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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13230/2026

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gale rappresentante pro tempore, CAPPARUCCIGABRIELLA, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andreoli, come in atti domiciliate,RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RESISTENTEavverso la sentenza n. 2359/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 10aprile 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha rigettato l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., GabriellaCapparucci e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.5448/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, conla quale era stato respinto il ricorso delle contribuenti avversol’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registron. 2021/ORA00001, emesso in relazione all’atto di costituzionedella -allora- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e diconferimento di aziende, che, secondo l’amministrazionefinanziaria, celava, in virtù di una condotta integrante un abusodel diritto, un mero trasferimento di immobili, destinato ascontare l’imposta proporzionale sul loro valore e non quellafissa prevista per il conferimento di aziende.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. eGabriella Capparucci hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio,specificando, tuttavia, di farlo, ai sensi dell’art. 370, primocomma, c.p.c., ai soli fini dell’eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno prospettato la violazionedell’art. 2555 c.c., in quanto la decisione era stata assunta inforza di una nozione di azienda non coincidente con quellacodicistica, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026Grado del Lazio reputato dimostrata l’inesistenza delle aziendeconferite “sulla base di elementi dedotti in maniera apodittica,generica, priva di qualsivoglia riscontro probatorio e,comunque, del tutto inidonea a dimostrare la pretesainsussistenza delle stesse”.

I giudici di secondo grado, infatti,avevano sostenuto che “le aziende coinvolte” non esistessero“come tali”, essendo l’atto di cessione “una sorta di artificioposto in essere all’esclusivo fine di ottenere vantaggi fiscaliindebiti”, come poteva desumersi dai seguenti elementi: lepartite IVA 14718561005 e 14718551006 delle societàconferenti, o meglio, delle persone fisiche conferenti,risultavano entrambe attive dal 1° marzo 2018, con cessazioneil 31 dicembre 2018; non era stata presentata la dichiarazioneIVA per l’anno 2018 e, cioè, per i presunti tre mesi di attivitàche le conferenti avrebbero svolto; aveva dato esito negativola ricerca svolta via internet circa l’effettività dell’attivitàricettiva delle aziende conferite, [OSCURATO:PERSONA] diCapparucci Gabriella, [OSCURATO:PERSONA] e Porticatri diGiovanna Dettori; non era stato dato alcun riscontro allarichiesta di chiarimenti formulata dall’ufficio ai sensi dell’art.10-bis, comma 6, legge n. 212 del 2000; non era ravvisabilealcuna sostanza economica nell’operazione, posta in essere afini esclusivamente elusivi.

Questi elementi, però, avevano“natura collaterale o accessoria” o erano inerenti alla“posizione fiscale” delle persone fisiche che avevano effettuatoil conferimento o, ancora, ad “eventuali attività di marketing online”, che nulla dicevano riguardo alla sussistenza di un vero eproprio assetto aziendale, che presupponeva un complesso dibeni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività diimpresa, non necessariamente in termini di attualità.

La corteNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026regionale laziale, invero, si era concentrata proprio su questodato, attinente alla “attualità” dell’attività, in realtà del tuttoinconferente, omettendo di valutare se i beni fossero o meno“organizzati” ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa, comeavevano ampiamente dimostrato, giacché proprio con i benioggetto della cessione tale attività era stata esercitata neglianni antecedenti al conferimento, riprendendo, dopo di esso,secondo le stesse modalità.3.

Il motivo è infondato.3.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, infatti, lungi dal ricondurre la nozione di aziendaall’attualità dell’esercizio dell’attività di impresa, si è limitata adevidenziare l’inesistenza, al momento della cessione, di vere eproprie aziende, avendo avuto ad oggetto -tale cessione-solamente una pluralità di immobili (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 2 e 3, in cui, sulla scorta diargomentazioni sostanzialmente collimanti con quelle sottese aldecisum di primo grado, è stato evidenziato come gli elementiacquisiti dessero conto dell’inesistenza, in epoca antecedentee, soprattutto, coeva all’atto di cessione, di vere e proprieaziende, suscettibili, quindi, di conferimento).

