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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14367/2025

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 2 8125 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28 1 /20 20 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 17 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso .

Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 46.301,00.

L’atto impositivo, relativo ad Irap e Irpef per l’anno 2013,traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker esteronon autorizzato.

Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.

La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, che rigettò il ricorso.

2. Il successivo appello della contribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.

I giudici regionali rilevarono che il gestore delle scommesse è soggetto passivo di imposta anche per l’ipotesi nella quale la raccolta del gioco venga effettuata per conto terzi.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentesulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per nullità della decisione per omessa e/o apparente motivazione».

Al riguardo, assume che la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione il solo «ambito di operatività – applicabilità» dell’imposta unica sulle scommesse, senza entrare nel merito dell’effettivo incremento patrimoniale, né del concetto di ricavi e costi ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Mancata valutazione delle prove fornite», la ricorrente assume che la C .

T .

R . avrebbe omesso di considerare i reali ricavi da lei ottenuti , frutto della provvigione riconosciutale, essendosi limitata ad far coincidere la base imponibile con le somme acquisite a titolo di giocatea fini di scommessa.

3. In via preliminare va osservato che la ricorrente, con la memoria integrativa del15 aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, intervenutamedio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale penale di Civitavecchia (ritualmente depositata), passata in giudicato (come da relativa attestazione del competente cancelliere).

Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronunzia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 2 8125 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 28 1 /20 20 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 17 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso . Rilevato che: 1. L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 46.301,00. L’atto impositivo, relativo ad Irap e Irpef per l’anno 2013,traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker esteronon autorizzato. Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, che rigettò il ricorso. 2. Il successivo appello della contribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali rilevarono che il gestore delle scommesse è soggetto passivo di imposta anche per l’ipotesi nella quale la raccolta del gioco venga effettuata per conto terzi. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentesulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per nullità della decisione per omessa e/o apparente motivazione». Al riguardo, assume che la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione il solo «ambito di operatività – applicabilità» dell’imposta unica sulle scommesse, senza entrare nel merito dell’effettivo incremento patrimoniale, né del concetto di ricavi e costi ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Mancata valutazione delle prove fornite», la ricorrente assume che la C . T . R . avrebbe omesso di considerare i reali ricavi da lei ottenuti , frutto della provvigione riconosciutale, essendosi limitata ad far coincidere la base imponibile con le somme acquisite a titolo di giocatea fini di scommessa. 3. In via preliminare va osservato che la ricorrente, con la memoria integrativa del15 aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, intervenutamedio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale penale di Civitavecchia (ritualmente depositata), passata in giudicato (come da relativa attestazione del competente cancelliere). Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronunzia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ru
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