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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15073/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15603/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Benevento, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via del Babbuino n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 11507/16, depositata il 16 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –con sentenza n. 11507/16, depositata il 16 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello del Comune di Benevento, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla TARSU dovuta dal contribuente per l’anno 2009; -ha rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che, nella fattispecie, l’avviso di accertamento era stato tempestivamente notificato nel termine quinquennale previsto dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 161 in quanto, - sia pur a ritenere perfezionata la notifica il 15 gennaio 2015, piuttosto che alla data di spedizione (31 dicembre 2014), così come rilevato dal primo giudice, - il dies a quo di de tto termine andava identificato con la data del 20 gennaio 2010, così che la notifica perfezionatasi (con la consegna dell’atto al destinatario) risultava, ad ogni modo, utile a fronte della scadenza al 31 dicembre 2015 del terminedi decadenza (quinquennale);

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Benevento resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni, - svolte con i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, e riproposte in appello, - che involgevano la decadenza dal potere di riscossione (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72) e l’illegittima determinazione delle tariffe per difetto del piano finanziario (d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 8); soggiunge il ricorrente che il giudice del gravame aveva, altresì, omesso di pronunciare sull’eccepita inammissibilità dell’appello che era stato proposto dal Comune dietro procura rilasciata al difensore dal Sindaco piuttosto che dal dirigente di settore (ai sensi dello Statuto, artt. 37 e 39);

2. –va, in via pregiudiziale, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che il controricorrente svolge con riferimento al luogo della sua notifica, e sull’assunto che detta notifica, eseguita alla parte personalmente, andava diversamente operata presso il procuratore della parte; - in disparte che, come la Corte ha rilevato, i luoghi di notifica prescritti dalla disposizione processuale, -che ha riguardo alla notifica eseguita «presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio» (art. 330 cod. proc. civ.), -debbono ritenersi posti in concorso alternativo tra di loro, piuttosto che secondo un tassativo ordine di successione (Cass., 21 dicembre 2019, n. 34252), nella fattispecie rileva che il Comune di Benevento si è tempestivamente costituito in giudizio col notificato controricorso così che ogni nullità deve ritenersi sanata secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità( Cass., 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass., 3 luglio 2014, n. 15236);

3. –tanto premesso, va rilevata la ricorrenza di fattispecie estintiva del giudizio; 3.1 - con istanza del 29 maggio 2019 , il ricorrente ha ri chiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, e, con memoria del 30 maggio 2019, ha richiesto la sospensione del giudizio, depositando documentazione relativa alla istanza presentata; 3.2– il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

4. -le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); -non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15603/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Benevento, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via del Babbuino n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 11507/16, depositata il 16 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 11507/16, depositata il 16 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello del Comune di Benevento, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla TARSU dovuta dal contribuente per l’anno 2009; -ha rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che, nella fattispecie, l’avviso di accertamento era stato tempestivamente notificato nel termine quinquennale previsto dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 161 in quanto, - sia pur a ritenere perfezionata la notifica il 15 gennaio 2015, piuttosto che alla data di spedizione (31 dicembre 2014), così come rilevato dal primo giudice, - il dies a quo di de tto termine andava identificato con la data del 20 gennaio 2010, così che la notifica perfezionatasi (con la consegna dell’atto al destinatario) risultava, ad ogni modo, utile a fronte della scadenza al 31 dicembre 2015 del terminedi decadenza (quinquennale); 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Benevento resiste con controricorso. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni, - svolte con i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, e riproposte in appello, - che involgevano la decadenza dal potere di riscossione (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72) e l’illegittima determinazione delle tariffe per difetto del piano finanziario (d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 8); soggiunge il ricorrente che il giudice del gravame aveva, altresì, omesso di pronunciare sull’eccepita inammissibilità dell’appello che era stato proposto dal Comune dietro procura rilasciata al difensore dal Sindaco piuttosto che dal dirigente di settore (ai sensi dello Statuto, artt. 37 e 39); 2. –va, in via pregiudiziale, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che il controricorrente svolge con riferimento al luogo della sua notifica, e sull’assunto che detta notifica, eseguita alla parte personalmente, andava diversamente operata presso il procuratore della parte; - in disparte che, come la Corte ha rilevato, i luoghi di notifica prescritti dalla disposizione processuale, -che ha riguardo alla notifica eseguita «presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio» (art. 330 cod. proc. civ.), -debbono ritenersi posti in concorso alternativo tra di loro, piuttosto che secondo un tassativo ordine di successione (Cass., 21 dicembre 2019, n. 34252), nella fattispecie rileva che il Comune di Benevento si è tempestivamente costituito in giudizio col notificato controricorso così che ogni nullità deve ritenersi sanata secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità( Cass., 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass., 3 luglio 2014, n. 15236); 3. –tanto premesso, va rilevata la ricorrenza di fattispecie estintiva del giudizio; 3.1 - con istanza del 29 maggio 2019 , il ricorrente ha ri chiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, e, con memoria del 30 maggio 2019, ha richiesto la sospensione del giudizio, depositando documentazione relativa alla istanza presentata; 3.2– il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 4. -le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); -non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa inte
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