E ciò nonmancando di sottolineare -e richiamando, all’uopo, alcuniprecedenti giurisprudenziali- come, al fine di intravedereun’azienda, fosse necessaria la sussistenza -non emersa nelcaso di specie- di “un insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d’impresa di per sé idoneo aconsentire l’inizio o la continuazione di quella determinataIn tal modo, la corte di merito, proprio in ossequio ai principienucleabili dall’art. 2555 c.c., ha ritenuto che l’atto di cessione,Numero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026non essendo ravvisabile un complesso di beni finalizzatoall’esercizio dell’attività di impresa, avesse riguardato singoliimmobili, non avvinti da quel vincolo finalistico, che sarebbedovuto necessariamente sussistere al momento delconferimento, come è possibile evincere proprio dalle parole“deve mantenere”, sulle quali hanno a lungo indugiato, asuffragio dei loro assunti, le ricorrenti, che si riferisconoinequivocabilmente, però, alla locuzione -rinvenibileimmediatamente prima- “insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d’impresa” e non certo all’attualitàdi tale esercizio.3.2.

Non è possibile, d’altro canto, in forza della deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, sollecitare ilgiudice di legittimità -come pure sembrano fare le ricorrenti inalcuni passaggi del motivo in esame- ad una rivalutazione deifatti storici già presi in considerazione in sede di merito,giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo gradodi giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia dellasentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come unrimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o ivizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).

Con la proposizione delricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentodi fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026giuridica, la valutazione e l’esame effettuati dalle cortiterritoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).Il giudice di merito, oltre tutto, è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengapiù attendibili, né gli è richiesto di dare conto, nellamotivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga -in maniera concisa, malogicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tuttigli argomenti, le tesi ed i rilievi che, sebbene nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter logico-giuridico che la sorregge (cfr.3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).4.

Con il secondo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., hanno denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c.,dell’art. 36, secondo comma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio utilizzato“argomenti illogici e contraddittori”, in quanto, “nel motivare lapropria decisione sull’esistenza di un’attività di impresa almomento della cessione”, aveva richiamato, per un verso, laNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026nozione di azienda e, per altro verso, la natura non attualedell’esercizio dell’attività di impresa.5.

Il motivo è infondato.5.1.

E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, attinente all’esistenzadella motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,poiché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).5.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannodato conto del convincimento maturato -e trasfuso nel dictumgiudiziale- sicuramente al di sopra del succitato “minimocostituzionale”, né è ravvisabile l’illogicità o la contraddittorietàdella quale si sono dolute le ricorrenti, in quanto -come si èavuto già modo di dire in relazione al precedente motivo- lacorte di merito non ha sostenuto che, al fine di intravedere unassetto aziendale, fosse indispensabile il presuppostodell’esercizio attuale dell’attività di impresa, ma solamente che,tenuto conto degli elementi complessivamente acquisiti, nonfosse emersa la sussistenza di alcuna azienda, da intendere -vale la pena di ribadirlo ancora una volta- quale “insiemeorganicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività diimpresa”.6.

Con il terzo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno dedotto la violazionedell’art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, legge n. 212 del 2000, nonchédell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 41 Cost., non essendoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026possibile ravvisare -contrariamente a quanto ritenutodall’autorità giudiziaria di prossimità- alcuna irragionevolemanipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici,rispetto alle normali logiche di mercato, finalizzate all’elusione,e, quindi, alcun abuso del diritto nell’operazione posta inessere, atteso che, nel mese di maggio del 2018, erano stateconferite, attraverso l’atto assoggettato ad imposizione,aziende già operanti da circa tre anni, che erano tornate attivesolo due mesi dopo, nel mese di luglio del 2018 e, cioè, entro iltempo strettamente necessario per riorganizzarne la gestione(che poi si era concretata nell’affitto ad un soggetto terzo, chene aveva continuato lo sfruttamento commerciale fino a tuttol’anno 2022).

E ciò fermo restando che non era emersa alcunaprova del preteso abuso del diritto, essendosil’amministrazione finanziaria limitata ad incentrare le sue tesisu profili fiscali e di marketing on line non attinentiall’organizzazione dei beni ai fini dell’esercizio dell’attività diimpresa, vieppiù considerando che costituiva un diritto delleconferenti decidere “di gestire le aziende in forma societaria(abbandonando quindi le proprie partita IVA personali), disospenderne temporaneamente lo sfruttamento economico finoall’acquisto del precedente avviamento commerciale e divariarne le denominazioni (abbandonando le proprie nuoveS.C.I.A. e procedendo a volturare le precedenti, così dasfruttare le denominazioni originarie delle aziende e trovarsigià ben inserite nel mercato)”.7.

