuridico interno a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di competenze nei settori previsti dai trattati.

Pur se definitiva, la limitazione dei propri poteri da parte degli Stati membri, contro la quale essi non possono invocare un atto unilaterale successivo incompatibile con il diritto dell’Unione, è comunque disciplinata dai trattati.

63. È evidente che la limitazione dei poteri sovrani degli Stati membri a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tramite il trasferimento delle competenze, non fa di tale Unione uno Stato, né priva gli Stati membri della loro sovranità in maniera assoluta.

Infatti, tali Stati divengono integrati, nel senso che essi si sono impegnati «in un processo di esercizio comune delle sovranità, anche nei settori rientranti negli attributi essenziali delle stesse» ( 44 ).

64. Ciò premesso, gli Stati membri restano tuttavia «padroni dei trattati», poiché essi sono gli unici a poterli modificare ( 45 ), e, più in generale, essi sono sovrani nel senso classico, dal momento che hanno il potere di decidere sull’appartenenza stessa all’Unione ( 46 ).

Analogamente, gli Stati membri conservano la loro sovranità, segnatamente per quanto riguarda «la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (...) [e] le funzioni essenziali dello Stato » ( 47 ).

65. A tal riguardo, se l’immunità di giurisdizione costituisce senza dubbio un aspetto importante della sovranità statale, sia dal punto di vista interno ( 48 ) sia dal punto di vista esterno ( 49 ), essa si colloca tra tale limitazione dei poteri sovrani mediante il trasferimento di talune competenze all’Unione, da un lato, e tale sovranità, la quale «persiste e sussiste per lo Stato membro dell’Unione» ( 50 ), dall’altro.

Logicamente, l’adesione all’Unione può essere intesa come l’accettazione, da parte degli Stati membri, della limitazione della loro sovranità interna o, in altre parole, della libertà di organizzazione interna dello Stato membro, la quale dipende ormai da una decisione collettiva nei settori stabiliti dai trattati.

66. In particolare, l’esercizio delle competenze normative da parte dell’Unione al posto dei suoi Stati membri significa che le disposizioni dei trattati in diversi settori della politica dell’Unione l’autorizzano ad agire al fine di adottare norme sostanziali sulla base di tali competenze.

In altri termini, affinché tali disposizioni sulla competenza dell’Unione producano i loro effetti, l’Unione è autorizzata ad adottare atti di diritto derivato.

67. Nondimeno, l’adozione degli atti di diritto derivato non priva gli Stati membri di qualsivoglia potere decisionale e neppure fa scomparire questi Stati dietro l’Unione, nel senso che tale adozione non ha luogo in assenza della loro partecipazione statale.

Infatti, la struttura istituzionale «triangolare» dell’Unione ( 51 ) e i processi di adozione degli atti di diritto derivato sono concepiti in maniera tale che l’adozione giuridica di tali atti è impossibile senza la partecipazione istituzionale degli Stati membri.

In particolare, quest’ultima è assicurata all’interno del Consiglio.

68. Di conseguenza, pur se, effettivamente, gli Stati membri hanno trasferito le loro competenze all’Unione affinché quest’ultima adotti atti di diritto derivato, non sarebbe giuridicamente corretto concludere, come sembrano suggerire i governi degli Stati membri dinanzi alla Corte, che, in occasione della loro adozione, l’Unione agisca in totale indipendenza rispetto ai suoi Stati membri, in quanto entità giuridica distinta, escludendo così che una rinuncia all’immunità di giurisdizione possa non solo esistere nell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche risultare da un atto di diritto derivato.

In particolare, ritengo che la circostanza secondo la quale una rinuncia possa essere prevista in un atto di diritto derivato non osti di per sé alla sua valida esistenza sotto il profilo giuridico, poiché l’Unione agisce nei limiti della volontà dei suoi Stati membri e secondo la struttura decisionale che assicura segnatamente a tali Stati un potere di codecisione.

69. In secondo luogo, si pone dunque la questione della possibilità di una rinuncia di natura implicita che verrebbe desunta da un atto di diritto derivato.

A tal riguardo, ammettere il requisito di una deroga unicamente espressa all’immunità di giurisdizione può sembrare inadatto al diritto dell’Unione, il quale è costituito da un insieme di norme estremamente vasto che non può essere ridotto ad un semplice regime speciale dalla portata sostanziale ristretta, ossia un certo numero di trattati internazionali e un corpus significativo di norme di diritto derivato.

In tal senso, potrebbe semplicemente rivelarsi impossibile porre categoricamente la condizione secondo la quale la deroga ad una consuetudine internazionale dovrebbe essere espressa ( 52 ).

Inoltre, occorre osservare che, tenuto conto di tale natura implicita, la volontà di rinunciare non deve necessariamente avere direttamente ad oggetto l’immunità stessa, ma può trasparire anche dai termini di un atto o dalla sua logica.

Infatti, una siffatta volontà può essere desunta da un tale atto, o dalla sua logica, qualora la sua applicazione abbia effetto solo a condizione che la rinuncia esista.

70. Peraltro, al pari delle posizioni dei governi degli Stati membri, si deve osservare che è pacifico che la condizione del carattere necessariamente espresso della rinuncia non vige neanche nel diritto internazionale, in quanto la rinuncia tacita all’immunità di giurisdizione esiste giuridicamente.

Orbene, in una fattispecie in cui l’azione dell’Unione viene esercitata nei limiti della competenza prevista dai trattati, non ravvedo alcuna ragione, contrariamente ai governi degli Stati membri, che consenta di escludere che, al pari di un accordo internazionale concluso tra due o più Stati nel diritto internazionale, possa esistere una rinuncia tacita nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

71. L’argomento tratto dalla personalità giuridica dell’Unione, distinta da quella dei suoi membri, sul quale si sono basati i governi degli Stati membri in udienza, non consente, a mio avviso, di inficiare la conclusione che precede.

Infatti, tale personalità si esprime tramite ciò che corrisponde agli obiettivi assegnati all’Unione, la cui sfera di competenza è disciplinata dai trattati.

In particolare, essa consente all’Unione di agire, sia sul piano interno (mediante il diritto di contrattare, di acquistare e vendere beni nonché di agire in giudizio) sia sul piano internazionale (tramite, segnatamente, il potere di concludere accordi internazionali).

In tal senso, l’attribuzione della personalità giuridica è stata fondata sull’idea di consentirle di parlare con «una sola voce» sulla scena internazionale, di sviluppare un’azione esterna coerente ed efficace ( 53 ), ma non consente di escludere l’esercizio delle competenze in conformità alla volontà degli Stati membri, cosicché tali Stati membri non si eclissano completamente dietro l’Unione , dotata della personalità giuridica.

72. Ciò posto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, caratterizzato dalla sovranità dei suoi Stati membri, qualificabile come «riadattata» ( 54 ), la limitazione dei poteri sovrani a causa dell’adesione all’Unione, la quale si traduce in tale esercizio delle competenze, non comporta automaticamente la rinuncia all’immunità di giurisdizione nell’ambito dell’ insieme del suo ordinamento giuridico.

Infatti, una siffatta conclusione, applicata in maniera assoluta a tutti i settori disciplinati dal diritto dell’Unione, privando gli Stati membri della possibilità di opporsi all’eventualità di essere giudicati dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, è priva di qualsivoglia fondamento giuridico nei trattati e si rivela quantomeno sproporzionata.

73. In altre parole, dalla limitazione dei poteri sovrani da parte degli Stati membri a favore dell’ordinamento giuridico dell’Unione non si può desumere una qualsiasi rinuncia generale alla loro immunità di giurisdizione, nel senso che tale limitazione potrebbe essere applicata in tutti gli ambiti stabiliti dai trattati per quanto riguarda l’organizzazione di taluni settori di politiche interne di tali Stati.

74. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli obiettivi perseguiti dall’Unione ( 55 ) e la sua autonomia, nonché di rispettare la sua rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti che vincolano, reciprocamente, l’Unione stessa e gli Stati membri nonché questi ultimi tra di loro ( 56 ), si può concludere che il diritto internazionale consuetudinario, nella misura in cui riguarda il principio dell’immunità di giurisdizione, viene adattato all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

In particolare, non si può escludere che, sotto un primo profilo, una rinuncia puntuale all’immunità di giurisdizione possa essere prevista nel diritto dell’Unione e, sotto un secondo profilo, che tale rinuncia possa essere non solo esplicita, ma anche, come previsto dalle modalità di rinuncia applicabili nel diritto internazionale, implicita.

Una siffatta conclusione si impone a maggior ragione alla luce della necessità di assicurare la coesistenza armoniosa degli obblighi e delle norme risultanti da due ordinamenti giuridici diversi nel modo descritto al paragrafo 46 delle presenti conclusioni.

3. Su ll’applicazione delle modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione

75. Ritengo che esistano ragioni tratte sia dal regolamento 2015/848 sia dal diritto primario dell’Unione per ritenere che una rinuncia puntuale ed implicita all’immunità di giurisdizione possa essere desunta da tale regolamento; ciò deve essere analizzato nel prosieguo. a) Su lle ragioni tratte dal regolamento 2015/848

76. In via preliminare, occorre ricordare che né l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, né detto regolamento nel suo insieme contengono un riferimento alla rinuncia espressa al principio dell’immunità di giurisdizione degli Stati membri dell’Unione qualora venga proposta un’azione revocatoria nei confronti di un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

Ciò premesso, ritengo che diverse ragioni sottese al contesto e agli obiettivi dello stesso regolamento lascino supporre che tale rinuncia possa essere desunta come implicita.

77. In primo luogo, si ricorda che i requisiti relativi alla determinazione della competenza giurisdizionale, in conformità al regolamento 2015/848, sono, in sostanza, quelli secondo i quali i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza ( 57 ) e a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie ( 58 ).

La legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura ( 59 ).

Tale legge determina le norme relative ai crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza ( 60 ).

Inoltre, ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza ( 61 ), incluse le autorità fiscali degli Stati membri ( 62 ).

Il regolamento è dunque inteso ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori ( 63 ).

78. Orbene, ammettere che un’autorità fiscale, peraltro presa espressamente in considerazione tra i creditori stranieri ai sensi dell’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848, possa opporre la sua immunità di giurisdizione nell’ambito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, avrebbe esattamente come conseguenza la creazione di una disparità tra i creditori, contrariamente agli obiettivi del regolamento 2015/848.

Infatti, l’autorità fiscale polacca otterrebbe, in maniera anticipata rispetto alla massa dei creditori, l’integralità del credito, mentre tutti gli altri creditori avrebbero diritto unicamente ad un pagamento proporzionale al loro credito e, per di più, in funzione del loro rango.

Inoltre, è evidente che le autorità fiscali nazionali, diversamente dall’autorità fiscale polacca, non potrebbero invocare la loro immunità davanti alle proprie autorità giurisdizionali nazionali ( 64 ).

79. Più in generale, un simile approccio comprometterebbe l’applicazione uniforme e coerente delle norme sulla competenza previste dal regolamento 2015/848, poiché l’esercizio della competenza giurisdizionale in forza delle norme di tale regolamento varierebbe in funzione della qualità del convenuto e dello Stato di apertura interessato, sebbene nulla, in detto regolamento, consenta di giustificare una siffatta disparità di trattamento fondata su tale qualità ( 65 ).

80. In secondo luogo, dal regolamento 2015/848 risulta che la sua adozione è stata considerata necessaria al raggiungimento dell’obiettivo del funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza ( 66 ), ovvero per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali procedure che presentano implicazioni transfrontaliere ( 67 ).

Infatti, alla luce degli effetti transfrontalieri delle attività delle imprese, e dunque delle relative procedure di insolvenza, il regolamento sottolinea la necessità di un coordinamento delle misure da adottare concernenti il patrimonio di un debitore insolvente.

In particolare, è stato reputato necessario che le disposizioni relative alla competenza, al riconoscimento e alla legge applicabile in tale settore siano contenute in un atto dell’Unione obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

81. A tal riguardo, è evidente che se un’autorità di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura potesse opporre la sua immunità di giurisdizione, tale efficacia rischierebbe di essere compromessa.

Infatti, tale opposizione all’esercizio della competenza giurisdizionale, nell’ambito del regolamento 2015/848, avrebbe come risultato l’assenza di restituzione alla massa fallimentare dei pagamenti effettuati ad un creditore straniero, nella specie, un’autorità fiscale di un altro Stato membro, e arrecherebbe pregiudizio a tale massa.

82. Peraltro, il regolamento 2015/848 prevede talune deroghe alle norme da esso enunciate.

Tali deroghe sono cionondimeno eccezionali ( 68 ).

In particolare, tale regolamento nel suo complesso mi sembra riflettere la volontà manifesta del legislatore dell’Unione di evitare qualsivoglia ostacolo alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di insolvenza, e fa presumere l’assenza di incidenza degli atti iure imperii sull’esercizio della competenza ai sensi del regolamento 2015/848.

83. Del resto, tale conclusione relativa all’assenza di incidenza degli atti iure imperii su tale esercizio mi sembra poter essere avvalorata alla luce degli altri strumenti giuridici relativi alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nei quali il legislatore dell’Unione si è premurato di escludere espressamente che fossero applicabili alle azioni promosse nei confronti di uno Stato al fine di far valere la sua responsabilità per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( 69 ).

Ritengo quindi che l’assenza di una siffatta esclusione espressa, nell’ambito del regolamento 2015/848, attesti la volontà di respingere qualsiasi effetto connesso ad atti dei pubblici poteri nell’ambito delle norme fissate da tale regolamento.

84. Più in generale, per quanto riguarda la certezza e la prevedibilità del diritto dell’Unione, mi interrogo sulla logica sottesa al regolamento 2015/848 in quanto atto di diritto derivato inteso ad attuare gli obiettivi fissati dall’articolo 81 [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, mi chiedo cosa resterebbe dei principi che disciplinano i conflitti di competenza internazionale nelle procedure di insolvenza qualora agli Stati membri fosse consentito discostarsene, sebbene, da un lato, tale regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi nei loro confronti e, dall’altro, esso non preveda alcuna deroga alle sue norme sul fondamento della qualità pubblica e straniera del creditore, la quale consenta di avvalersi dell’immunità di giurisdizione.

85. In terzo ed ultimo luogo, occorre ricordare che la Corte ha confermato il carattere esclusivo della competenza internazionale a conoscere delle azioni direttamente scaturenti dalla procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse, come le azioni revocatorie ( 70 ).

86. A tal riguardo, mi interrogo sulla questione del rispetto della tutela giurisdizionale effettiva.

In particolare, se il giudice del rinvio non potesse esercitare la sua competenza a conoscere di un’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale di un altro Stato membro, l’amministratore giudiziario rischierebbe di essere privato del diritto di accesso al giudice, il quale costituisce uno degli elementi del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva figurante all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Infatti, un’azione dinanzi ai giudici polacchi sarebbe irricevibile a causa della competenza esclusiva.

Orbene, l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura principale costituisce un’eccezione, subordinata alla condizione che il debitore possieda uno stabilimento ( 71 ) in tale altro Stato membro ( 72 ).

87. A mio avviso, la possibilità di opporre un’immunità di giurisdizione non può in alcun caso dipendere dalla presenza o dall’assenza della possibilità di aprire una procedura secondaria.

Inoltre, anche se la possibilità di aprire una siffatta procedura fosse accertata nel procedimento principale, la sua apertura al solo scopo di esercitare un’azione revocatoria sarebbe contraria al suo obiettivo, consistente, in sostanza, nel contribuire all’efficiente gestione della massa fallimentare del debitore o all’efficace realizzo della totalità dei beni ( 73 ).

In assenza di uno stabilimento, l’amministratore giudiziario sarebbe pertanto privato di ogni diritto a un ricorso effettivo.

Orbene, una siffatta conseguenza non può trovare una giustificazione nella natura dell’atto di esercizio di pubblici poteri sul quale sono basati i pagamenti dei quali tale amministratore chiede la revoca.

88. A tal riguardo, dinanzi alla Corte, taluni governi degli Stati membri ritengono che la possibilità di far valere l’immunità di giurisdizione non dipenda da se sia possibile aprire una procedura secondaria o avvalersi di un altro mezzo di ricorso nei confronti degli atti dell’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

Altri fanno valere che, nella specie, non sussisterebbe una privazione del diritto di accesso al giudice, in quanto un giudice competente sarebbe designato, ma dichiarerebbe irricevibile l’azione.