Il motivo è infondato.7.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, infatti, ha ritenuto, sulla scorta di un accertamento difatto non sindacabile in questa sede, che, al momento dell’attoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026di conferimento, non esistessero delle vere e proprie aziende,suscettibili, quindi, di conferimento, avendo avuto ad oggetto -l’atto di cessione- una mera pluralità di immobili, e,conseguentemente, che, avendo le parti fatto risultare,nell’atto sottoposto a tassazione, una situazione fattuale noncorrispondente alla realtà, avessero dato corpo ad un abuso deldiritto, perché gli schemi negoziali utilizzati, preordinati adaltre finalità, erano stati alterati o manipolati per ottenererisultati fiscali indebiti (non essendoci stato, appunto, alcunconferimento di aziende, in virtù di un’operazione destinata adissimulare un mero trasferimento di immobili, assoggettabilead imposta in misura proporzionale e non in misura fissa).E, decidendo in tal modo, i giudici di secondo grado,diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, non hannoviolato o falsamente applicato la legge, in quanto, prendendo lemosse dall’accertamento di fatto all’uopo posto in essere (e,cioè, dall’inesistenza di vere e proprie aziende suscettibili diconferimento), hanno opinato, in linea con i principi evincibiliproprio dalle norme asseritamente violate o falsamenteapplicate, che la rappresentazione di una realtà non veridica,con la conseguente fruizione di un vantaggio fiscale nondovuto, in forza di un’operazione priva di reale sostanza,destinata a celare un mero trasferimento di immobili, fosseinequivocabilmente sussumibile nell’ambito dell’abuso deldiritto (cfr., in ordine alla nozione di abuso del diritto edall’evoluzione che ha avuto, nella giurisprudenza di legittimità,anche in relazione ai principi espressi da quella unionale, Cass.n. 27158/21).7.2.

Peraltro, le ricorrenti, con il motivo in esame, non hannorevocato in dubbio -meno che mai in termini compiuti edNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026esaurienti- la “sussumibilità” della cessione di una pluralità diimmobili, in forza di un -solamente apparente- conferimento diaziende, nel novero dei casi in cui è configurabile un’ipotesi diabuso del diritto, ma si sono limitate a sostenere l’impossibilitàdi predicarne la sussistenza per aver avuto ad oggetto l’atto dicessione non già singoli immobili, ma vere e proprie aziende,contrariamente a quanto accertato, in facto, dai giudici delmerito.8.

Con il quarto motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno allegato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 10-bis, commi 6 e 7, legge n. 212del 2000, per aver omesso la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio di dichiarare l’inefficacia dell’attoimpugnato sotto il profilo della nullità derivante dalla mancatacomunicazione prevista obbligatoriamente dalla legge.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

Esso, infatti, non si confronta adeguatamente con ildecisum e la motivazione che ne costituisce il fondamento,perché nella sentenza impugnata -ma altrettanto è a dirsi conriferimento a quella di prime cure- è specificato -in virtù,ancora una volta, di un accertamento di fatto non sindacabilein questa sede- che la comunicazione era stata fatta, anzi,l’omessa risposta alla richiesta di chiarimenti inviatadall’amministrazione finanziaria è stata considerata una delleragioni indicative della natura elusiva della condotta perpetratadalle contribuenti.9.2.

E ciò senza considerare che -secondo quanto èspecificato nel ricorso ed è possibile evincere dalla lettura degliin primo grado, con i motivi di impugnazione, ma solo con unaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026memoria illustrativa, in termini, peraltro, assolutamente vaghie generici (cfr. la memoria illustrativa dell’11 aprile 2022, apag. 7).10.

Con il quinto motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., hanno stigmatizzato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalcontrasto insanabile tra la pretesa inesistenza delle aziende ele numerose prove documentali che dimostravanoinoppugnabilmente che esse fossero sul mercato sia prima, cheimmediatamente dopo il conferimento (anche se con unadiversa denominazione), vieppiù tenendo a mente che, inseguito al conferimento, “la integrazione di beni nelle treaziende” si era limitata “esclusivamente a stigliature per unimporto di euro 5.000,00”, con ciò potendosi escludere che lestesse, “al momento del conferimento, fossero costituite da soliimmobili”.11.

Il motivo è infondato.11.1.

L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14).

Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4,c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia statoofferto al contraddittorio delle parti, da intendersi come unvero e proprio accadimento naturalistico, poiché costituisceun fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensidell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivoo estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione,perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, quindi, unfatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo unamera argomentazione o una deduzione difensiva, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatoriacquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato preso inconsiderazione dal giudicante (cfr. Cass. n. 6979/25).11.2.

Nel caso di specie, la questione relativa all’esistenza omeno delle aziende, oggetto di conferimento, è stataesaminata dalla corte regionale laziale, per cui non è possibileNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026discettare nemmeno astrattamente di omesso esame di unfatto, bensì di accertamento di un fatto.11.3.

Non è superfluo rammentare, inoltre, che -fermorestando quanto si è detto nelle pagine che precedono riguardoall’inammissibilità di un motivo di ricorso che miri a sollecitareuna rivalutazione del materiale probatorio- è censurabile incassazione, sul piano dell’apprezzamento di tale materiale,esclusivamente l’illegittima utilizzazione, da parte dell’autoritàgiudiziaria di merito, di prove inesistenti e, cioè, di prove nonsolo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (untestimone che non sia mai stato addotto o sentito, undocumento che non sia mai stato depositato agli atti delprocesso, ecc.), ma anche di prove che, pur riferendosi a fontiche appartengono al processo (uno specifico documentoritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso,ecc.), diano corpo all’elaborazione di contenuti informativi chea tali fonti in nessun modo siano riconducibili, neanche in viaindiretta o mediata, nella loro più larga estensionerappresentativa: deve trattarsi, dunque, di informazioniprobatorie delle quali risulti preclusa qualsivoglia possibile oimmaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi diprova ai quali il giudice di merito abbia -viceversa- intesoriferirle (cfr. Cass. n. 13918/22).11.4.