89. Tali argomenti dei governi degli Stati membri, presentati, segnatamente, in udienza, non mi convincono.

90. Infatti, nelle cause in cui è stata opposta l’immunità di giurisdizione, la Corte ha già dichiarato che il giudice del rinvio doveva assicurarsi che, qualora avesse accolto l’eccezione tratta da tale immunità, i singoli non sarebbero stati privati del loro diritto di adire un giudice, che costituisce uno degli elementi del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ( 74 ).

Ritenere che l’accesso al giudice sia assicurato, sebbene l’invocazione dell’immunità di giurisdizione osti all’esercizio della competenza giurisdizionale internazionale, solleva interrogativi, in particolare, in relazione alla portata di tale diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, in relazione alla questione se tale diritto non venga in tal senso vanificato da una siffatta considerazione.

A mio avviso, qualora si aderisse alla posizione sostenuta dai governi degli Stati membri, si rischierebbe di creare una vera e propria situazione di non-diritto dell’amministratore giudiziario per quanto riguarda l’accesso al giudice, senza che lo stesso disponga di un’alternativa prevedibile che gli consenta di esperire l’azione revocatoria nei confronti dell’autorità fiscale polacca.

91. L’insieme delle considerazioni tratte dal regolamento 2015/848 mi portano a concludere che esso contiene, in maniera implicita, una rinuncia all’immunità di giurisdizione.

Tale conclusione relativa alla rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione nell’ambito dello strumento di diritto derivato costituito dal regolamento 2015/848 è parimenti conforme al diritto primario, attestando in tal modo la volontà chiara e non equivoca degli Stati membri di far prevalere i principi che disciplinano i conflitti di competenza che possono sorgere in considerazione dei diversi ordinamenti giuridici e delle loro proprie norme sulla competenza in materia di procedure di insolvenza concernenti l’immunità di giurisdizione. b) S ulle ragioni tratte dal diritto primario dell’Unione

92. A mio avviso, l’esistenza di una rinuncia implicita, nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2015/848, all’immunità di giurisdizione non solo è conforme al diritto primario, risultante dalla volontà degli Stati membri dell’Unione, ma può parimenti essere corroborata dalle sue norme.

93. In via preliminare, occorre ricordare che esistono già adattamenti dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’Unione.

Infatti, tutti gli Stati membri hanno accettato la competenza obbligatoria della Corte, anche in relazione alle controversie per cui è possibile convenirli in giudizio dinanzi ad essa, in settori delimitati ( 75 ).

Pertanto, è ammesso che, in determinati casi, vengano apportati siffatti adattamenti all’immunità di giurisdizione statale al fine di conformarsi alle specificità dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

94. Ciò premesso, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, TUE, vertente sugli obiettivi dell’Unione, prevede che quest’ultima offra ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La creazione di tale spazio è prevista al titolo V del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, in conformità all’articolo 81, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale costituisce la base giuridica del regolamento 2015/848, «[l]’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».

Tale materia rientra nell’ambito di applicazione delle competenze concorrenti tra l’Unione e i suoi Stati membri, cosicché gli Stati membri limitano i loro poteri sovrani nel senso descritto ai paragrafi da 62 a 66 delle presenti conclusioni, sempreché l’Unione eserciti la sua competenza.

95. Pertanto, accettando, al momento della ratifica dei trattati, di partecipare allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di rispettare il diritto dell’Unione in tale ambito e di accordare competenze concorrenti all’Unione, gli Stati membri hanno parimenti accettato che gli atti di diritto derivato adottati ai fini dello sviluppo di tale spazio, in particolare in conformità all’articolo 81, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], determinino i principi che disciplinano i conflitti di competenza che possono sorgere in considerazione dei diversi ordinamenti giuridici e delle loro norme sulla competenza.

96. Si deve desumerne che tale accettazione si estende dunque, in conformità ai principi dei conflitti di competenza enunciati dagli strumenti giuridici in materia, a quella di vedere trattate le controversie, risultanti segnatamente dalle procedure di insolvenza, dai giudici di altri Stati membri, incluse le controversie che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

97. In tale ambito, occorre rilevare, da un lato, che, in conformità al protocollo n. 21 allegato ai trattati dell’Unione, il quale riguarda segnatamente l’[OSCURATO:PERSONA] ( 76 ), quest’ultima dispone di uno status derogatorio per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel senso che le misure adottate nell’ambito di tale spazio non la vincolano in maniera automatica e dipendono dalla sua partecipazione volontaria ( 77 ).

Dall’altro, ai sensi del protocollo n. 22 relativo alla Danimarca, quest’ultima non partecipa alle misure adottate in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 78 ).

Pertanto, a tali Stati membri non può essere imposto alcun obbligo in materia.

Ciò non vale per gli Stati membri che partecipano senza riserve a tale spazio.

Orbene, ammettere che sia possibile far valere, in sede di applicazione del regolamento che disciplina i conflitti di competenza internazionale relativi alle procedure di insolvenza, il principio di diritto internazionale consuetudinario dell’immunità di giurisdizione, può risultare manifestamente incompatibile con gli obblighi incombenti a tutti gli Stati che hanno aderito ai trattati nelle stesse condizioni, e senza altre riserve, all’infuori di quelle espresse nei protocolli addizionali ( 79 ).

98. Tale conclusione relativa all’esistenza di una deroga implicita all’immunità di giurisdizione in materia di procedure di insolvenza, la quale sarebbe corroborata dal diritto primario, si impone a maggior ragione alla luce, in secondo luogo, del principio della parità degli Stati membri dell’Unione davanti ai trattati, di cui essa assicura il rispetto ( 80 ).

99. Tale principio trova la sua origine, ancor prima della sua inclusione nei trattati, nella giurisprudenza della Corte ( 81 ).

La Corte ha ritenuto, infatti, che l’appartenenza all’Unione (in precedenza alle Comunità) consenta ai suoi membri di trarre vantaggio dalla stessa, ma imponga loro anche taluni obblighi.

In particolare, è stato precisato che è inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo disposizioni di un regolamento, in guisa da «paralizzare determinate parti della legislazione [dell’Unione] (...) ch’esso ritenga in contrasto con determinati interessi nazionali (...), procurandosi al tempo stesso (...) un indebito vantaggio a detrimento degli altri Stati membri» ( 82 ).

100. Pertanto, nella specie, autorizzare l’autorità fiscale polacca ad opporre la sua immunità di giurisdizione e a paralizzare in tal modo l’esercizio della competenza internazionale del giudice del rinvio a causa del fondamento sul quale si basano i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di revocare, ossia un atto di esercizio di pubblici poteri, farebbe, di fatto, prevalere gli interessi nazionali sul diritto dell’Unione e metterebbe in pericolo la parità degli Stati membri in relazione agli obblighi risultanti da tale diritto.

101. A tal riguardo, la paralisi dell’esercizio della competenza internazionale, ai sensi del regolamento 2015/848, tramite la possibilità di avvalersi dell’immunità di giurisdizione, potrebbe essere percepita come un modo velato per far prevalere la legge nazionale sul diritto dell’Unione.

Orbene, un siffatto primato non può essere giustificato alla luce dei principi che disciplinano l’ordinamento giuridico dell’Unione, come ciò è spiegato al paragrafo 62 delle presenti conclusioni.

102. È vero che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione deve rispettare le funzioni essenziali dello Stato.

Orbene, è pacifico che l’imposizione dell’IVA rientra in siffatte funzioni essenziali, e rispettivamente nelle prerogative dei pubblici poteri.

Tuttavia, pur se gli Stati membri restano sempre padroni delle loro funzioni sovrane, essi devono esercitarle nel rispetto del diritto dell’Unione ( 83 ).

103. Infatti, in ragione della loro appartenenza all’Unione, gli Stati membri si impegnano a cooperare in maniera leale e solidale anche nei settori che rientrano nelle loro funzioni essenziali, come enunciato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Tale principio si applica a tutte le istituzioni nazionali.

Se, nella giurisprudenza, detto principio è spesso impiegato per suffragare gli obblighi degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione nella loro cooperazione ( 84 ), l’idea principale alla base di questo stesso principio è quella di garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione mediante il rispetto e l’assistenza reciproche nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Logicamente, il principio di cooperazione implica non solo azioni positive (adottare misure al fine di assicurare l’efficacia del diritto dell’Unione), ma anche azioni negative (astenersi dall’adottare misure che siano contrarie a tale efficacia, ovvero agli obiettivi dell’Unione).

Orbene, è evidente che l’opposizione dell’immunità di giurisdizione costituisce un’azione negativa che ostacola l’esercizio della competenza dei giudici tedeschi in forza delle norme dell’Unione e, pertanto, compromette l’efficacia di tali norme mediante l’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri ( 85 ).

104. Infine, occorre osservare che tale opposizione rischia di ostacolare il mercato dei capitali, una delle politiche chiave che l’Unione mira ad attuare al fine di favorire il suo sviluppo economico e dunque anche quello dei suoi Stati membri.

Infatti, l’incertezza che accompagna la sorte dei crediti in caso di insolvenza transfrontaliera, creata dalla possibilità di opporre l’immunità di giurisdizione, rischia di indebolire gli investimenti e, pertanto, di ridurre parimenti l’efficacia del mercato unico nel suo insieme.

In tal senso, se l’immunità di giurisdizione di uno Stato membro dovesse essere accolta nel procedimento principale, l’interesse di uno Stato membro dell’Unione verrebbe privilegiato a scapito degli interessi collettivi della totalità degli Stati membri, fermo restando che questi ultimi sono, peraltro, inerenti alla nozione stessa dell’Unione.

105. Per l’insieme delle ragioni che precedono ritengo che il diritto primario dell’Unione, risultante dalla volontà dei suoi Stati membri, consenta di adattare il principio del diritto internazionale consuetudinario dell’immunità di giurisdizione in maniera puntuale ed implicita, nel senso che occorre concludere per l’esistenza di una rinuncia tacita all’immunità di giurisdizione nell’ambito del regolamento 2015/848 ( 86 ).

4. Considerazioni finali

106. Ciò posto, supponiamo che occorra accogliere la tesi sostenuta dai governi degli Stati membri dinanzi alla Corte, secondo la quale, in sostanza, l’immunità di giurisdizione, invocata dall’autorità fiscale polacca nei confronti di un’azione revocatoria dinanzi ai giudici tedeschi ai fini del recupero dei pagamenti effettuati presso tale autorità a titolo di IVA, osta all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale istituita dal regolamento 2015/848, poiché quest’ultimo non prevedrebbe alcuna possibilità di rinuncia implicita.

107. A tal riguardo, a parte il fatto che una siffatta posizione non regge alle ragioni tratte dal diritto primario connesse agli obiettivi e alle regole di condotta che gli stessi Stati membri si sono imposti all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa darebbe luogo, in realtà, ad accoglierla, ad un risultato paradossale .

Infatti, la sovranità di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza verrebbe protetta a scapito della sovranità di quest’ultimo, nella misura in cui l’applicazione del suo diritto sostanziale in materia di insolvenza, in conformità alle norme sul conflitto di leggi previste per le procedure di insolvenza nel regolamento 2015/848, verrebbe neutralizzata dall’immunità di giurisdizione di un altro Stato membro.

108. Inoltre, occorre osservare che, al di là della sua dimensione finanziaria o contabile, il diritto in materia di insolvenza riveste parimenti una dimensione sociale, più umana e fondamentale, in quanto mira non solo a contribuire al buon funzionamento del mercato, alla stabilità economica e alla fiducia nel credito, ma anche ad assicurare la protezione degli interessi che gli Stati membri, nell’esercizio della loro sovranità e mediante l’adozione delle norme sostanziali sull’insolvenza, reputano essenziali.

In tal senso, tali norme riflettono argomenti sociali, segnatamente quelli dei lavoratori e quelli di ordine tributario, ambientale e altro.

In particolare, tutte queste dimensioni si riflettono nel sistema di rango dei creditori, come risulta dalle norme del diritto sostanziale in materia di insolvenza degli Stati membri dell’Unione.

109. Orbene, non occorre avere una grande immaginazione per comprendere che l’accettazione dell’immunità di giurisdizione di fronte ad un’azione revocatoria avrebbe come conseguenza di lanciare un «appello ad agire» come l’autorità fiscale polacca.

Se a tale autorità fosse consentito recuperare il debito fiscale senza rispettare il rango dei creditori previsto dal diritto tedesco, senza alcun rischio di esporsi al controllo giudiziario in forza del diritto dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, è legittimo chiedersi perché le autorità fiscali degli altri Stati membri non dovrebbero agire in tal modo in tutte le altre procedure di insolvenza transfrontaliere.

Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero trovarsi con grande sorpresa ad affrontare non solo il ribaltamento del sistema di gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere creato dal regolamento 2015/848, ma anche lo svilimento di tutte le loro considerazioni di priorità, stabilite nel loro diritto nazionale in materia di insolvenza, in quanto la massa potrebbe subire un impoverimento a causa dell’esercizio delle prerogative fiscali di un altro Stato membro a scapito degli altri creditori e senza possibilità di controllo giurisdizionale da parte dei giudici dello Stato di apertura.

110. A mio avviso, la posizione sostenuta dai governi degli Stati membri dinanzi alla Corte neutralizza tutte le dimensioni del diritto in materia di insolvenza a vantaggio dell’immunità di giurisdizione in quanto elemento della loro sovranità.

Orbene, per quanto importante sia tale elemento, esso pone problemi sul piano del rispetto della sovranità di un altro Stato membro, il cui diritto sostanziale dovrebbe legittimamente essere applicato e riguardo al quale i cittadini di tale Stato possono avere legittime aspettative.

5. Risposta proposta

111. Propongo dunque di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, e l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso consente di desumere l’esistenza di una rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione qualora, in conformità a detto regolamento, venga accertata la competenza internazionale dei giudici di uno Stato di apertura a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, proposte nei confronti delle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione.

112. Inoltre, per il caso in cui la Corte non seguisse la mia proposta di risposta alla questione pregiudiziale, reputo importante sottolineare che, al fine di non ostacolare l’accesso dell’amministratore giudiziario alla giustizia, sarebbe necessario ritornare sul carattere esclusivo della competenza internazionale prevista dalle norme enunciate nel regolamento 2015/848.

V. Conclusione

113. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, e l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso contiene una rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione qualora, in conformità a detto regolamento, venga accertata la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, proposte nei confronti delle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). 3 Consiglio d’Europa, Série des traités européens, n. 74.

Tale convenzione è stata elaborata in seno al Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati a Basilea (Svizzera) il 16 maggio 1972.

Detta convenzione non è stata ratificata dalla Repubblica di Polonia. 4 Tale convenzione, adottata il 2 dicembre 2004 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed aperta alla firma degli Stati il 17 gennaio 2005, non è, ad oggi, entrata in vigore. 5 Le disposizioni di tale convenzione vengono talvolta considerate l’espressione dei principi del diritto internazionale consuetudinario [v.

Crawford, J., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019 (9°

ed.), pag. 473 e giurisprudenza citata]. 6 Ad ogni buon fine, si ricorda che alla procedura d’insolvenza di cui al procedimento principale si applica la legge dello Stato membro di apertura (articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 66 del regolamento 2015/848), ossia la legge tedesca.

Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 129, paragrafo 1, e l’articolo 130, paragrafo 1, prima frase, punto 2, della legge tedesca in materia di procedure di insolvenza prevedono che un atto compiuto prima dell’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievole per i creditori, in forza del quale un creditore abbia ottenuto un pagamento, sia annullabile qualora tale atto sia stato compiuto dopo la data della richiesta di apertura della procedura d’insolvenza e tale creditore fosse a conoscenza di tale richiesta di apertura al momento dell’atto.

È pacifico che l’autorità fiscale polacca è stata informata di detta richiesta e che i pagamenti effettuati presso tale autorità hanno avuto luogo nel periodo trascorso tra la presentazione della richiesta di apertura e l’apertura della procedura di insolvenza. 7 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 8 Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relativa all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). 9 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 10 Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). 11 Relazione esplicativa redatta da Virgós, M., e Schmit, E., dell’8 luglio 1996, sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC) (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»). 12 Il regolamento n. 1346/2000, sostituito e abrogato dal regolamento 2015/848, è subentrato alla convenzione dell’Unione europea relativa alle procedure di insolvenza (documento del Consiglio CONV/INSOL/X1), la quale è essa stessa il culmine di oltre 25 anni di discussioni e trattative.

Tale convenzione non è mai entrata in vigore in quanto non firmata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord entro il termine concordato del 23 maggio 1996.