Peraltro, la decisione assunta con la sentenzaimpugnata, incentrata sull’accertata insussistenza di aziendesuscettibili di cessione, è sostanzialmente conforme a quelladella [OSCURATO:PERSONA] di Roma, venendo inrilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, dicui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cuicontenuto è stato riprodotto, con la recente riformaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma,c.p.c., che commina la sanzione processualedell’inammissibilità della ragione di doglianza costituitadall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio siaquando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, sia quando le duedecisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomentiulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).12.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.13.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, non avendo svolto attività difensiva la parte vittoriosa.14.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, CAPPARUCCIGABRIELLA, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andreoli, come in atti domiciliate,RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RESISTENTEavverso la sentenza n. 2359/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 10aprile 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha rigettato l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., GabriellaCapparucci e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.5448/22 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, conla quale era stato respinto il ricorso delle contribuenti avversol’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registron. 2021/ORA00001, emesso in relazione all’atto di costituzionedella -allora- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e diconferimento di aziende, che, secondo l’amministrazionefinanziaria, celava, in virtù di una condotta integrante un abusodel diritto, un mero trasferimento di immobili, destinato ascontare l’imposta proporzionale sul loro valore e non quellafissa prevista per il conferimento di aziende.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. eGabriella Capparucci hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio,specificando, tuttavia, di farlo, ai sensi dell’art. 370, primocomma, c.p.c., ai soli fini dell’eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno prospettato la violazionedell’art. 2555 c.c., in quanto la decisione era stata assunta inforza di una nozione di azienda non coincidente con quellacodicistica, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026Grado del Lazio reputato dimostrata l’inesistenza delle aziendeconferite “sulla base di elementi dedotti in maniera apodittica,generica, priva di qualsivoglia riscontro probatorio e,comunque, del tutto inidonea a dimostrare la pretesainsussistenza delle stesse”. I giudici di secondo grado, infatti,avevano sostenuto che “le aziende coinvolte” non esistessero“come tali”, essendo l’atto di cessione “una sorta di artificioposto in essere all’esclusivo fine di ottenere vantaggi fiscaliindebiti”, come poteva desumersi dai seguenti elementi: lepartite IVA 14718561005 e 14718551006 delle societàconferenti, o meglio, delle persone fisiche conferenti,risultavano entrambe attive dal 1° marzo 2018, con cessazioneil 31 dicembre 2018; non era stata presentata la dichiarazioneIVA per l’anno 2018 e, cioè, per i presunti tre mesi di attivitàche le conferenti avrebbero svolto; aveva dato esito negativola ricerca svolta via internet circa l’effettività dell’attivitàricettiva delle aziende conferite, [OSCURATO:PERSONA] diCapparucci Gabriella, [OSCURATO:PERSONA] e Porticatri diGiovanna Dettori; non era stato dato alcun riscontro allarichiesta di chiarimenti formulata dall’ufficio ai sensi dell’art.10-bis, comma 6, legge n. 212 del 2000; non era ravvisabilealcuna sostanza economica nell’operazione, posta in essere afini esclusivamente elusivi. Questi elementi, però, avevano“natura collaterale o accessoria” o erano inerenti alla“posizione fiscale” delle persone fisiche che avevano effettuatoil conferimento o, ancora, ad “eventuali attività di marketing online”, che nulla dicevano riguardo alla sussistenza di un vero eproprio assetto aziendale, che presupponeva un complesso dibeni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività diimpresa, non necessariamente in termini di attualità. La corteNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026regionale laziale, invero, si era concentrata proprio su questodato, attinente alla “attualità” dell’attività, in realtà del tuttoinconferente, omettendo di valutare se i beni fossero o meno“organizzati” ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa, comeavevano ampiamente dimostrato, giacché proprio con i benioggetto della cessione tale attività era stata esercitata neglianni antecedenti al conferimento, riprendendo, dopo di esso,secondo le stesse modalità.3. Il motivo è infondato.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, infatti, lungi dal ricondurre la nozione di aziendaall’attualità dell’esercizio dell’attività di impresa, si è limitata adevidenziare l’inesistenza, al momento della cessione, di vere eproprie aziende, avendo avuto ad oggetto -tale cessione-solamente una pluralità di immobili (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 2 e 3, in cui, sulla scorta diargomentazioni sostanzialmente collimanti con quelle sottese aldecisum di primo grado, è stato evidenziato come gli elementiacquisiti dessero conto dell’inesistenza, in epoca antecedentee, soprattutto, coeva all’atto di cessione, di vere e proprieaziende, suscettibili, quindi, di conferimento). E ciò nonmancando di sottolineare -e richiamando, all’uopo, alcuniprecedenti giurisprudenziali- come, al fine di intravedereun’azienda, fosse necessaria la sussistenza -non emersa nelcaso di specie- di “un insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d’impresa di per sé idoneo aconsentire l’inizio o la continuazione di quella determinataIn tal modo, la corte di merito, proprio in ossequio ai principienucleabili dall’art. 2555 c.c., ha ritenuto che l’atto di cessione,Numero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026non essendo ravvisabile un complesso di beni finalizzatoall’esercizio dell’attività di impresa, avesse riguardato singoliimmobili, non avvinti da quel vincolo finalistico, che sarebbedovuto necessariamente sussistere al momento delconferimento, come è possibile evincere proprio dalle parole“deve mantenere”, sulle quali hanno a lungo indugiato, asuffragio dei loro assunti, le