Il testo del primo di tali regolamenti, ripreso, in sostanza, nel secondo di detti regolamenti, è tuttavia identico in tutti gli aspetti sostanziali a quello della convenzione In tali circostanze, la relazione Virgós-Schmit può fornire un’utile guida nell’interpretazione di quest’ultimo regolamento. 13 A titolo complementare, occorre aggiungere che dalla giurisprudenza risulta che, a differenza dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, quello del regolamento 2015/848 non deve essere oggetto di un’interpretazione ampia (sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punti da 24 a 26). 14 Sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21 e giurisprudenza citata), e dell’11 giugno 2015, Comité d’entreprise de [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/13, EU:C:2015:384, punto 26 e giurisprudenza citata).

A tal riguardo, ricordo che occorre collocare gli insegnamenti da trarre da tale giurisprudenza nel loro contesto.

In tal senso, nonostante le eventuali difficoltà pratiche che possono cionondimeno ripresentarsi nel caso, segnatamente, delle procedure ibride o preliminari a quelle di insolvenza (v. [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Guidelines JUST/2013/JCIV/AG/4679, [OSCURATO:PERSONA], pag. da 36 a 40 e da 63 a 65), tale approccio di interpretazione dei regolamenti 2015/848 e n. 1215/2012 si applica solo in una situazione espressamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’ultimo di tali regolamenti ed espressamente inclusa nel primo di essi. 15 L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 definisce il suo ambito di applicazione in maniera autonoma. 16 Considerando 7 del regolamento 2015/848. 17 V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑641/16, EU:C:2017:847, punti 22 e 28 e giurisprudenza citata).

Infatti, è in funzione della fonte alla base di un’azione che occorre individuare l’ambito in cui rientri tale azione (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2014, H, C‑295/13, EU:C:2014:2410, punto 21 e giurisprudenza citata). 18 A titolo complementare, occorre osservare che, effettivamente, tali circostanze possono essere rilevanti per stabilire se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 in quanto elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, in prosieguo: la «sentenza Rina», EU:C:2020:349, punto 32).

Tuttavia, avuto riguardo al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 e, come si vedrà in seguito, al contesto e agli obiettivi di quest’ultimo, siffatti elementi non sono rilevanti ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848. 19 Quantomeno, imporre un siffatto criterio porterebbe inevitabilmente a rendere più complessa l’attuazione della norma sulla competenza sancita all’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, ovvero a privare tale norma di effetto utile. 20 Considerando 1 del regolamento 2015/848. 21 Considerando 41 e 48 del regolamento 2015/848. 22 Considerando 63 del regolamento 2015/848. 23 Sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 33). 24 A tal riguardo, preciso che le conclusioni della mia analisi riguardano il solo diritto internazionale consuetudinario. 25 Delile, J. F., «Les effets de la coutume internationale dans l’ordre juridique de l’Union européenne», Cahiers de droit européen, 2017, pagg. da 159 a

192. 26 La dottrina sottolinea che la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un’evoluzione nella sua posizione relativa all’incorporazione delle norme del diritto internazionale all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la quale si distingue in tre «epoche».

La prima era favorevole al diritto internazionale, nel senso, in sostanza, che la Comunità europea era vincolata da ogni norma di diritto internazionale generale alla quale i suoi Stati membri non avevano derogato, cosicché, quando essa si trovava di fronte ad una lacuna nel diritto comunitario, l’applicazione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale si imponeva alla Corte implicitamente.

La seconda si distingueva dalla prima per una reticenza nell’applicazione delle norme del diritto internazionale, la quale conduceva a rivendicare l’autonomia del diritto comunitario e la sua netta separazione rispetto al diritto internazionale, a causa, effettivamente, dell’assenza di una disposizione esplicita nei trattati costitutivi all’epoca, idonea ad imporre il rispetto del diritto internazionale, ma anche al fine di incoraggiare i giudici nazionali a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, privilegiando un approccio tramite il quale le fonti del diritto comunitario vengono ricercate nei diritti nazionali piuttosto che nel diritto internazionale.

Infine, la terza epoca, iniziata partire dagli anni 90, è caratterizzata dall’apertura del diritto dell’Unione al diritto internazionale, attualmente codificata all’articolo 3, paragrafo 5, TUE (Malenovský, J., «Le juge et la coutume internationale : perspective de l’Union européenne et de la Cour de justice», [OSCURATO:PERSONA] and Practice of [OSCURATO:PERSONA] and Tribunals, vol. 12, 2013, pag. 218). 27 Sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 101 e giurisprudenza citata). 28

V. ad esempio, Dubouis L., «La nature de l’Union européenne», in Cohen-Jonathan G., e Dutheil de la Rochère J. (a cura di), Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2003, pag.

84. 29 In precedenza delle Comunità. 30 Parere 1/91 (Accordo SEE – I), del 14 dicembre 1991 (EU:C:1991:490, punto 35). 31 Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 45 e giurisprudenza citata). 32 Presa di posizione dell’avvocata generale Kokott sul parere 2/13 [(Adesione dell’Unione alla CEDU), EU:C:2014:2475, paragrafo 159]. 33 Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina (C‑641/18, EU:C:2020:3, paragrafo 141). 34 Salmon, J. (ed.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, pagg. 283 e 284 (traduzione libera). 35 Soussan, A., «Droit international non conventionnel et ordre juridique de l’Union européenne», Union européenne et droit international, en l’honneur de P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012. 36 Leray, E., e Potteau, A., «L'intégration du droit international coutumier dans l’ordre juridique communautaire», [OSCURATO:PERSONA] juridique, édition générale n. 5, 3 febbraio 1999, II 10022, pag.

5. 37 V., in particolare, sentenze del 19 luglio 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 55); Rina (punto 56 e giurisprudenza citata) e del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 59 e giurisprudenza citata). 38

V. sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. (C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 41).

Analogamente, nella sentenza Rina, non è sulla base dell’azione di risarcimento danni, proposta dinanzi al giudice nazionale, bensì su quella delle operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalle società interessate, che la Corte ha ritenuto, fatte salve le verifiche che spettava al giudice del rinvio effettuare, che tali operazioni non fossero compiute nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (punto 49 di tale sentenza). 39 In tale ambito, occorre osservare che la natura degli atti interessati dall’azione revocatoria non muta secondo la qualità della persona, fisica o morale, che adempie al suo obbligo o, ancora, per il fatto che i crediti fiscali non sono recuperati dall’amministrazione tributaria stessa.

Infatti, il pagamento del debito fiscale implica anche l’accettazione di tale pagamento da parte di tale amministrazione.

Inoltre, il mancato pagamento può comportare conseguenze previste dalla legislazione tributaria estranee ai rapporti di diritto privato, cosicché il pagamento delle imposte è indissolubilmente connesso all’esercizio dei pubblici poteri. 40 Si ricorda che la distinzione tra atti iure gestionis e iure imperii si basa sulla questione se lo Stato agisca in qualità di soggetto privato, nel senso che il compimento dell’atto non implica alcun esercizio di pubblici poteri o, in altre parole, che tale atto è tale che qualsiasi privato avrebbe potuto compierlo, oppure se l’atto rientri nell’esercizio di pubblici poteri. 41 Infatti, come si evince dalla giurisprudenza citata al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, il criterio determinante per caratterizzare l’applicazione dell’immunità di giurisdizione risiede nella natura dell’atto destinatario dell’azione esperita.

A mio avviso, non esiste alcuna ragione oggettiva che consenta di stabilire, nell’ambito delle procedure di insolvenza, ai fini della qualificazione dell’atto di cui trattasi, un nuovo criterio connesso alla natura del diritto esercitato o dell’azione intentata nei confronti di un siffatto atto. 42 Articolo 1 TUE. 43 V., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1) e parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 157). 44 Mouton, J.-D., «Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux États dans le système communautaire ?», Les dynamiques du droit européen en début de siècle.

Mélanges en l’honneur de J.-C. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag. 473 (traduzione libera). 45 Articolo 48 TUE. 46 Articolo 50 TUE. 47 Articolo 4, paragrafo 2, TUE.

Il corsivo è mio.

Tuttavia, è risaputo che la distinzione tra questi diversi settori di politica dell’Unione e degli Stati membri non è sempre altrettanto netta nella prassi. 48 Ossia l’autorità esclusiva di uno Stato sul suo territorio e la sua popolazione, la quale si traduce nella sua indipendenza, nel principio di non ingerenza e nella sua libertà di organizzazione interna. 49 Ossia che gli Stati, soggetti internazionali, sono tutti uguali, senza che l’uno sia assoggettato all’autorità dell’altro. 50 Gaudin, H., «L’identité de l’Union européenne au prisme de la souveraineté de ses États membres», Revue générale du droit, Chronique de droit de l’Union, 2021. 51 Nel senso che il Consiglio tutela gli interessi degli Stati membri, la Commissione tutela quelli dell’Unione e il Parlamento quelli dei cittadini. 52 Malenovsky, J., «A la recherche d’une solution intersystémique aux rapports du droit international et du droit de l’union européenne», Annuaire français de droit international , vol. 65, 2019, pagg. da 201 a

234. 53 Blin, O., « La personnalité juridique de l'Union européenne après Lisbonne : véritable acquisition ou simple reconnaissance ? », in Bioy,

X. (ed.), La personnalité juridique.

Traditions et évolutions , Séries «[OSCURATO:PERSONA] de l’IFR Mutation des normes juridiques n° 14», Presses de l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Capitole, LGDJ – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 131 a

142. 54 Gaudin, H., op. cit. 55 Occorre sottolineare che si tratta degli obiettivi fissati dagli Stati membri stessi. 56

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 57 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 58 Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 59 Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 60 Articolo 7, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2015/848. 61 Articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 62 Articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848. 63 Considerando 63 del regolamento 2015/848. 64 È ovvio che l’immunità di giurisdizione può essere opposta solo dinanzi alle autorità giurisdizionali di un altro Stato. 65 A tal riguardo, osservo che l’unico Stato membro che non è vincolato, in generale, dall’applicazione di tale regolamento, è il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, come risulta dal considerando 88 del regolamento 2015/848. 66 Considerando 3 del regolamento 2015/848. 67 Considerando 8 del regolamento 2015/848. 68 Tra tali deroghe, occorre citare quelle risultanti da una lettura combinata degli articoli 20 e 33 del regolamento 2015/848, concernenti gli effetti dell’esercizio della competenza internazionale ai sensi di tale regolamento.

Orbene, nella specie, pur se l’invocazione dell’immunità di giurisdizione osta all’esercizio della competenza validamente accertata sulla base delle norme enunciate in detto regolamento, non siamo in presenza di una deroga da esso prevista. 69 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59).

È evidente che la questione dell’ambito di applicazione di uno strumento giuridico del diritto dell’Unione deve essere distinta da quella dell’esercizio della competenza ricavata da un siffatto strumento.

È per questo che, nella specie, tale esempio riguarda unicamente l’assenza di effetto degli atti iure imperii sull’esercizio della competenza internazionale ai sensi del regolamento 2015/848. 70 Sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 36).

È vero che tale sentenza verteva sull’interpretazione della portata della competenza internazionale nell’ambito delle procedure di insolvenza, disciplinata dal regolamento n. 1346/2000, al quale è subentrato, in termini pressoché identici, il regolamento 2015/848, al suo articolo 3, paragrafo

1. Sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, introduca una norma supplementare, ritengo che tale giurisprudenza relativa alla portata della competenza internazionale nell’ambito del vecchio regolamento sia trasponibile a causa del fatto che tali azioni ricadono, ai sensi del regolamento 2015/848, nella stessa competenza internazionale delle procedure di insolvenza stesse. 71 Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/848. 72 Ad ogni buon fine, occorre sottolineare che l’amministratore giudiziario nel procedimento principale, interpellato al riguardo in udienza, ha specificato che l’esistenza di una siffatta dipendenza non ha potuto essere constatata. 73 Considerando 48 del regolamento 2015/848. 74 Sentenza Rina, punto

55. Ad ogni buon fine, occorre precisare, da un lato, che neanche la sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2025, Renouard c.

Francia (§§ 53 e 54) invocata dal governo francese in udienza, consente di pervenire ad una conclusione opposta.

Infatti, da tale sentenza risulta, in sostanza, che l’accoglimento dell’eccezione dell’immunità di giurisdizione dinanzi ai giudici francesi non è stata considerata una restrizione eccessiva del diritto del ricorrente di accedere ad un giudice, in quanto tale ricorrente disponeva di mezzi di ricorso dinanzi ai giudici degli Emirati arabi uniti.

Contrariamente alla fattispecie in oggetto, se l’immunità di giurisdizione ostacolasse l’esercizio della competenza giurisdizionale, nessun altro mezzo di ricorso sarebbe praticabile.

È vero che, in una causa relativa all’indipendenza dell’invocazione dell’immunità di giurisdizione rispetto all’esistenza di altri mezzi di ricorso che consentono di ottenere il risarcimento , la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato che la questione se uno Stato possa beneficiare dell’immunità dinanzi ai giudici di un altro Stato è del tutto distinta da quella di stabilire se sorga la responsabilità internazionale di tale Stato e se ad esso incomba un obbligo risarcitorio.

Tuttavia, occorre sottolineare che quest’ultima causa si inseriva in un contesto estremamente particolare, relativo ai risarcimenti delle vittime dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, parimenti connesso alle circostanze peculiari dei negoziati svolti a tal riguardo tra gli Stati interessati [Immunità giurisdizionali dello Stato ([OSCURATO:PERSONA] c.

Italia; Grecia (interveniente), sentenza, C.I.J.

Recueil 2012, pag. da 99 a 102]. 75

V. articoli da 258 a 260 [OSCURATO:PERSONA]. 76 Sebbene tale protocollo vincolasse, inizialmente, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ciò non avviene più dalla Brexit.

Pertanto, tale protocollo si applica attualmente alla sola [OSCURATO:PERSONA]. 77 In conformità al considerando 87 del regolamento 2015/848, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia notificato che desidera partecipare all’adozione ed applicazione di tale regolamento. 78 In conformità al considerando 88 del regolamento 2015/848, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non partecipa all’adozione di tale regolamento, non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione. 79 V., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 1965, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (9/65, EU:C:1965:63). 80 Articolo 4, paragrafo 2, TUE. 81 Sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione/Italia (39/72, EU:C:1973:13). 82 V., in particolare, punti 20, 24 e 25 della sentenza Commissione/Italia (39/72, EU:C:1973:13).

La Corte ha infine concluso per l’inadempimento da parte dello Stato membro interessato agli obblighi ad esso incombenti per il fatto della sua appartenenza all’Unione. 83 V., in particolare, per analogia, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a. (C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 28 e giurisprudenza citata). 84 V., ad esempio, sentenza del 27 giugno 2000, Commissione/Portogallo (C‑404/97, EU:C:2000:345, punto 40) e ordinanza del 6 dicembre 1990, Zwartveld e a. (C‑2/88-IMM, EU:C:1990:440, punti da 17 a 21).

Peraltro, tale ordinanza è interessante dal punto di vista dell’interpretazione per analogia.

In essa la Corte ha ritenuto che il protocollo sui privilegi e sulle immunità riconosciuti alle Comunità europee non possa essere, in nessun caso, interpretato nel senso che consente alle istituzioni comunitarie di trasgredire l’obbligo di leale collaborazione.

Se ciò vale per l’Unione, ci si può chiedere perché gli Stati membri potrebbero allora beneficiare di un’immunità di giurisdizione per sottrarsi a tale obbligo come, nella specie, in sede di applicazione delle norme sulla competenza giudiziaria. 85 È evidente che una siffatta conclusione si impone in quanto esistono disposizioni particolari di diritto dell’Unione concernenti la competenza internazionale relativa alle procedure di insolvenza.

È vero che, in assenza di norme di diritto dell’Unione al riguardo, occorrerebbe fare riferimento al diritto nazionale e ai principi del diritto internazionale (v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 24). 86 Evidentemente, tale conclusione si impone unicamente nei confronti degli Stati membri.

Benché i giudici dello Stato membro di apertura siano parimenti competenti a conoscere delle azioni dirette nei confronti dei cittadini degli Stati terzi (v. sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid, C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 33 e dispositivo), questi ultimi non partecipano al progetto europeo e non si può ritenere che abbiano rinunciato all’immunità di giurisdizione.

È vero che tale posizione lede la parità di trattamento tra le autorità fiscali di uno Stato membro e di uno Stato terzo.

Tuttavia, si tratta di una conseguenza inerente al sistema creato da tale regolamento.

Inoltre, poiché gli Stati terzi non sono vincolati dalle norme sulla competenza previste dal regolamento 2015/848, un’azione revocatoria potrebbe essere intentata in tali Stati, consentendo così di porre rimedio alla disparità di trattamento prevista.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]41/25 HX, in qualità di amministratore giudiziario della Orsay GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] Państwa, Naczelnik II Urzędu [OSCURATO:PERSONA]Śródmieście [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 6, paragrafo 1 – Competenza internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza – Azione revocatoria – Azione esperita nei confronti dell’autorità fiscale di un altro Stato membro – Principio dell’immunità di giurisdizione degli Stati » Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Diritto internazionale B. Diritto dell’Unione C. Normativa tedesca III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte IV. Analisi A. Sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848 1. Sul rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 2. Sull’applicazione del regolamento 2015/848 ad un’azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti effettuati presso un’autorità fiscale in forza di una legge tributaria 3. Conclusione intermedia B. Sull’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza 1. Considerazioni preliminari a) Sui rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale b) Sulla qualificazione dell’atto, fondamento dei pagamenti oggetto dell’azione revocatoria, in quanto atto di esercizio di pubblici poteri 2. Sull’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione 3. Sull’applicazione delle modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione a) Sulle ragioni tratte dal regolamento 2015/848 b) Sulle ragioni tratte dal diritto primario dell’Unione 4. Considerazioni finali 5. Risposta proposta V. Conclusione I. Introduzione 1. « Par in parem non habet imperium », o « chi è pari non ha autorità su un suo pari» , è l’espressione di un principio del diritto internazionale consuetudinario sull’immunità di giurisdizione. Si pone la questione se tale principio possa essere invocato per opporsi all’applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, se esso principio sia opponibile all’applicazione del diritto derivato dell’Unione, quale risulta dal regolamento (UE) 2015/848 ( 2 ), il quale disciplina la competenza internazionale nell’ambito delle procedure di insolvenza, anche in relazione alle azioni proposte nei confronti delle autorità pubbliche di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza. È in questi termini che può essere riassunto il nocciolo della presente causa sottoposta alla Corte. 2. In tale causa, la Corte è chiamata dunque ad apportare alcune precisazioni sul rapporto tra un principio di diritto internazionale consuetudinario concernente l’immunità di giurisdizione e uno strumento di diritto internazionale privato dell’Unione applicabile nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, nonché, in generale, ad interrogarsi sulla portata delle competenze trasmesse dagli Stati membri all’Unione, segnatamente nel settore della sua politica relativa alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 3. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene richiamata la Convenzione europea sull’immunità degli Stati ( 3 ). Talune parti interessate fanno parimenti riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni ( 4 ), della quale verranno messi in evidenza, ai fini della presente analisi, gli articoli da 5 a 8 ( 5 ). B. Diritto dell’Unione 4. Ai fini della presente analisi, rilevano le seguenti disposizioni del regolamento 2015/848: i considerando da 2 a 5, 8, 35, 63 e 66, l’articolo 2, punto 12, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera m), l’articolo 16, l’articolo 53, l’articolo 54, paragrafo 1 e l’articolo 55, paragrafo 1. C. Normativa tedesca 5. L’articolo 129 dell’Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza), intitolato «Principio», prevede quanto segue: «(1)      L’“ Insolvenzverwalter ” (amministratore giudiziario) può impugnare, alle condizioni di cui agli articoli da 130 a 146, gli atti giuridici anteriori all’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievoli per i creditori. (2)      Un’omissione è equiparabile ad un atto giuridico». 6. L’articolo 130 della legge in materia di procedure di insolvenza, intitolato «Copertura congrua», dispone quanto segue: «(1)      È impugnabile qualsiasi atto giuridico che ha accordato ad un creditore dell’insolvenza, o ha consentito a quest’ultimo di ottenere, una garanzia o un tacitamento: 1.      qualora tale atto sia stato compiuto nel corso dei tre mesi precedenti la richiesta di apertura della procedura di insolvenza e, alla data in cui esso è stato compiuto, il debitore era insolvente e il creditore era a conoscenza dello stato di insolvenza; oppure 2.      qualora tale atto sia stato compiuto successivamente alla richiesta di apertura e, alla data in cui esso è stato compiuto, il creditore era a conoscenza dell’insolvenza o della richiesta di apertura. (...) (2)      Alla conoscenza dello stato di insolvenza o della richiesta di apertura è equiparata la conoscenza di circostanze che consentono necessariamente di concludere nel senso dell’insolvenza o della richiesta di apertura. (3)      Si presume che una persona vicina al debitore al momento dell’atto (articolo 138) sia stata a conoscenza dell’insolvenza o della richiesta di apertura». III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 7. Il 25 novembre 2021, la Orsay GmbH, una società avente la propria sede in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) l’apertura di una procedura di insolvenza. Con lettera del 29 novembre 2021, la Orsay ha informato l’Erario polacco di tale richiesta. 8. Il 17 e il 24 dicembre 2021, la Orsay ha versato all’Erario polacco somme pari, rispettivamente, a PLN 2 773 179 (circa EUR 590 000) e a PLN 3 557 487 (circa EUR 768 000). Tali somme erano dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») per i mesi di ottobre e novembre 2021 in relazione ai beni importati in Polonia da paesi terzi. 9. Il 26 gennaio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha aperto la procedura di insolvenza della Orsay. Il 1° novembre 2022, tale giudice ha affidato l’amministrazione della Orsay a HX in qualità di amministratore giudiziario. 10. HX ha proposto dinanzi al giudice di primo grado tedesco un ricorso nei confronti dell’Erario polacco, al fine di ottenere il rimborso parziale delle somme pagate a titolo di IVA dopo la richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Secondo HX, tali pagamenti hanno ridotto la massa fallimentare a scapito degli altri creditori della Orsay. Le somme versate dovrebbero pertanto essere rimborsate e reintegrate in tale massa. 11. I giudici di primo grado e di appello hanno tuttavia ritenuto, alla luce dell’eccezione di immunità di giurisdizione invocata dall’Erario polacco dinanzi ai medesimi, che il ricorso fosse irricevibile per difetto di competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali, a causa dell’immunità di giurisdizione di cui l’Erario polacco beneficiava. HX ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio. 12. Tale giudice si interroga sull’esercizio della sua competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale polacca. In particolare, esso richiama il principio del diritto internazionale consuetudinario ai sensi del quale uno Stato non è soggetto alla giurisdizione di un altro Stato, segnatamente qualora si tratti di atti iure imperii rientranti nella sovranità di tale altro Stato. Il giudice del rinvio ricorda inoltre che, in conformità alla sua giurisprudenza, la rinuncia all’immunità dello Stato può essere effettuata per mezzo di un trattato internazionale, di un contratto di diritto privato o, ancora, mediante una dichiarazione esplicita effettuata nell’ambito di uno specifico procedimento giudiziario dinanzi all’autorità giurisdizionale. Orbene, il regolamento 2015/848 non prevarrebbe su tali norme generali di diritto internazionale. Esso si chiede pertanto se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 preveda una rinuncia implicita degli Stati membri alla loro immunità di giurisdizione nell’ambito delle procedure di insolvenza e delle procedure ad esse strettamente connesse, come le azioni revocatorie. 13. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento 2015/848] debba essere interpretato nel senso che, in considerazione del riconoscimento delle procedure di insolvenza straniere, esso contiene una rinuncia implicita da parte degli Stati membri (...) al principio dell’immunità degli Stati per quanto concerne le azioni con le quali l’[amministratore giudiziario] fa valere, in conformità alla normativa applicabile in materia di insolvenza, l’annullamento di atti nei confronti di uno Stato membro in quanto pregiudizievoli per la massa di creditori». 14. La decisione di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2025. Hanno presentato osservazioni scritte i governi austriaco, italiano e polacco, nonché la Commissione europea. All’udienza tenutasi il 9 febbraio 2026, tali parti interessate, la Commissione nonché i governi spagnolo e francese hanno svolto osservazioni orali. IV. Analisi 15. Con la sua questione unica sottoposta alla Corte nella presente causa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che esso contiene una rinuncia implicita degli Stati membri al principio dell’immunità di giurisdizione in relazione ad azioni come l’azione revocatoria. 16. Nelle loro osservazioni scritte e orali, tra le parti interessate e la Commissione è controversa la risposta da dare alla questione pregiudiziale. 17. Prima di procedere all’analisi della questione sollevata nella presente causa, si ricorda che la sua peculiarità risiede nelle circostanze relative, da un lato, al fondamento del credito che il debitore ha saldato successivamente alla presentazione della richiesta di apertura della procedura d’insolvenza, ossia il credito fiscale, e, dall’altro, alla qualità del creditore, divenuto debitore nel procedimento principale, ossia un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza ( 6 ). 18. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, rimuoverò, in primo luogo, tutte le incertezze che accompagnano l’applicazione del regolamento 2015/848 all’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza. In particolare, dimostrerò che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento è effettivamente applicabile a tale azione. In secondo luogo, esaminerò l’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza. In particolare, richiamerò il rapporto tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e confermerò che l’azione revocatoria di cui al procedimento principale riguarda pagamenti effettuati in forza di un atto di esercizio di pubblici poteri. In tal senso, illustrerò non solo le ragioni che mi portano a ritenere che il principio dell’immunità di giurisdizione possa essere adattato all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche quelle che mi inducono a concludere nel senso dell’esistenza di un siffatto adattamento nell’ambito del regolamento 2015/848. A. Sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848 19. Il governo italiano fa valere, in sostanza, come confermato in udienza, che una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, poiché essa si porrebbe in contrasto con i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 7 ), i quali sarebbero trasponibili al regolamento 2015/848, in quanto il regolamento n. 1215/2012 sarebbe un regolamento generale. Inoltre, le autorità fiscali sarebbero interessate dalle procedure d’insolvenza solo per quanto riguarda il loro lato attivo, in qualità di creditori. 20. A tal riguardo occorrerà esaminare, anzitutto, il rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 e, in particolare, la questione se i limiti dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 si applichino al regolamento 2015/848, e solo successivamente verificare se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento. 1. Su l rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 21. È ovvio che se il regolamento 2015/848, del quale il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, non si applica all’azione revocatoria proposta da un amministratore giudiziario in uno Stato membro di apertura nei confronti dell’autorità fiscale di un altro Stato membro, non sarebbe necessario esaminare se tale autorità fiscale possa opporre la sua immunità di giurisdizione all’esercizio della competenza internazionale da parte del giudice del rinvio. Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, non condivido le riserve formulate dal governo italiano sull’inapplicabilità del regolamento 2015/848 alla situazione di cui al procedimento principale. 22. La questione del rapporto tra il regolamento 2015/848 e il regolamento n. 1215/2012 mi sembra essere disciplinata espressamente da tali regolamenti e dalla giurisprudenza in materia. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale. Esso esclude dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale e amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii ). Inoltre, il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini. Tali procedure rientrano, per contro, nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, come previsto dal suo articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1. 23. A tal proposito, occorre ricordare che questa esclusione risultava già, per quanto riguarda tali materie, dalla convenzione di Bruxelles ( 8 ) e dai regolamenti ulteriori che le sono succeduti, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001 ( 9 ) e il regolamento (CE) n. 1215/2012, attualmente in vigore, e, per quanto riguarda le procedure d’insolvenza, dal regolamento n. 1346/2000 ( 10 ), sostituito e abrogato dal regolamento 2015/848. 24. Inoltre, la relazione Virgós/Schmit ( 11 ) sottolinea che una procedura d’insolvenza, che è un’azione di natura concorsuale, esige che le fattispecie giuridiche siano chiaramente definite, il che può essere stabilito solo da uno strumento giuridico adottato tra gli Stati membri contraenti ( 12 ). Infatti, alla luce della natura specifica e derogatoria delle norme in materia di insolvenza rispetto a quella delle norme comuni di diritto civile e commerciale, è del tutto giustificato che le norme sulla competenza internazionale relative alle procedure d’insolvenza e quelle in materia civile e commerciale siano ben delimitate. 25. Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulta, in sostanza, che gli strumenti giuridici relativi alla determinazione della competenza internazionale in materia civile e commerciale, da un lato, e in materia di procedure di insolvenza, dall’altro, devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche stabilite da tali testi, nonché qualsiasi vuoto giuridico ( 13 ). Infatti, le azioni escluse ai sensi del regolamento sulla competenza internazionale in materia civile e commerciale ricadono nel campo di applicazione del regolamento relativo alla competenza internazionale in materia di procedure di insolvenza. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo rientrano nel campo di applicazione del regolamento concernente la materia civile e commerciale ( 14 ), a condizione che quest’ultimo sia applicabile ( 15 ). 26. Tale soluzione è stata codificata in occasione della rifusione operata con il regolamento 2015/848, il quale, oltre alla delimitazione degli ambiti di applicazione normativi delle procedure di insolvenza, da un lato, e della materia civile e commerciale, dall’altro, prevede ormai esplicitamente che l’interpretazione del regolamento 2015/848 dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra tale regolamento e il regolamento n. 1215/2012 ( 16 ). Logicamente, i limiti relativi alle materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, richiamati al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, non dovrebbero dunque essere trasposti nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2015/848. 27. Ciò non toglie che, per poter applicare la suesposta conclusione, occorre assicurarsi che la situazione di cui al procedimento principale rientri effettivamente nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 2015/848. 2. Su ll’applicazione del regolamento 2015/848 ad un’azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti effettuati presso un’autorità fiscale in forza di una legge tributaria 28. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, relativo alla competenza dei giudici dello Stato di apertura a conoscere di un’azione revocatoria, il duplice criterio rilevante per concludere per l’inclusione di tale azione nell’ambito di applicazione di tale regolamento è costituito dal fondamento giuridico di detta azione e dalla intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza, cosicché tali giudici sono competenti a conoscere di un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente ( 17 ). 29. In altre parole, dal testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, non risulta affatto che, ai fini della determinazione del suo ambito di applicazione, rilevino le circostanze contestuali che si presentano nel procedimento principale, ossia quelle connesse al fondamento del credito saldato (un credito fiscale) o, ancora, alla qualità del creditore (un’autorità fiscale, convenuta nel procedimento principale) ( 18 ). Orbene, è pacifico che il procedimento principale verte su un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza, fermo restando che l’azione revocatoria è peraltro l’unico esempio di una siffatta azione menzionato all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. Di conseguenza, tale azione rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. 30. Tale conclusione mi sembra poter essere avvalorata dal contesto e dagli obiettivi del regolamento 2015/848. 31. Occorre ricordare che le azioni cosiddette «revocatorie» ricomprendono un’ampia gamma di azioni che, sulla base dell’insolvenza del debitore, mirano a invalidare le transazioni e le operazioni effettuate da parte e a vantaggio di quest’ultimo. È vero che tali transazioni e operazioni, di natura civile o commerciale, occupano un posto importante nella vita del debitore, incidendo pertanto sulle sue finanze e comportando eventualmente conseguenze qualora egli si trovi a far fronte all’insolvenza. Cionondimeno, nella misura in cui i debitori svolgono attività civili e commerciali, essi sono parimenti soggetti ad un insieme più ampio di obblighi, segnatamente di natura fiscale. Sembra dunque assolutamente ipotizzabile che, oltre ai crediti connessi alle transazioni e alle operazioni in materia civile e commerciale, anche quelli che hanno il loro fondamento in altri obblighi, segnatamente in obblighi di natura fiscale, rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 una volta che siano oggetto di un’azione revocatoria. 