ricorrenti, che si riferisconoinequivocabilmente, però, alla locuzione -rinvenibileimmediatamente prima- “insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d’impresa” e non certo all’attualitàdi tale esercizio.3.2. Non è possibile, d’altro canto, in forza della deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, sollecitare ilgiudice di legittimità -come pure sembrano fare le ricorrenti inalcuni passaggi del motivo in esame- ad una rivalutazione deifatti storici già presi in considerazione in sede di merito,giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo gradodi giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia dellasentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come unrimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o ivizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). Con la proposizione delricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentodi fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026giuridica, la valutazione e l’esame effettuati dalle cortiterritoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).Il giudice di merito, oltre tutto, è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengapiù attendibili, né gli è richiesto di dare conto, nellamotivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga -in maniera concisa, malogicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tuttigli argomenti, le tesi ed i rilievi che, sebbene nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter logico-giuridico che la sorregge (cfr.3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).4. Con il secondo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., hanno denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c.,dell’art. 36, secondo comma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio utilizzato“argomenti illogici e contraddittori”, in quanto, “nel motivare lapropria decisione sull’esistenza di un’attività di impresa almomento della cessione”, aveva richiamato, per un verso, laNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026nozione di azienda e, per altro verso, la natura non attualedell’esercizio dell’attività di impresa.5. Il motivo è infondato.5.1. E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, attinente all’esistenzadella motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,poiché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).5.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannodato conto del convincimento maturato -e trasfuso nel dictumgiudiziale- sicuramente al di sopra del succitato “minimocostituzionale”, né è ravvisabile l’illogicità o la contraddittorietàdella quale si sono dolute le ricorrenti, in quanto -come si èavuto già modo di dire in relazione al precedente motivo- lacorte di merito non ha sostenuto che, al fine di intravedere unassetto aziendale, fosse indispensabile il presuppostodell’esercizio attuale dell’attività di impresa, ma solamente che,tenuto conto degli elementi complessivamente acquisiti, nonfosse emersa la sussistenza di alcuna azienda, da intendere -vale la pena di ribadirlo ancora una volta- quale “insiemeorganicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività diimpresa”.6. Con il terzo motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno dedotto la violazionedell’art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, legge n. 212 del 2000, nonchédell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 41 Cost., non essendoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026possibile ravvisare -contrariamente a quanto ritenutodall’autorità giudiziaria di prossimità- alcuna irragionevolemanipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici,rispetto alle normali logiche di mercato, finalizzate all’elusione,e, quindi, alcun abuso del diritto nell’operazione posta inessere, atteso che, nel mese di maggio del 2018, erano stateconferite, attraverso l’atto assoggettato ad imposizione,aziende già operanti da circa tre anni, che erano tornate attivesolo due mesi dopo, nel mese di luglio del 2018 e, cioè, entro iltempo strettamente necessario per riorganizzarne la gestione(che poi si era concretata nell’affitto ad un soggetto terzo, chene aveva continuato lo sfruttamento commerciale fino a tuttol’anno 2022). E ciò fermo restando che non era emersa alcunaprova del preteso abuso del diritto, essendosil’amministrazione finanziaria limitata ad incentrare le sue tesisu profili fiscali e di marketing on line non attinentiall’organizzazione dei beni ai fini dell’esercizio dell’attività diimpresa, vieppiù considerando che costituiva un diritto delleconferenti decidere “di gestire le aziende in forma societaria(abbandonando quindi le proprie partita IVA personali), disospenderne temporaneamente lo sfruttamento economico finoall’acquisto del precedente avviamento commerciale e divariarne le denominazioni (abbandonando le proprie nuoveS.C.I.A. e procedendo a volturare le precedenti, così dasfruttare le denominazioni originarie delle aziende e trovarsigià ben inserite nel mercato)”.7. Il motivo è infondato.7.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, infatti, ha ritenuto, sulla scorta di un accertamento difatto non sindacabile in questa sede, che, al momento dell’attoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026di conferimento, non esistessero delle vere e proprie aziende,suscettibili, quindi, di conferimento, avendo avuto ad oggetto -l’atto di cessione- una mera pluralità di immobili, e,conseguentemente, che, avendo le parti fatto risultare,nell’atto sottoposto a tassazione, una situazione fattuale noncorrispondente alla realtà, avessero dato corpo ad un abuso deldiritto, perché gli schemi negoziali utilizzati, preordinati adaltre finalità, erano stati alterati o manipolati per ottenererisultati fiscali indebiti (non essendoci stato, appunto, alcunconferimento di aziende, in virtù di un’operazione destinata adissimulare un mero trasferimento di immobili, assoggettabilead imposta in misura proporzionale e non in misura fissa).E, decidendo in tal modo, i giudici di secondo grado,diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, non hannoviolato o falsamente applicato la legge, in quanto, prendendo lemosse dall’accertamento di fatto all’uopo posto in essere (e,cioè, dall’inesistenza di vere e proprie aziende suscettibili diconferimento), hanno opinato, in linea con i principi evincibiliproprio dalle norme asseritamente violate o falsamenteapplicate, che la rappresentazione di una realtà non veridica,con la conseguente fruizione di un vantaggio fiscale nondovuto, in forza di