32. A tal riguardo, l’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848, relativo alla definizione di «creditore straniero», prevede esplicitamente che tale nozione ricomprenda le autorità fiscali degli Stati membri diversi dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza. È vero che, in tale regolamento, tale definizione viene impiegata nelle disposizioni che vertono, segnatamente, sul diritto di insinuazione dei crediti, e riguardano pertanto situazioni opposte a quella in cui si trova l’autorità fiscale polacca nel procedimento principale. Tuttavia, non penso che differenziare l’applicazione delle norme sulla competenza in materia di procedure d’insolvenza a seconda della qualità dei creditori stranieri nel processo dinanzi ad un giudice o, ancora, a seconda del diritto esercitato da tali creditori stranieri, ossia il diritto di insinuazione dei crediti o il diritto della difesa qualora venga chiesta loro la restituzione dei crediti pagati dal debitore spossessato, sia un criterio pertinente ( 19 ). 33. Inoltre, gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2015/848 mi sembrano ostare a che l’applicazione del suo articolo 6, paragrafo 1, sia esclusa nel caso di un’azione revocatoria diretta nei confronti di un’autorità fiscale ai fini del recupero dei pagamenti dell’IVA, nel senso che tale applicazione dipenderebbe dal criterio relativo alla qualità dei creditori stranieri o dal diritto esercitato da questi ultimi. Infatti, tale regolamento è inteso ad assicurare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza ( 20 ), privilegiando la massa dei creditori ( 21 ), e promuove il principio della parità di trattamento dei creditori ( 22 ). Orbene, tali obiettivi non possono essere conseguiti se si distinguesse il regime giuridico applicabile sulla base del summenzionato criterio. 34. Infine, gli obiettivi di prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia di insolvenza e, pertanto, di certezza del diritto depongono a favore di un’interpretazione secondo la quale il regolamento 2015/848 si applica qualora un’azione revocatoria sia fondata sull’insolvenza e sia diretta contro il convenuto avente lo status di autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura d’insolvenza. Infatti l’armonizzazione, nell’Unione, delle regole di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza contribuisce alla realizzazione di tali obiettivi ( 23 ), la quale rischierebbe di essere ostacolata qualora si procedesse ad una differenziazione dell’applicazione del regime giuridico previsto dal regolamento in questione in funzione della natura del credito fiscale e della qualità del creditore. 35. Ne consegue che escludere dall’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 un’azione revocatoria promossa nei confronti di un’amministrazione tributaria di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura equivarrebbe a ridurre indebitamente la portata di tale regolamento e sarebbe contrario agli obiettivi da esso perseguiti. 3. Conclusion e intermedia 36. Tutto ciò considerato, ritengo, da un lato, che i limiti previsti dal regolamento n. 1215/2012 non siano trasponibili alle procedure di insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme derogatorie a quelle previste in materia civile e commerciale e contemplate dal regolamento 2015/848. Dall’altro, l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento si applica quando l’azione revocatoria ha ad oggetto un pagamento effettuato presso un’amministrazione tributaria di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza. 37. Alla luce della suesposta conclusione, procederò, nel prosieguo, all’analisi della portata dell’immunità di giurisdizione nell’ordinamento giuridico dell’Unione e del suo rapporto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, al fine di stabilire se tale immunità di giurisdizione osti all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale prevista da tale regolamento. B. Sull’incidenza del principio dell’immunità di giurisdizione invocato nei confronti di un’azione revocatoria sull’esercizio della competenza giurisdizionale di uno Stato membro di apertura della procedura di insolvenza 38. La risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio nella presente causa mi induce ad esaminare l’esistenza di modalità di rinuncia all’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione e le loro conseguenze. Tale esame dovrà prendere in considerazione diversi parametri del diritto dell’Unione, ricavati sia dal diritto primario sia dal regolamento 2015/848, iniziando tuttavia da alcune considerazioni preliminari. 1. Considerazioni preliminari 39. In limine deve essere anzitutto ricordato il modo in cui il diritto dell’Unione comprende il diritto internazionale generale, nella sua forma consuetudinaria ( 24 ), nonché le specificità del diritto dell’Unione. Occorre poi fornire alcune precisazioni sulla qualificazione dell’atto che serve da base per i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di recuperare con l’azione revocatoria. a) Su i rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale 40. Occorre ricordare che l’Unione è un soggetto di diritto internazionale e che, per questo, essa è titolare dei diritti internazionali ed è soggetta agli obblighi internazionali. In particolare, essa è tenuta al rispetto del diritto internazionale generale, di cui fa parte. Inoltre, deve garantire ai suoi Stati membri il rispetto delle norme internazionali, per non costringerli a violare gli obblighi risultanti dagli strumenti di codificazione ai quali essi partecipano ( 25 ). 41. A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, che codifica attualmente la giurisprudenza della Corte ( 26 ), enuncia che, nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. Di conseguenza, quando adotta un atto, l’Unione è tenuta a rispettare il diritto internazionale nella sua globalità, ivi compreso il diritto internazionale consuetudinario al cui rispetto sono vincolate le istituzioni dell’Unione medesima ( 27 ). 42. Ciò premesso, l’Unione, la quale, effettivamente, condivide la «genetica» delle organizzazioni internazionali per la sua creazione convenzionale, la sua personalità giuridica internazionale, la sua composizione statale, la definizione delle sue competenze e della sua azione internazionale, è un soggetto di diritto internazionale unico, caratterizzato dalla sua specificità non riducibile ad una semplice organizzazione internazionale, senza tuttavia costituire uno Stato ( 28 ). 43. La Corte ha dichiarato in più occasioni che i Trattati istitutivi dell’Unione ( 29 ) l’hanno dotata di un ordinamento giuridico nuovo autonomo, di cui essa deve assicurare il rispetto ( 30 ). Tale autonomia del diritto dell’Unione, rispetto tanto al diritto degli Stati membri quanto al diritto internazionale, si giustifica sulla base delle caratteristiche essenziali dell’Unione e del diritto dell’Unione, relative, in particolare, alla struttura costituzionale dell’Unione nonché alla natura stessa di tale diritto. Il diritto dell’Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, nonché gli Stati membri tra di loro ( 31 ). 44. Tale autonomia, la quale è, anzitutto, caratteristica per quanto riguarda il rapporto del diritto dell’Unione con il diritto degli Stati membri ( 32 ), incide altresì, in maniera significativa, sulla percezione dei rapporti giuridici tra gli Stati membri all’interno dell’Unione e, in fine, sulla conclusione da trarre in relazione all’effetto su tali rapporti giuridici del rapporto tra il diritto internazionale consuetudinario e il diritto dell’Unione. Infatti, gli Stati membri dell’Unione hanno obblighi sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dell’Unione sia dal punto di vista del diritto internazionale. 45. A tal riguardo, non sarei il primo a riconoscere l’esistenza di un rapporto delicato tra gli obblighi dell’Unione, da un lato, di rispettare il diritto internazionale e, dall’altro, di assicurare la sua propria autonomia o, ancora, l’importanza del mantenimento dell’equilibrio tra la salvaguardia dell’identità costituzionale dell’Unione e la garanzia che il diritto dell’Unione non divenga ostile alla comunità internazionale, ma che ne sia un elemento attivo ( 33 ). Pertanto, al fine di assicurare la coesistenza armoniosa degli obblighi e delle norme risultanti da due ordinamenti giuridici differenti, né il diritto dell’Unione né il diritto internazionale e, in particolare, consuetudinario, possono essere invocati per sottrarsi agli impegni nell’altro ordinamento giuridico interessato. 46. Per quanto riguarda, in generale, la consuetudine internazionale, quest’ultima può essere definita come un «processo normativo che sfocia nella creazione di una norma di diritto internazionale, inizialmente non scritta. (...) [l]a consuetudine è il risultato della combinazione di una prassi effettiva e dell’accettazione, da parte degli Stati, del carattere giuridico – e dunque obbligatorio – delle condotte costitutive di una siffatta prassi ( opinio juris sive necessitatis )» ( 34 ). In tal senso, essa è una creazione speciale, nella misura in cui la sua esistenza non dipende dal consenso dei suoi destinatari ( 35 ). Per quanto riguarda una deroga alla consuetudine internazionale, essa è concepibile solo nell’ambito dei rapporti inter partes , in quanto tale consuetudine, avente carattere universale, vincola sempre i terzi che non hanno acconsentito all’applicazione di una regola distinta dal diritto internazionale consuetudinario ( 36 ). 47. Per quanto riguarda, in particolare, l’immunità di giurisdizione, occorre ricordare che essa, sancita dal diritto internazionale consuetudinario, protegge gli Stati a fronte di azioni proposte nei loro confronti dinanzi ai giudici stranieri. Tale immunità, fondata sul principio « par in parem non habet imperium », ai sensi del quale chi è pari non ha autorità su un suo pari, è stata considerata dalla Corte, alla luce della prassi internazionale, priva di valore assoluto. Infatti, essa viene riconosciuta in funzione della natura degli atti compiuti. In particolare, essa può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti che non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri, ossia gli atti iure gestionis , mentre essa è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti iure imperii . Tale interpretazione della portata del principio dell’immunità di giurisdizione risulta dalla costante giurisprudenza ( 37 ). 48. Ciò posto, occorre fornire adesso alcuni chiarimenti sulla qualificazione dell’atto che serve da base ai pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di recuperare nel procedimento principale e sulle conseguenze che ne derivano per il trattamento della problematica sollevata nella presente causa. b) S ulla qualificazione dell’atto, fondamento dei pagamenti oggetto d e ll’azione revocatoria , in quanto atto di esercizio di pubblici poteri 49. Come è già stato ricordato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’immunità di giurisdizione è opponibile solo se ci si trova di fronte ad un atto di esercizio di pubblici poteri. 50. A tal riguardo, è pacifico che l’azione revocatoria e il diritto di restituzione esercitato nel suo contesto rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di insolvenza. È altresì pacifico che i pagamenti dovuti a titolo di IVA ed effettuati presso l’amministrazione tributaria, dei quali l’amministratore giudiziario chiede la revoca, hanno come base una legge tributaria di uno Stato membro dell’Unione diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza. Orbene, è evidente che la capacità di imporre e percepire l’imposta a titolo di IVA rientra, per eccellenza, nei poteri sovrani di uno Stato. Siffatti poteri spettano ad un pubblico potere ai fini dell’organizzazione delle sue entrate tributarie, da cui dipendono più in generale le finanze pubbliche. È così che i due rapporti giuridici si incrociano nella specie, nel senso che, con l’azione revocatoria, si tenta di recuperare i pagamenti percepiti in forza di un atto di esercizio di pubblici poteri. 51. Il giudice del rinvio attira l’attenzione della Corte, pur non aderendovi, sulla posizione di una parte della dottrina tedesca, la quale suggerisce che, nel caso di un’azione revocatoria proposta a fronte di un pagamento effettuato in forza del diritto tributario, sarebbe possibile ritenere di non essere in presenza di un atto di esercizio di pubblici poteri. In sostanza, il diritto alla restituzione esercitato nell’ambito dell’azione revocatoria non discenderebbe dal vecchio rapporto giuridico tra il debitore insolvente e il convenuto nell’azione revocatoria. 52. Ritengo cionondimeno che una siffatta conclusione non regga all’applicazione dei criteri scaturiti dalla giurisprudenza della Corte, richiamata al paragrafo 47 delle presenti conclusioni. Infatti, il criterio determinante per la qualificazione dell’atto è l’origine della pretesa dell’attore. In particolare, si tratta di stabilire se tale pretesa trovi la sua origine in un atto di pubblico imperio. Per contro, la natura dell’azione intentata dall’attore è irrilevante ai fini di tale qualificazione. In tal senso, un’azione volta ad ottenere il risarcimento pecuniario del danno materiale e morale cagionato ai ricorrenti – un’azione di natura civile per eccellenza – è stata considerata esclusa dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles proprio in quanto era diretta contro un atto di pubblico imperio ( 38 ). 53. Ritengo che tale giurisprudenza sia perfettamente trasponibile alla situazione di cui al procedimento principale. Infatti, non è sulla natura del diritto esercitato nell’ambito di un procedimento, né su quella di un’ azione intentata dinanzi ai giudici nazionali, bensì sulla natura dell’ atto del quale si chiede la revoca, che occorre fondarsi per determinare la qualificazione di un atto in quanto iure imperii o iure gestionis ( 39 ). 54. A tal riguardo, è importante sottolineare che l’ esistenza del debito fiscale e, più in generale, la competenza statale a determinare l’importo di tale debito non sarebbero pregiudicate da un’azione come quella di cui al procedimento principale. Infatti, i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza non dovrebbero valutare la legittimità dell’imposta, poiché tale legittimità è irrilevante nell’ambito delle azioni revocatorie. Cionondimeno, l’esercizio di tale competenza dipenderebbe dal diritto dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, il quale detterebbe dunque il momento in cui tale esercizio potrebbe produrre i suoi effetti. È solo in tal senso che l’autorità fiscale di un altro Stato membro potrebbe essere condannata a restituire somme raccolte in occasione dell’esercizio dei suoi pubblici poteri. 55. Sarebbe dunque quantomeno artificioso concentrarsi sulla natura del diritto esercitato nell’ambito dell’azione revocatoria o, ancora, sulla natura di questa stessa azione, al fine di neutralizzare la natura vera e propria dell’atto di cui si chiede la revoca - nella specie, la riscossione dell’IVA. Adottare un punto di vista diverso avrebbe inoltre conseguenze estremamente discutibili sulla portata del principio dell’immunità di giurisdizione nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 56. Da un lato, si rischierebbe di privare di significato la distinzione stessa tra gli atti iure imperii e iure gestionis , fondandosi ormai sulla natura del diritto esercitato o dell’azione proposta nei confronti di simili atti. In particolare, discostarsi, in modo del tutto inedito nell’ambito delle procedure di insolvenza, dalla prassi ben consolidata relativa alla qualificazione di tali atti metterebbe in secondo piano, sotto il profilo giuridico, lo Stato stesso che oppone l’immunità di giurisdizione ( 40 ). Dall’altro, una siffatta conclusione creerebbe in tal modo un’incertezza giuridica, poiché la qualificazione come atti iure imperii o iure gestionis potrebbe variare in funzione della materia interessata ( 41 ). 57. Ciò posto, occorre constatare che, qualora si seguisse, nella presente causa, la prassi consistente nel distinguere tra gli atti iure imperii e iure gestionis , l’analisi dovrebbe fermarsi alla conclusione secondo la quale l’immunità di giurisdizione osta all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale prevista dal regolamento 2015/848, poiché i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di revocare a vantaggio della massa fallimentare sono stati effettuati in forza di un atto iure imperii adottato da uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura. Ritengo cionondimeno che, per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, la situazione di cui al procedimento principale sia manifestamente più complessa, cosicché la qualificazione di un atto come iure imperii non può comportare automaticamente l’esclusione dell’esercizio della competenza internazionale del giudice del rinvio. 58. Nell’analisi che segue, esaminerò, anzitutto, l’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e, successivamente, la loro eventuale applicazione nella situazione di cui al procedimento principale. 2. Su ll’esistenza di modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione 59. È pacifico che, nel diritto internazionale consuetudinario, esistono tre forme di rinuncia espressa all’immunità, le quali possono risultare da un accordo internazionale, da un contratto scritto o da una dichiarazione dinanzi all’autorità giurisdizionale o da una comunicazione nell’ambito di un determinato procedimento. È parimenti pacifico che, sempre nell’ambito del diritto internazionale consuetudinario, una siffatta rinuncia può essere implicita qualora possa essere desunta da un accordo internazionale o da un trattato. 60. Secondo i governi degli Stati membri, come precisato dagli stessi in udienza, nell’ordinamento giuridico dell’Unione potrebbe essere valida solo una rinuncia espressa all’immunità di giurisdizione, manifestata dagli Stati membri stessi. Pertanto, una siffatta rinuncia non potrebbe essere contenuta in un atto di diritto derivato, né potrebbe essere implicita. Infatti, l’Unione, la quale è munita della personalità giuridica, non avrebbe la competenza generale per rinunciarvi al loro posto. 61. A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’Unione è la creazione dei suoi Stati membri. Essa trova la sua origine nella loro volontà, espressa negli accordi vincolanti da essi adottati, ossia, attualmente, il TUE e il [OSCURATO:PERSONA], con i quali vengono definiti gli obiettivi perseguiti dall’Unione, le norme sul funzionamento delle sue istituzioni, i processi decisionali e i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri ( 42 ). È peraltro sulla base di tale volontà degli Stati membri che l’Unione si è progressivamente dotata di competenze che essi hanno deciso di trasferirle e si è vista attribuire una personalità giuridica distinta da quella dei suoi membri. 62. Sempre sulla base della loro volontà, gli Stati membri hanno accettato dunque di limitare i propri poteri sovrani a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e ciò in settori sempre più ampi ( 43 ). Tale limitazione dei poteri sovrani è una conseguenza diretta del trasferimento, dal loro ordinamento giuridico interno a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di competenze nei settori previsti dai trattati. Pur se definitiva, la limitazione dei propri poteri da parte degli Stati membri, contro la quale essi non possono invocare un atto unilaterale successivo incompatibile con il diritto dell’Unione, è comunque disciplinata dai trattati. 63. È evidente che la limitazione dei poteri sovrani degli Stati membri a vantaggio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tramite il trasferimento delle competenze, non fa di tale Unione uno Stato, né priva gli Stati membri della loro sovranità in maniera assoluta. Infatti, tali Stati divengono integrati, nel senso che essi si sono impegnati «in un processo di esercizio comune delle sovranità, anche nei settori rientranti negli attributi essenziali delle stesse» ( 44 ). 64. Ciò premesso, gli Stati membri restano tuttavia «padroni dei trattati», poiché essi sono gli unici a poterli modificare ( 45 ), e, più in generale, essi sono sovrani nel senso classico, dal momento che hanno il potere di decidere sull’appartenenza stessa all’Unione ( 46 ). Analogamente, gli Stati membri conservano la loro sovranità, segnatamente per quanto riguarda «la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (...) [e] le funzioni essenziali dello Stato » ( 47 ). 65. A tal riguardo, se l’immunità di giurisdizione costituisce senza dubbio un aspetto importante della sovranità statale, sia dal punto di vista interno ( 48 ) sia dal punto di vista esterno ( 49 ), essa si colloca tra tale limitazione dei poteri sovrani mediante il trasferimento di talune competenze all’Unione, da un lato, e tale sovranità, la quale «persiste e sussiste per lo Stato membro dell’Unione» ( 50 ), dall’altro. Logicamente, l’adesione all’Unione può essere intesa come l’accettazione, da parte degli Stati membri, della limitazione della loro sovranità interna o, in altre parole, della libertà di organizzazione interna dello Stato membro, la quale dipende ormai da una decisione collettiva nei settori stabiliti dai trattati. 66. In particolare, l’esercizio delle competenze normative da parte dell’Unione al posto dei suoi Stati membri significa che le disposizioni dei trattati in diversi settori della politica dell’Unione l’autorizzano ad agire al fine di adottare norme sostanziali sulla base di tali competenze. In altri termini, affinché tali disposizioni sulla competenza dell’Unione producano i loro effetti, l’Unione è autorizzata ad adottare atti di diritto derivato. 67. Nondimeno, l’adozione degli atti di diritto derivato non priva gli Stati membri di qualsivoglia potere decisionale e neppure fa scomparire questi Stati dietro l’Unione, nel senso che tale adozione non ha luogo in assenza della loro partecipazione statale. Infatti, la struttura istituzionale «triangolare» dell’Unione ( 51 ) e i processi di adozione degli atti di diritto derivato sono concepiti in maniera tale che l’adozione giuridica di tali atti è impossibile senza la partecipazione istituzionale degli Stati membri. In particolare, quest’ultima è assicurata all’interno del Consiglio. 68. Di conseguenza, pur se, effettivamente, gli Stati membri hanno trasferito le loro competenze all’Unione affinché quest’ultima adotti atti di diritto derivato, non sarebbe giuridicamente corretto concludere, come sembrano suggerire i governi degli Stati membri dinanzi alla Corte, che, in occasione della loro adozione, l’Unione agisca in totale indipendenza rispetto ai suoi Stati membri, in quanto entità giuridica distinta, escludendo così che una rinuncia all’immunità di giurisdizione possa non solo esistere nell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma anche risultare da un atto di diritto derivato. In particolare, ritengo che la circostanza secondo la quale una rinuncia possa essere prevista in un atto di diritto derivato non osti di per sé alla sua valida esistenza sotto il profilo giuridico, poiché l’Unione agisce nei limiti della volontà dei suoi Stati membri e secondo la struttura decisionale che assicura segnatamente a tali Stati un potere di codecisione. 69. In secondo luogo, si pone dunque la questione della possibilità di una rinuncia di natura implicita che verrebbe desunta da un atto di diritto derivato. A tal riguardo, ammettere il requisito di una deroga unicamente espressa all’immunità di giurisdizione può sembrare inadatto al diritto dell’Unione, il quale è costituito da un insieme di norme estremamente vasto che non può essere ridotto ad un semplice regime speciale dalla portata sostanziale ristretta, ossia un certo numero di trattati internazionali e un corpus significativo di norme di diritto derivato. In tal senso, potrebbe semplicemente rivelarsi impossibile porre categoricamente la condizione secondo la quale la deroga ad una consuetudine internazionale dovrebbe essere espressa ( 52 ). Inoltre, occorre osservare che, tenuto conto di tale natura implicita, la volontà di rinunciare non deve necessariamente avere direttamente ad oggetto l’immunità stessa, ma può trasparire anche dai termini di un atto o dalla sua logica. Infatti, una siffatta volontà può essere desunta da un tale atto, o dalla sua logica, qualora la sua applicazione abbia effetto solo a condizione che la rinuncia esista. 70. Peraltro, al pari delle posizioni dei governi degli Stati membri, si deve osservare che è pacifico che la condizione del carattere necessariamente espresso della rinuncia non vige neanche nel diritto internazionale, in quanto la rinuncia tacita all’immunità di giurisdizione esiste giuridicamente. Orbene, in una fattispecie in cui l’azione dell’Unione viene esercitata nei limiti della competenza prevista dai trattati, non ravvedo alcuna ragione, contrariamente ai governi degli Stati membri, che consenta di escludere che, al pari di un accordo internazionale concluso tra due o più Stati nel diritto internazionale, possa esistere una rinuncia tacita nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 71. L’argomento tratto dalla personalità giuridica dell’Unione, distinta da quella dei suoi membri, sul quale si sono basati i governi degli Stati membri in udienza, non consente, a mio avviso, di inficiare la conclusione che precede. Infatti, tale personalità si esprime tramite ciò che corrisponde agli obiettivi assegnati all’Unione, la cui sfera di competenza è disciplinata dai trattati. In particolare, essa consente all’Unione di agire, sia sul piano interno (mediante il diritto di contrattare, di acquistare e vendere beni nonché di agire in giudizio) sia sul piano internazionale (tramite, segnatamente, il potere di concludere accordi internazionali). In tal senso, l’attribuzione della personalità giuridica è stata fondata sull’idea di consentirle di parlare con «una sola voce» sulla scena internazionale, di sviluppare un’azione esterna coerente ed efficace ( 53 ), ma non consente di escludere l’esercizio delle competenze in conformità alla volontà degli Stati membri, cosicché tali Stati membri non si eclissano completamente dietro l’Unione , dotata della personalità giuridica. 72. Ciò posto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, caratterizzato dalla sovranità dei suoi Stati membri, qualificabile come «riadattata» ( 54 ), la limitazione dei poteri sovrani a causa dell’adesione all’Unione, la quale si traduce in tale esercizio delle competenze, non comporta automaticamente la rinuncia all’immunità di giurisdizione nell’ambito dell’ insieme del suo ordinamento giuridico. Infatti, una siffatta conclusione, applicata in maniera assoluta a tutti i settori disciplinati dal diritto dell’Unione, privando gli Stati membri della possibilità di opporsi all’eventualità di essere giudicati dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, è priva di qualsivoglia fondamento giuridico nei trattati e si rivela quantomeno sproporzionata. 73. In altre parole, dalla limitazione dei poteri sovrani da parte degli Stati membri a favore dell’ordinamento giuridico dell’Unione non si può desumere una qualsiasi rinuncia generale alla loro immunità di giurisdizione, nel senso che tale limitazione potrebbe essere applicata in tutti gli ambiti stabiliti dai trattati per quanto riguarda l’organizzazione di taluni settori di politiche interne di tali Stati. 74. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli obiettivi perseguiti dall’Unione ( 55 ) e la sua autonomia, nonché di rispettare la sua rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti che vincolano, reciprocamente, l’Unione stessa e gli Stati membri nonché questi ultimi tra di loro ( 56 ), si può concludere che il diritto internazionale consuetudinario, nella misura in cui riguarda il principio dell’immunità di giurisdizione, viene adattato all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione. In particolare, non si può escludere che, sotto un primo profilo, una rinuncia puntuale all’immunità di giurisdizione possa essere prevista nel diritto dell’Unione e, sotto un secondo profilo, che tale rinuncia possa essere non solo esplicita, ma anche, come previsto dalle modalità di rinuncia applicabili nel diritto internazionale, implicita. Una siffatta conclusione si impone a maggior ragione alla luce della necessità di assicurare la coesistenza armoniosa degli obblighi e delle norme risultanti da due ordinamenti giuridici diversi nel modo descritto al paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 3. Su ll’applicazione delle modalità di adattamento dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione 75. Ritengo che esistano ragioni tratte sia dal regolamento 2015/848 sia dal diritto primario dell’Unione per ritenere che una rinuncia puntuale ed implicita all’immunità di giurisdizione possa essere desunta da tale regolamento; ciò deve essere analizzato nel prosieguo. a) Su lle ragioni tratte dal regolamento 2015/848 76. In via preliminare, occorre ricordare che né l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, né detto regolamento nel suo insieme contengono un riferimento alla rinuncia espressa al principio dell’immunità di giurisdizione degli Stati membri dell’Unione qualora venga proposta un’azione revocatoria nei confronti di un’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura. Ciò premesso, ritengo che diverse ragioni sottese al contesto e agli obiettivi dello stesso regolamento lascino supporre che tale rinuncia possa essere desunta come implicita. 77. In primo luogo, si ricorda che i requisiti relativi alla determinazione della competenza giurisdizionale, in conformità al regolamento 2015/848, sono, in sostanza, quelli secondo i quali i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza ( 57 ) e a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie ( 58 ). La legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura ( 59 ). Tale legge determina le norme relative ai crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza ( 60 ). Inoltre, ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza ( 61 ), incluse le autorità fiscali degli Stati membri ( 62 ). Il regolamento è dunque inteso ad assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori ( 63 ). 78. Orbene, ammettere che un’autorità fiscale, peraltro presa espressamente in considerazione tra i creditori stranieri ai sensi dell’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848, possa opporre la sua immunità di giurisdizione nell’ambito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, avrebbe esattamente come conseguenza la creazione di una disparità tra i creditori, contrariamente agli obiettivi del regolamento 2015/848. Infatti, l’autorità fiscale polacca otterrebbe, in maniera anticipata rispetto alla massa dei creditori, l’integralità del credito, mentre tutti gli altri creditori avrebbero diritto unicamente ad un pagamento proporzionale al loro credito e, per di più, in funzione del loro rango. Inoltre, è evidente che le autorità fiscali nazionali, diversamente dall’autorità fiscale polacca, non potrebbero invocare la loro immunità davanti alle proprie autorità giurisdizionali nazionali ( 64 ). 79. Più in generale, un simile approccio comprometterebbe l’applicazione uniforme e coerente delle norme sulla competenza previste dal regolamento 2015/848, poiché l’esercizio della competenza giurisdizionale in forza delle norme di tale regolamento varierebbe in funzione della qualità del convenuto e dello Stato di apertura interessato, sebbene nulla, in detto regolamento, consenta di giustificare una siffatta disparità di trattamento fondata su tale qualità ( 65 ). 80. In secondo luogo, dal regolamento 2015/848 risulta che la sua adozione è stata considerata necessaria al raggiungimento dell’obiettivo del funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza ( 66 ), ovvero per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali procedure che presentano implicazioni transfrontaliere ( 67 ). Infatti, alla luce degli effetti transfrontalieri delle attività delle imprese, e dunque delle relative procedure di insolvenza, il regolamento sottolinea la necessità di un coordinamento delle misure da adottare concernenti il patrimonio di un debitore insolvente. In particolare, è stato reputato necessario che le disposizioni relative alla competenza, al riconoscimento e alla legge applicabile in tale settore siano contenute in un atto dell’Unione obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. 81. A tal riguardo, è evidente che se un’autorità di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura potesse opporre la sua immunità di giurisdizione, tale efficacia rischierebbe di essere compromessa. Infatti, tale opposizione all’esercizio della competenza giurisdizionale, nell’ambito del regolamento 2015/848, avrebbe come risultato l’assenza di restituzione alla massa fallimentare dei pagamenti effettuati ad un creditore straniero, nella specie, un’autorità fiscale di un altro Stato membro, e arrecherebbe pregiudizio a tale massa. 82. Peraltro, il regolamento 2015/848 prevede talune deroghe alle norme da esso enunciate. Tali deroghe sono cionondimeno eccezionali ( 68 ). In particolare, tale regolamento nel suo complesso mi sembra riflettere la volontà manifesta del legislatore dell’Unione di evitare qualsivoglia ostacolo alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di insolvenza, e fa presumere l’assenza di incidenza degli atti iure imperii sull’esercizio della competenza ai sensi del regolamento 2015/848. 83. Del resto, tale conclusione relativa all’assenza di incidenza degli atti iure imperii su tale esercizio mi sembra poter essere avvalorata alla luce degli altri strumenti giuridici relativi alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nei quali il legislatore dell’Unione si è premurato di escludere espressamente che fossero applicabili alle azioni promosse nei confronti di uno Stato al fine di far valere la sua responsabilità per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( 69 ). Ritengo quindi che l’assenza di una siffatta esclusione espressa, nell’ambito del regolamento 2015/848, attesti la volontà di respingere qualsiasi effetto connesso ad atti dei pubblici poteri nell’ambito delle norme fissate da tale regolamento. 84. Più in generale, per quanto riguarda la certezza e la prevedibilità del diritto dell’Unione, mi interrogo sulla logica sottesa al regolamento 2015/848 in quanto atto di diritto derivato inteso ad attuare gli obiettivi fissati dall’articolo 81 [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, mi chiedo cosa resterebbe dei principi che disciplinano i conflitti di competenza internazionale nelle procedure di insolvenza qualora agli Stati membri fosse consentito discostarsene, sebbene, da un lato, tale regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi nei loro confronti e, dall’altro, esso non preveda alcuna deroga alle sue norme sul fondamento della qualità pubblica e straniera del creditore, la quale consenta di avvalersi dell’immunità di giurisdizione. 85. In terzo ed ultimo luogo, occorre ricordare che la Corte ha confermato il carattere esclusivo della competenza internazionale a conoscere delle azioni direttamente scaturenti dalla procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse, come le azioni revocatorie ( 70 ). 86. A tal riguardo, mi interrogo sulla questione del rispetto della tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, se il giudice del rinvio non potesse esercitare la sua competenza a conoscere di un’azione revocatoria proposta nei confronti di un’autorità fiscale di un altro Stato membro, l’amministratore giudiziario rischierebbe di essere privato del diritto di accesso al giudice, il quale costituisce uno degli elementi del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva figurante all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, un’azione dinanzi ai giudici polacchi sarebbe irricevibile a causa della competenza esclusiva. Orbene, l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura principale costituisce un’eccezione, subordinata alla condizione che il debitore possieda uno stabilimento ( 71 ) in tale altro Stato membro ( 72 ). 87. A mio avviso, la possibilità di opporre un’immunità di giurisdizione non può in alcun caso dipendere dalla presenza o dall’assenza della possibilità di aprire una procedura secondaria. Inoltre, anche se la possibilità di aprire una siffatta procedura fosse accertata nel procedimento principale, la sua apertura al solo scopo di esercitare un’azione revocatoria sarebbe contraria al suo obiettivo, consistente, in sostanza, nel contribuire all’efficiente gestione della massa fallimentare del debitore o all’efficace realizzo della totalità dei beni ( 73 ). In assenza di uno stabilimento, l’amministratore giudiziario sarebbe pertanto privato di ogni diritto a un ricorso effettivo. Orbene, una siffatta conseguenza non può trovare una giustificazione nella natura dell’atto di esercizio di pubblici poteri sul quale sono basati i pagamenti dei quali tale amministratore chiede la revoca. 88. A tal riguardo, dinanzi alla Corte, taluni governi degli Stati membri ritengono che la possibilità di far valere l’immunità di giurisdizione non dipenda da se sia possibile aprire una procedura secondaria o avvalersi di un altro mezzo di ricorso nei confronti degli atti dell’autorità fiscale di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura. Altri fanno valere che, nella specie, non sussisterebbe una privazione del diritto di accesso al giudice, in quanto un giudice competente sarebbe designato, ma dichiarerebbe irricevibile l’azione. 89. Tali argomenti dei governi degli Stati membri, presentati, segnatamente, in udienza, non mi convincono. 90. Infatti, nelle cause in cui è stata opposta l’immunità di giurisdizione, la Corte ha già dichiarato che il giudice del rinvio doveva assicurarsi che, qualora avesse accolto l’eccezione tratta da tale immunità, i singoli non sarebbero stati privati del loro diritto di adire un giudice, che costituisce uno degli elementi del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ( 74 ). Ritenere che l’accesso al giudice sia assicurato, sebbene l’invocazione dell’immunità di giurisdizione osti all’esercizio della competenza giurisdizionale internazionale, solleva interrogativi, in particolare, in relazione alla portata di tale diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, in relazione alla questione se tale diritto non venga in tal senso vanificato da una siffatta considerazione. A mio avviso, qualora si aderisse alla posizione sostenuta dai governi degli Stati membri, si rischierebbe di creare una vera e propria situazione di non-diritto dell’amministratore giudiziario per quanto riguarda l’accesso al giudice, senza che lo stesso disponga di un’alternativa prevedibile che gli consenta di esperire l’azione revocatoria nei confronti dell’autorità fiscale polacca. 91. L’insieme delle considerazioni tratte dal regolamento 2015/848 mi portano a concludere che esso contiene, in maniera implicita, una rinuncia all’immunità di giurisdizione. Tale conclusione relativa alla rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione nell’ambito dello strumento di diritto derivato costituito dal regolamento 2015/848 è parimenti conforme al diritto primario, attestando in tal modo la volontà chiara e non equivoca degli Stati membri di far prevalere i principi che disciplinano i conflitti di competenza che possono sorgere in considerazione dei diversi ordinamenti giuridici e delle loro proprie norme sulla competenza in materia di procedure di insolvenza concernenti l’immunità di giurisdizione. b) S ulle ragioni tratte dal diritto primario dell’Unione 92. A mio avviso, l’esistenza di una rinuncia implicita, nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2015/848, all’immunità di giurisdizione non solo è conforme al diritto primario, risultante dalla volontà degli Stati membri dell’Unione, ma può parimenti essere corroborata dalle sue norme. 93. In via preliminare, occorre ricordare che esistono già adattamenti dell’immunità di giurisdizione all’interno dell’Unione. Infatti, tutti gli Stati membri hanno accettato la competenza obbligatoria della Corte, anche in relazione alle controversie per cui è possibile convenirli in giudizio dinanzi ad essa, in settori delimitati ( 75 ). Pertanto, è ammesso che, in determinati casi, vengano apportati siffatti adattamenti all’immunità di giurisdizione statale al fine di conformarsi alle specificità dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 94. Ciò premesso, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, TUE, vertente sugli obiettivi dell’Unione, prevede che quest’ultima offra ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La creazione di tale spazio è prevista al titolo V del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in conformità all’articolo 81, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale costituisce la base giuridica del regolamento 2015/848, «[l]’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Tale materia rientra nell’ambito di applicazione delle competenze concorrenti tra l’Unione e i suoi Stati membri, cosicché gli Stati membri limitano i loro poteri sovrani nel senso descritto ai paragrafi da 62 a 66 delle presenti conclusioni, sempreché l’Unione eserciti la sua competenza. 95. Pertanto, accettando, al momento della ratifica dei trattati, di partecipare allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di rispettare il diritto dell’Unione in tale ambito e di accordare competenze concorrenti all’Unione, gli Stati membri hanno parimenti accettato che gli atti di diritto derivato adottati ai fini dello sviluppo di tale spazio, in particolare in conformità all’articolo 81, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], determinino i principi che disciplinano i conflitti di competenza che possono sorgere in considerazione dei diversi ordinamenti giuridici e delle loro norme sulla competenza. 96. Si deve desumerne che tale accettazione si estende dunque, in conformità ai principi dei conflitti di competenza enunciati dagli strumenti giuridici in materia, a quella di vedere trattate le controversie, risultanti segnatamente dalle procedure di insolvenza, dai giudici di altri Stati membri, incluse le controversie che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. 97. In tale ambito, occorre rilevare, da un lato, che, in conformità al protocollo n. 21 allegato ai trattati dell’Unione, il quale riguarda segnatamente l’[OSCURATO:PERSONA] ( 76 ), quest’ultima dispone di uno status derogatorio per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel senso che le misure adottate nell’ambito di tale spazio non la vincolano in maniera automatica e dipendono dalla sua partecipazione volontaria ( 77 ). Dall’altro, ai sensi del protocollo n. 22 relativo alla Danimarca, quest’ultima non partecipa alle misure adottate in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 78 ). Pertanto, a tali Stati membri non può essere imposto alcun obbligo in materia. Ciò non vale per gli Stati membri che partecipano senza riserve a tale spazio. Orbene, ammettere che sia possibile far valere, in sede di applicazione del regolamento che disciplina i conflitti di competenza internazionale relativi alle procedure di insolvenza, il principio di diritto internazionale consuetudinario dell’immunità di giurisdizione, può risultare manifestamente incompatibile con gli obblighi incombenti a tutti gli Stati che hanno aderito ai trattati nelle stesse condizioni, e senza altre riserve, all’infuori di quelle espresse nei protocolli addizionali ( 79 ). 98. Tale conclusione relativa all’esistenza di una deroga implicita all’immunità di giurisdizione in materia di procedure di insolvenza, la quale sarebbe corroborata dal diritto primario, si impone a maggior ragione alla luce, in secondo luogo, del principio della parità degli Stati membri dell’Unione davanti ai trattati, di cui essa assicura il rispetto ( 80 ). 99. Tale principio trova la sua origine, ancor prima della sua inclusione nei trattati, nella giurisprudenza della Corte ( 81 ). La Corte ha ritenuto, infatti, che l’appartenenza all’Unione (in precedenza alle Comunità) consenta ai suoi membri di trarre vantaggio dalla stessa, ma imponga loro anche taluni obblighi. In particolare, è stato precisato che è inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo disposizioni di un regolamento, in guisa da «paralizzare determinate parti della legislazione [dell’Unione] (...) ch’esso ritenga in contrasto con determinati interessi nazionali (...), procurandosi al tempo stesso (...) un indebito vantaggio a detrimento degli altri Stati membri» ( 82 ). 100. Pertanto, nella specie, autorizzare l’autorità fiscale polacca ad opporre la sua immunità di giurisdizione e a paralizzare in tal modo l’esercizio della competenza internazionale del giudice del rinvio a causa del fondamento sul quale si basano i pagamenti che l’amministratore giudiziario tenta di revocare, ossia un atto di esercizio di pubblici poteri, farebbe, di fatto, prevalere gli interessi nazionali sul diritto dell’Unione e metterebbe in pericolo la parità degli Stati membri in relazione agli obblighi risultanti da tale diritto. 101. A tal riguardo, la paralisi dell’esercizio della competenza internazionale, ai sensi del regolamento 2015/848, tramite la possibilità di avvalersi dell’immunità di giurisdizione, potrebbe essere percepita come un modo velato per far prevalere la legge nazionale sul diritto dell’Unione. Orbene, un siffatto primato non può essere giustificato alla luce dei principi che disciplinano l’ordinamento giuridico dell’Unione, come ciò è spiegato al paragrafo 62 delle presenti conclusioni. 102. È vero che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione deve rispettare le funzioni essenziali dello Stato. Orbene, è pacifico che l’imposizione dell’IVA rientra in siffatte funzioni essenziali, e rispettivamente nelle prerogative dei pubblici poteri. Tuttavia, pur se gli Stati membri restano sempre padroni delle loro funzioni sovrane, essi devono esercitarle nel rispetto del diritto dell’Unione ( 83 ). 103. Infatti, in ragione della loro appartenenza all’Unione, gli Stati membri si impegnano a cooperare in maniera leale e solidale anche nei settori che rientrano nelle loro funzioni essenziali, come enunciato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tale principio si applica a tutte le istituzioni nazionali. Se, nella giurisprudenza, detto principio è spesso impiegato per suffragare gli obblighi degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione nella loro cooperazione ( 84 ), l’idea principale alla base di questo stesso principio è quella di garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione mediante il rispetto e l’assistenza reciproche nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Logicamente, il principio di cooperazione implica non solo azioni positive (adottare misure al fine di assicurare l’efficacia del diritto dell’Unione), ma anche azioni negative (astenersi dall’adottare misure che siano contrarie a tale efficacia, ovvero agli obiettivi dell’Unione). Orbene, è evidente che l’opposizione dell’immunità di giurisdizione costituisce un’azione negativa che ostacola l’esercizio della competenza dei giudici tedeschi in forza delle norme dell’Unione e, pertanto, compromette l’efficacia di tali norme mediante l’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri ( 85 ). 104. Infine, occorre osservare che tale opposizione rischia di ostacolare il mercato dei capitali, una delle politiche chiave che l’Unione mira ad attuare al fine di favorire il suo sviluppo economico e dunque anche quello dei suoi Stati membri. Infatti, l’incertezza che accompagna la sorte dei crediti in caso di insolvenza transfrontaliera, creata dalla possibilità di opporre l’immunità di giurisdizione, rischia di indebolire gli investimenti e, pertanto, di ridurre parimenti l’efficacia del mercato unico nel suo insieme. In tal senso, se l’immunità di giurisdizione di uno Stato membro dovesse essere accolta nel procedimento principale, l’interesse di uno Stato membro dell’Unione verrebbe privilegiato a scapito degli interessi collettivi della totalità degli Stati membri, fermo restando che questi ultimi sono, peraltro, inerenti alla nozione stessa dell’Unione. 105. Per l’insieme delle ragioni che precedono ritengo che il diritto primario dell’Unione, risultante dalla volontà dei suoi Stati membri, consenta di adattare il principio del diritto internazionale consuetudinario dell’immunità di giurisdizione in maniera puntuale ed implicita, nel senso che occorre concludere per l’esistenza di una rinuncia tacita all’immunità di giurisdizione nell’ambito del regolamento 2015/848 ( 86 ). 4. Considerazioni finali 106. Ciò posto, supponiamo che occorra accogliere la tesi sostenuta dai governi degli Stati membri dinanzi alla Corte, secondo la quale, in sostanza, l’immunità di giurisdizione, invocata dall’autorità fiscale polacca nei confronti di un’azione revocatoria dinanzi ai giudici tedeschi ai fini del recupero dei pagamenti effettuati presso tale autorità a titolo di IVA, osta all’esercizio, da parte del giudice del rinvio, della competenza giurisdizionale istituita dal regolamento 2015/848, poiché quest’ultimo non prevedrebbe alcuna possibilità di rinuncia implicita. 107. A tal riguardo, a parte il fatto che una siffatta posizione non regge alle ragioni tratte dal diritto primario connesse agli obiettivi e alle regole di condotta che gli stessi Stati membri si sono imposti all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa darebbe luogo, in realtà, ad accoglierla, ad un risultato paradossale . Infatti, la sovranità di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza verrebbe protetta a scapito della sovranità di quest’ultimo, nella misura in cui l’applicazione del suo diritto sostanziale in materia di insolvenza, in conformità alle norme sul conflitto di leggi previste per le procedure di insolvenza nel regolamento 2015/848, verrebbe neutralizzata dall’immunità di giurisdizione di un altro Stato membro. 108. Inoltre, occorre osservare che, al di là della sua dimensione finanziaria o contabile, il diritto in materia di insolvenza riveste parimenti una dimensione sociale, più umana e fondamentale, in quanto mira non solo a contribuire al buon funzionamento del mercato, alla stabilità economica e alla fiducia nel credito, ma anche ad assicurare la protezione degli interessi che gli Stati membri, nell’esercizio della loro sovranità e mediante l’adozione delle norme sostanziali sull’insolvenza, reputano essenziali. In tal senso, tali norme riflettono argomenti sociali, segnatamente quelli dei lavoratori e quelli di ordine tributario, ambientale e altro. In particolare, tutte queste dimensioni si riflettono nel sistema di rango dei creditori, come risulta dalle norme del diritto sostanziale in materia di insolvenza degli Stati membri dell’Unione. 109. Orbene, non occorre avere una grande immaginazione per comprendere che l’accettazione dell’immunità di giurisdizione di fronte ad un’azione revocatoria avrebbe come conseguenza di lanciare un «appello ad agire» come l’autorità fiscale polacca. Se a tale autorità fosse consentito recuperare il debito fiscale senza rispettare il rango dei creditori previsto dal diritto tedesco, senza alcun rischio di esporsi al controllo giudiziario in forza del diritto dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza, è legittimo chiedersi perché le autorità fiscali degli altri Stati membri non dovrebbero agire in tal modo in tutte le altre procedure di insolvenza transfrontaliere. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero trovarsi con grande sorpresa ad affrontare non solo il ribaltamento del sistema di gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere creato dal regolamento 2015/848, ma anche lo svilimento di tutte le loro considerazioni di priorità, stabilite nel loro diritto nazionale in materia di insolvenza, in quanto la massa potrebbe subire un impoverimento a causa dell’esercizio delle prerogative fiscali di un altro Stato membro a scapito degli altri creditori e senza possibilità di controllo giurisdizionale da parte dei giudici dello Stato di apertura. 110. A mio avviso, la posizione sostenuta dai governi degli Stati membri dinanzi alla Corte neutralizza tutte le dimensioni del diritto in materia di insolvenza a vantaggio dell’immunità di giurisdizione in quanto elemento della loro sovranità. Orbene, per quanto importante sia tale elemento, esso pone problemi sul piano del rispetto della sovranità di un altro Stato membro, il cui diritto sostanziale dovrebbe legittimamente essere applicato e riguardo al quale i cittadini di tale Stato possono avere legittime aspettative. 5. Risposta proposta 111. Propongo dunque di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, e l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso consente di desumere l’esistenza di una rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione qualora, in conformità a detto regolamento, venga accertata la competenza internazionale dei giudici di uno Stato di apertura a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, proposte nei confronti delle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione. 112. Inoltre, per il caso in cui la Corte non seguisse la mia proposta di risposta alla questione pregiudiziale, reputo importante sottolineare che, al fine di non ostacolare l’accesso dell’amministratore giudiziario alla giustizia, sarebbe necessario ritornare sul carattere esclusivo della competenza internazionale prevista dalle norme enunciate nel regolamento 2015/848. V. Conclusione 113. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, e l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso contiene una rinuncia implicita all’immunità di giurisdizione qualora, in conformità a detto regolamento, venga accertata la competenza internazionale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, proposte nei confronti delle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). 3 Consiglio d’Europa, Série des traités européens, n. 74. Tale convenzione è stata elaborata in seno al Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati a Basilea (Svizzera) il 16 maggio 1972. Detta convenzione non è stata ratificata dalla Repubblica di Polonia. 4 Tale convenzione, adottata il 2 dicembre 2004 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed aperta alla firma degli Stati il 17 gennaio 2005, non è, ad oggi, entrata in vigore. 5 Le disposizioni di tale convenzione vengono talvolta considerate l’espressione dei principi del diritto internazionale consuetudinario [v. Crawford, J., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019 (9° ed.), pag. 473 e giurisprudenza citata]. 6 Ad ogni buon fine, si ricorda che alla procedura d’insolvenza di cui al procedimento principale si applica la legge dello Stato membro di apertura (articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 66 del regolamento 2015/848), ossia la legge tedesca. Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 129, paragrafo 1, e l’articolo 130, paragrafo 1, prima frase, punto 2, della legge tedesca in materia di procedure di insolvenza prevedono che un atto compiuto prima dell’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievole per i creditori, in forza del quale un creditore abbia ottenuto un pagamento, sia annullabile qualora tale atto sia stato compiuto dopo la data della richiesta di apertura della procedura d’insolvenza e tale creditore fosse a conoscenza di tale richiesta di apertura al momento dell’atto. È pacifico che l’autorità fiscale polacca è stata informata di detta richiesta e che i pagamenti effettuati presso tale autorità hanno avuto luogo nel periodo trascorso tra la presentazione della richiesta di apertura e l’apertura della procedura di insolvenza. 7 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 8 Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relativa all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). 9 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 10 Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). 11 Relazione esplicativa redatta da Virgós, M., e Schmit, E., dell’8 luglio 1996, sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC) (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»). 12 Il regolamento n. 1346/2000, sostituito e abrogato dal regolamento 2015/848, è subentrato alla convenzione dell’Unione europea relativa alle procedure di insolvenza (documento del Consiglio CONV/INSOL/X1), la quale è essa stessa il culmine di oltre 25 anni di discussioni e trattative. Tale convenzione non è mai entrata in vigore in quanto non firmata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord entro il termine concordato del 23 maggio 1996. Il testo del primo di tali regolamenti, ripreso, in sostanza, nel secondo di detti regolamenti, è tuttavia identico in tutti gli aspetti sostanziali a quello della convenzione In tali circostanze, la relazione Virgós-Schmit può fornire un’utile guida nell’interpretazione di quest’ultimo regolamento. 13 A titolo complementare, occorre aggiungere che dalla giurisprudenza risulta che, a differenza dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, quello del regolamento 2015/848 non deve essere oggetto di un’interpretazione ampia (sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punti da 24 a 26). 14 Sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21 e giurisprudenza citata), e dell’11 giugno 2015, Comité d’entreprise de [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/13, EU:C:2015:384, punto 26 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, ricordo che occorre collocare gli insegnamenti da trarre da tale giurisprudenza nel loro contesto. In tal senso, nonostante le eventuali difficoltà pratiche che possono cionondimeno ripresentarsi nel caso, segnatamente, delle procedure ibride o preliminari a quelle di insolvenza (v. [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Guidelines JUST/2013/JCIV/AG/4679, [OSCURATO:PERSONA], pag. da 36 a 40 e da 63 a 65), tale approccio di interpretazione dei regolamenti 2015/848 e n. 1215/2012 si applica solo in una situazione espressamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’ultimo di tali regolamenti ed espressamente inclusa nel primo di essi. 15 L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 definisce il suo ambito di applicazione in maniera autonoma. 16 Considerando 7 del regolamento 2015/848. 17 V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑641/16, EU:C:2017:847, punti 22 e 28 e giurisprudenza citata). Infatti, è in funzione della fonte alla base di un’azione che occorre individuare l’ambito in cui rientri tale azione (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2014, H, C‑295/13, EU:C:2014:2410, punto 21 e giurisprudenza citata). 18 A titolo complementare, occorre osservare che, effettivamente, tali circostanze possono essere rilevanti per stabilire se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 in quanto elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, in prosieguo: la «sentenza Rina», EU:C:2020:349, punto 32). Tuttavia, avuto riguardo al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 e, come si vedrà in seguito, al contesto e agli obiettivi di quest’ultimo, siffatti elementi non sono rilevanti ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione del regolamento 2015/848. 19 Quantomeno, imporre un siffatto criterio porterebbe inevitabilmente a rendere più complessa l’attuazione della norma sulla competenza sancita all’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, ovvero a privare tale norma di effetto utile. 20 Considerando 1 del regolamento 2015/848. 21 Considerando 41 e 48 del regolamento 2015/848. 22 Considerando 63 del regolamento 2015/848. 23 Sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 33). 24 A tal riguardo, preciso che le conclusioni della mia analisi riguardano il solo diritto internazionale consuetudinario. 25 Delile, J. F., «Les effets de la coutume internationale dans l’ordre juridique de l’Union européenne», Cahiers de droit européen, 2017, pagg. da 159 a 192. 26 La dottrina sottolinea che la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un’evoluzione nella sua posizione relativa all’incorporazione delle norme del diritto internazionale all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la quale si distingue in tre «epoche». La prima era favorevole al diritto internazionale, nel senso, in sostanza, che la Comunità europea era vincolata da ogni norma di diritto internazionale generale alla quale i suoi Stati membri non avevano derogato, cosicché, quando essa si trovava di fronte ad una lacuna nel diritto comunitario, l’applicazione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale si imponeva alla Corte implicitamente. La seconda si distingueva dalla prima per una reticenza nell’applicazione delle norme del diritto internazionale, la quale conduceva a rivendicare l’autonomia del diritto comunitario e la sua netta separazione rispetto al diritto internazionale, a causa, effettivamente, dell’assenza di una disposizione esplicita nei trattati costitutivi all’epoca, idonea ad imporre il rispetto del diritto internazionale, ma anche al fine di incoraggiare i giudici nazionali a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, privilegiando un approccio tramite il quale le fonti del diritto comunitario vengono ricercate nei diritti nazionali piuttosto che nel diritto internazionale. Infine, la terza epoca, iniziata partire dagli anni 90, è caratterizzata dall’apertura del diritto dell’Unione al diritto internazionale, attualmente codificata all’articolo 3, paragrafo 5, TUE (Malenovský, J., «Le juge et la coutume internationale : perspective de l’Union européenne et de la Cour de justice», [OSCURATO:PERSONA] and Practice of [OSCURATO:PERSONA] and Tribunals, vol. 12, 2013, pag. 218). 27 Sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 101 e giurisprudenza citata). 28 V. ad esempio, Dubouis L., «La nature de l’Union européenne», in Cohen-Jonathan G., e Dutheil de la Rochère J. (a cura di), Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2003, pag. 84. 29 In precedenza delle Comunità. 30 Parere 1/91 (Accordo SEE – I), del 14 dicembre 1991 (EU:C:1991:490, punto 35). 31 Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 45 e giurisprudenza citata). 32 Presa di posizione dell’avvocata generale Kokott sul parere 2/13 [(Adesione dell’Unione alla CEDU), EU:C:2014:2475, paragrafo 159]. 33 Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina (C‑641/18, EU:C:2020:3, paragrafo 141). 34 Salmon, J. (ed.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, pagg. 283 e 284 (traduzione libera). 35 Soussan, A., «Droit international non conventionnel et ordre juridique de l’Union européenne», Union européenne et droit international, en l’honneur de P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012. 36 Leray, E., e Potteau, A., «L'intégration du droit international coutumier dans l’ordre juridique communautaire», [OSCURATO:PERSONA] juridique, édition générale n. 5, 3 febbraio 1999, II 10022, pag. 5. 37 V., in particolare, sentenze del 19 luglio 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 55); Rina (punto 56 e giurisprudenza citata) e del 3 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 59 e giurisprudenza citata). 38 V. sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. (C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 41). Analogamente, nella sentenza Rina, non è sulla base dell’azione di risarcimento danni, proposta dinanzi al giudice nazionale, bensì su quella delle operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalle società interessate, che la Corte ha ritenuto, fatte salve le verifiche che spettava al giudice del rinvio effettuare, che tali operazioni non fossero compiute nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (punto 49 di tale sentenza). 39 In tale ambito, occorre osservare che la natura degli atti interessati dall’azione revocatoria non muta secondo la qualità della persona, fisica o morale, che adempie al suo obbligo o, ancora, per il fatto che i crediti fiscali non sono recuperati dall’amministrazione tributaria stessa. Infatti, il pagamento del debito fiscale implica anche l’accettazione di tale pagamento da parte di tale amministrazione. Inoltre, il mancato pagamento può comportare conseguenze previste dalla legislazione tributaria estranee ai rapporti di diritto privato, cosicché il pagamento delle imposte è indissolubilmente connesso all’esercizio dei pubblici poteri. 40 Si ricorda che la distinzione tra atti iure gestionis e iure imperii si basa sulla questione se lo Stato agisca in qualità di soggetto privato, nel senso che il compimento dell’atto non implica alcun esercizio di pubblici poteri o, in altre parole, che tale atto è tale che qualsiasi privato avrebbe potuto compierlo, oppure se l’atto rientri nell’esercizio di pubblici poteri. 41 Infatti, come si evince dalla giurisprudenza citata al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, il criterio determinante per caratterizzare l’applicazione dell’immunità di giurisdizione risiede nella natura dell’atto destinatario dell’azione esperita. A mio avviso, non esiste alcuna ragione oggettiva che consenta di stabilire, nell’ambito delle procedure di insolvenza, ai fini della qualificazione dell’atto di cui trattasi, un nuovo criterio connesso alla natura del diritto esercitato o dell’azione intentata nei confronti di un siffatto atto. 42 Articolo 1 TUE. 43 V., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1) e parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 157). 44 Mouton, J.-D., «Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux États dans le système communautaire ?», Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Mélanges en l’honneur de J.-C. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag. 473 (traduzione libera). 45 Articolo 48 TUE. 46 Articolo 50 TUE. 47 Articolo 4, paragrafo 2, TUE. Il corsivo è mio. Tuttavia, è risaputo che la distinzione tra questi diversi settori di politica dell’Unione e degli Stati membri non è sempre altrettanto netta nella prassi. 48 Ossia l’autorità esclusiva di uno Stato sul suo territorio e la sua popolazione, la quale si traduce nella sua indipendenza, nel principio di non ingerenza e nella sua libertà di organizzazione interna. 49 Ossia che gli Stati, soggetti internazionali, sono tutti uguali, senza che l’uno sia assoggettato all’autorità dell’altro. 50 Gaudin, H., «L’identité de l’Union européenne au prisme de la souveraineté de ses États membres», Revue générale du droit, Chronique de droit de l’Union, 2021. 51 Nel senso che il Consiglio tutela gli interessi degli Stati membri, la Commissione tutela quelli dell’Unione e il Parlamento quelli dei cittadini. 52 Malenovsky, J., «A la recherche d’une solution intersystémique aux rapports du droit international et du droit de l’union européenne», Annuaire français de droit international , vol. 65, 2019, pagg. da 201 a 234. 53 Blin, O., « La personnalité juridique de l'Union européenne après Lisbonne : véritable acquisition ou simple reconnaissance ? », in Bioy, X. (ed.), La personnalité juridique. Traditions et évolutions , Séries «[OSCURATO:PERSONA] de l’IFR Mutation des normes juridiques n° 14», Presses de l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Capitole, LGDJ – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 131 a 142. 54 Gaudin, H., op. cit. 55 Occorre sottolineare che si tratta degli obiettivi fissati dagli Stati membri stessi. 56 V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 57 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 58 Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 59 Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 60 Articolo 7, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2015/848. 61 Articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. 62 Articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/848. 63 Considerando 63 del regolamento 2015/848. 64 È ovvio che l’immunità di giurisdizione può essere opposta solo dinanzi alle autorità giurisdizionali di un altro Stato. 65 A tal riguardo, osservo che l’unico Stato membro che non è vincolato, in generale, dall’applicazione di tale regolamento, è il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, come risulta dal considerando 88 del regolamento 2015/848. 66 Considerando 3 del regolamento 2015/848. 67 Considerando 8 del regolamento 2015/848. 68 Tra tali deroghe, occorre citare quelle risultanti da una lettura combinata degli articoli 20 e 33 del regolamento 2015/848, concernenti gli effetti dell’esercizio della competenza internazionale ai sensi di tale regolamento. Orbene, nella specie, pur se l’invocazione dell’immunità di giurisdizione osta all’esercizio della competenza validamente accertata sulla base delle norme enunciate in detto regolamento, non siamo in presenza di una deroga da esso prevista. 69 Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59). È evidente che la questione dell’ambito di applicazione di uno strumento giuridico del diritto dell’Unione deve essere distinta da quella dell’esercizio della competenza ricavata da un siffatto strumento. È per questo che, nella specie, tale esempio riguarda unicamente l’assenza di effetto degli atti iure imperii sull’esercizio della competenza internazionale ai sensi del regolamento 2015/848. 70 Sentenza del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 36). È vero che tale sentenza verteva sull’interpretazione della portata della competenza internazionale nell’ambito delle procedure di insolvenza, disciplinata dal regolamento n. 1346/2000, al quale è subentrato, in termini pressoché identici, il regolamento 2015/848, al suo articolo 3, paragrafo 1. Sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, introduca una norma supplementare, ritengo che tale giurisprudenza relativa alla portata della competenza internazionale nell’ambito del vecchio regolamento sia trasponibile a causa del fatto che tali azioni ricadono, ai sensi del regolamento 2015/848, nella stessa competenza internazionale delle procedure di insolvenza stesse. 71 Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/848. 72 Ad ogni buon fine, occorre sottolineare che l’amministratore giudiziario nel procedimento principale, interpellato al riguardo in udienza, ha specificato che l’esistenza di una siffatta dipendenza non ha potuto essere constatata. 73 Considerando 48 del regolamento 2015/848. 74 Sentenza Rina, punto 55. Ad ogni buon fine, occorre precisare, da un lato, che neanche la sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2025, Renouard c. Francia (§§ 53 e 54) invocata dal governo francese in udienza, consente di pervenire ad una conclusione opposta. Infatti, da tale sentenza risulta, in sostanza, che l’accoglimento dell’eccezione dell’immunità di giurisdizione dinanzi ai giudici francesi non è stata considerata una restrizione eccessiva del diritto del ricorrente di accedere ad un giudice, in quanto tale ricorrente disponeva di mezzi di ricorso dinanzi ai giudici degli Emirati arabi uniti. Contrariamente alla fattispecie in oggetto, se l’immunità di giurisdizione ostacolasse l’esercizio della competenza giurisdizionale, nessun altro mezzo di ricorso sarebbe praticabile. È vero che, in una causa relativa all’indipendenza dell’invocazione dell’immunità di giurisdizione rispetto all’esistenza di altri mezzi di ricorso che consentono di ottenere il risarcimento , la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato che la questione se uno Stato possa beneficiare dell’immunità dinanzi ai giudici di un altro Stato è del tutto distinta da quella di stabilire se sorga la responsabilità internazionale di tale Stato e se ad esso incomba un obbligo risarcitorio. Tuttavia, occorre sottolineare che quest’ultima causa si inseriva in un contesto estremamente particolare, relativo ai risarcimenti delle vittime dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, parimenti connesso alle circostanze peculiari dei negoziati svolti a tal riguardo tra gli Stati interessati [Immunità giurisdizionali dello Stato ([OSCURATO:PERSONA] c. Italia; Grecia (interveniente), sentenza, C.I.J. Recueil 2012, pag. da 99 a 102]. 75 V. articoli da 258 a 260 [OSCURATO:PERSONA]. 76 Sebbene tale protocollo vincolasse, inizialmente, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], ciò non avviene più dalla Brexit. Pertanto, tale protocollo si applica attualmente alla sola [OSCURATO:PERSONA]. 77 In conformità al considerando 87 del regolamento 2015/848, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia notificato che desidera partecipare all’adozione ed applicazione di tale regolamento. 78 In conformità al considerando 88 del regolamento 2015/848, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non partecipa all’adozione di tale regolamento, non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione. 79 V., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 1965, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (9/65, EU:C:1965:63). 80 Articolo 4, paragrafo 2, TUE. 81 Sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione/Italia (39/72, EU:C:1973:13). 82 V., in particolare, punti 20, 24 e 25 della sentenza Commissione/Italia (39/72, EU:C:1973:13). La Corte ha infine concluso per l’inadempimento da parte dello Stato membro interessato agli obblighi ad esso incombenti per il fatto della sua appartenenza all’Unione. 83 V., in particolare, per analogia, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a. (C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 28 e giurisprudenza citata). 84 V., ad esempio, sentenza del 27 giugno 2000, Commissione/Portogallo (C‑404/97, EU:C:2000:345, punto 40) e ordinanza del 6 dicembre 1990, Zwartveld e a. (C‑2/88-IMM, EU:C:1990:440, punti da 17 a 21). Peraltro, tale ordinanza è interessante dal punto di vista dell’interpretazione per analogia. In essa la Corte ha ritenuto che il protocollo sui privilegi e sulle immunità riconosciuti alle Comunità europee non possa essere, in nessun caso, interpretato nel senso che consente alle istituzioni comunitarie di trasgredire l’obbligo di leale collaborazione. Se ciò vale per l’Unione, ci si può chiedere perché gli Stati membri potrebbero allora beneficiare di un’immunità di giurisdizione per sottrarsi a tale obbligo come, nella specie, in sede di applicazione delle norme sulla competenza giudiziaria. 85 È evidente che una siffatta conclusione si impone in quanto esistono disposizioni particolari di diritto dell’Unione concernenti la competenza internazionale relativa alle procedure di insolvenza. È vero che, in assenza di norme di diritto dell’Unione al riguardo, occorrerebbe fare riferimento al diritto nazionale e ai principi del diritto internazionale (v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 24). 86 Evidentemente, tale conclusione si impone unicamente nei confronti degli Stati membri. Benché i giudici dello Stato membro di apertura siano parimenti competenti a conoscere delle azioni dirette nei confronti dei cittadini degli Stati terzi (v. sentenza del 16 gennaio 2014, Schmid, C‑328/12, EU:C:2014:6, punto 33 e dispositivo), questi ultimi non partecipano al progetto europeo e non si può ritenere che abbiano rinunciato all’immunità di giurisdizione. È vero che tale posizione lede la parità di trattamento tra le autorità fiscali di uno Stato membro e di uno Stato terzo. Tuttavia, si tratta di una conseguenza inerente al sistema creato da tale regolamento. Inoltre, poiché gli Stati terzi non sono vincolati dalle norme sulla competenza previste dal regolamento 2015/848, un’azione revocatoria potrebbe essere intentata in tali Stati, consentendo così di porre rimedio alla disparità di trattamento prevista.