un’operazione priva di reale sostanza,destinata a celare un mero trasferimento di immobili, fosseinequivocabilmente sussumibile nell’ambito dell’abuso deldiritto (cfr., in ordine alla nozione di abuso del diritto edall’evoluzione che ha avuto, nella giurisprudenza di legittimità,anche in relazione ai principi espressi da quella unionale, Cass.n. 27158/21).7.2. Peraltro, le ricorrenti, con il motivo in esame, non hannorevocato in dubbio -meno che mai in termini compiuti edNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026esaurienti- la “sussumibilità” della cessione di una pluralità diimmobili, in forza di un -solamente apparente- conferimento diaziende, nel novero dei casi in cui è configurabile un’ipotesi diabuso del diritto, ma si sono limitate a sostenere l’impossibilitàdi predicarne la sussistenza per aver avuto ad oggetto l’atto dicessione non già singoli immobili, ma vere e proprie aziende,contrariamente a quanto accertato, in facto, dai giudici delmerito.8. Con il quarto motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., hanno allegato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 10-bis, commi 6 e 7, legge n. 212del 2000, per aver omesso la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio di dichiarare l’inefficacia dell’attoimpugnato sotto il profilo della nullità derivante dalla mancatacomunicazione prevista obbligatoriamente dalla legge.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente con ildecisum e la motivazione che ne costituisce il fondamento,perché nella sentenza impugnata -ma altrettanto è a dirsi conriferimento a quella di prime cure- è specificato -in virtù,ancora una volta, di un accertamento di fatto non sindacabilein questa sede- che la comunicazione era stata fatta, anzi,l’omessa risposta alla richiesta di chiarimenti inviatadall’amministrazione finanziaria è stata considerata una delleragioni indicative della natura elusiva della condotta perpetratadalle contribuenti.9.2. E ciò senza considerare che -secondo quanto èspecificato nel ricorso ed è possibile evincere dalla lettura degliin primo grado, con i motivi di impugnazione, ma solo con unaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026memoria illustrativa, in termini, peraltro, assolutamente vaghie generici (cfr. la memoria illustrativa dell’11 aprile 2022, apag. 7).10. Con il quinto motivo le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., hanno stigmatizzato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalcontrasto insanabile tra la pretesa inesistenza delle aziende ele numerose prove documentali che dimostravanoinoppugnabilmente che esse fossero sul mercato sia prima, cheimmediatamente dopo il conferimento (anche se con unadiversa denominazione), vieppiù tenendo a mente che, inseguito al conferimento, “la integrazione di beni nelle treaziende” si era limitata “esclusivamente a stigliature per unimporto di euro 5.000,00”, con ciò potendosi escludere che lestesse, “al momento del conferimento, fossero costituite da soliimmobili”.11. Il motivo è infondato.11.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4,c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essoNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia statoofferto al contraddittorio delle parti, da intendersi come unvero e proprio accadimento naturalistico, poiché costituisceun fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensidell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivoo estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione,perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, quindi, unfatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo unamera argomentazione o una deduzione difensiva, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatoriacquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato preso inconsiderazione dal giudicante (cfr. Cass. n. 6979/25).11.2. Nel caso di specie, la questione relativa all’esistenza omeno delle aziende, oggetto di conferimento, è stataesaminata dalla corte regionale laziale, per cui non è possibileNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026discettare nemmeno astrattamente di omesso esame di unfatto, bensì di accertamento di un fatto.11.3. Non è superfluo rammentare, inoltre, che -fermorestando quanto si è detto nelle pagine che precedono riguardoall’inammissibilità di un motivo di ricorso che miri a sollecitareuna rivalutazione del materiale probatorio- è censurabile incassazione, sul piano dell’apprezzamento di tale materiale,esclusivamente l’illegittima utilizzazione, da parte dell’autoritàgiudiziaria di merito, di prove inesistenti e, cioè, di prove nonsolo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (untestimone che non sia mai stato addotto o sentito, undocumento che non sia mai stato depositato agli atti delprocesso, ecc.), ma anche di prove che, pur riferendosi a fontiche appartengono al processo (uno specifico documentoritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso,ecc.), diano corpo all’elaborazione di contenuti informativi chea tali fonti in nessun modo siano riconducibili, neanche in viaindiretta o mediata, nella loro più larga estensionerappresentativa: deve trattarsi, dunque, di informazioniprobatorie delle quali risulti preclusa qualsivoglia possibile oimmaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi diprova ai quali il giudice di merito abbia -viceversa- intesoriferirle (cfr. Cass. n. 13918/22).11.4. Peraltro, la decisione assunta con la sentenzaimpugnata, incentrata sull’accertata insussistenza di aziendesuscettibili di cessione, è sostanzialmente conforme a quelladella [OSCURATO:PERSONA] di Roma, venendo inrilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, dicui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cuicontenuto è stato riprodotto, con la recente riformaNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma,c.p.c., che commina la sanzione processualedell’inammissibilità della ragione di doglianza costituitadall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio siaquando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, sia quando le duedecisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomentiulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.13. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, non avendo svolto attività difensiva la parte vittoriosa.14. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 24571/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13230/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13230/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris