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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 34410/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18151/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a rls, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Savorelli 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3021/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] è proprietario di un terreno sito in Granarolo dell'Emilia (BO), ed ha ricevuto una proposta irrevocabile di affitto da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a rl.

Il proponente, ritenuto concluso il contratto, ha preso possesso, per conto della Agriland, del terreno in questione. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che invece il contratto non si è mai perfezionato, ha agito verso la società Agriland, per cui conto operava il Biasin, ed ha sostenuto che entrambi avevano occupato il terreno abusivamente, proprio perché alcun accordo era stato concluso, e che dunque erano tenuti a restituirlo, oltre che a risarcire i danni. 2.- La società si è costituita in giudizio ed ha replicato che invece il contratto si era validamente perfezionato, stante l'accettazione della proposta da parte del Gasparri. 3.-Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, non ravvisando nello scambio di dichiarazioni tra le parti una espressa o tacita accettazione della proposta, ed escludendo che il contratto, che le parti avevano previsto come in deroga, potesse essersi validamente concluso verbalmente.

Questa decisione è stata integralmente, e con analoghi argomenti, confermata in appello. 4.- Ora la società Agriland ricorre per Cassazione con due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] si oppone con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla questione della efficace accettazione della proposta e dunque della conclusione del contratto.

Secondo la ricorrente, il proprietario, ricevuta la proposta di affitto, l'avrebbe accettata scrivendo in calce la dicitura "per ricevuta".I giudici di merito invece hanno escluso che una tale espressione potesse costituire accettazione del contratto, ma, secondo la ricorrente, lo hanno fatto immotivatamente, ossia senza rendere adeguatamente conto di questa esclusione.

Inoltre, vi sarebbe contraddizione tra l'affermazione secondo cui il contratto non si è validamente perfezionato e quella per cui le parti avevano concordato che lo avrebbero concluso alla presenza delle organizzazioni sindacali. 6.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 41

I. 203 / 1982.

La tesi della ricorrente è che il contratto di affitto si è concluso verbalmente, a fronte di quanto si assume nella decisione impugnata, ove si arriva a negare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo sul presupposto che è necessaria la forma scritta.

Invece, secondo la ricorrente, l'articolo 41 può intendersi come norma che prevede la libertà della forma sia per i contratti ultranovennali che per quelli di durata inferiore, come nel caso presente.

Altrimenti suonerebbe illogico che sia libera la forma per una durata maggiore e vincolata per una minore.

Con la conseguenza che, se anche fosse da escludersi che il contratto si è concluso per iscritto, deve ammettersi che lo è stato verbalmente. 7.-1 due motivi hanno implicazioni comuni e possono trattarsi insieme.

Essi sono infondati. 8.-Va premesso che la società ricorrente, che pure invoca la conclusione del contratto, non allega né riproduce il contenuto degli atti- proposta ed accettazione- da cui dovrebbe ricavarsi che il contratto è, per l'appunto, concluso.

Con la conseguenza che è impossibile verificare se l'interpretazione fornita dalla corte di merito è corretta o meno.

Tuttavia, gli atti in questione sono stati resi disponibili dal controricorrente, ed in parte il loro tenore risulta dalla sentenza impugnata. 8.1.- Ulteriore premessa da fare è che l'attività con cui il giudice di merito stabilisce se il contratto si è concluso, non è mera interpretazione della volontà delle parti, come tale insuscettibile di sindacato per Cassazione, se non per vizio (1,-)---‘ 3 di motivazione, ma è attività di qualificazione dell'atto poiché mira a stabilire se le rispettive volontà corrispondono agli schemi legali, ossia integrano una proposta, da un lato, ed una accettazione, dall'altro, e se dunque la loro espressione corrisponde allo schema legale di perfezionamento del contratto. 8.2.- Quanto al difetto di motivazione, è nota la regola per cui esso presuppone che non si riesca ad individuare le ragioni della decisione, che invece nella specie sono chiare: la dichiarazione di volontà del Gasparri non costituisce accettazione, in quanto egli ha solo accettato di concludere, successivamente /un contratto con l'assistenza dei sindacati.

Né v'è alcuna contraddizione tra dire che quella dichiarazione non è accettazione della proposta, e che dunque il contratto non si è concluso, e dire che invece quella dichiarazione vale come intento di concludere successivamente il contratto: che, anzi, l'una cosa implica l'altra. 8.3.- Ciò detto, la qualificazione fornita dalla Corte di merito si dimostra corretta.

Risulta che il Biasin ha manifestato al Gasparri una proposta irrevocabile di contratto agrario in deroga alla legge 203 del 1982, deroga consentita dall'articolo 45 della medesima legge, purché stipulato con l'assistenza delle organizzazioni di categoria.

In quella proposta, il Biasin dichiara di essere rappresentante "della parte affittuaria", che non è espressamente indicata.

Il proprietario, ricevuta la proposta, ha convocato gli altri comproprietari, ed ha comunicato che anche costoro erano d'accordo, e che dunque si poteva procedere alla stipula.

Precisamente, il destinatario della proposta scrive che gli altri comproprietari hanno dato parere positivo e che dunque si attende di sapere dal proponente a chi sarà intestato il contratto e quale la data della stipula.

Come è evidente, l'accettazione della proposta non poteva essere iniziativa del solo controricorrente, che era uno dei comproprietari del bene, ma non l'unico, con la conseguenza che, quale sia stata la dichiarazione di cosiddetta accettazione per ricevuta della proposta (di cui peraltro non si conosce il contenuto, e che i giudici di merito ritengono rilevante al solo fine di stabilire il dies a quo della irrevocabilità della proposta), essa non poteva comunque costituire valida accettazione, mancando quella degli altri comproprietari.Correttamente dunque, la corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni delle parti non corrispondono al procedimento legale di conclusione del contratto, in quanto la risposta del proprietario non è di accettazione della proposta - la quale peraltro come si è visto non era di per sé idonea, anche ad essere accettata cosi come era- a far concludere il contratto in quanto, da un lato, il Biasin interveniva quale rappresentante di parte non indicata, e dall'altro lato, occorreva l'intervento delle organizzazioni di categoria.

In sostanza, mentre, per un verso, quella proposta non era idonea a far concludere un contratto, anche ove accettata senza riserve, per altro verso, una accettazione efficace non v'è mai stata, posto che, raccolto il parere dell'altro proprietario, il destinatario della proposta ha preteso di conoscere il rappresentato, ossia chi avrebbe avuto il godimento del bene, ed ha altresì chiesto di conoscere la data della stipula, dichiarazioni incompatibili con la volontà di accettare la proposta senza avere altre dichiarazioni da fare.

Ora, questa ricostruzione rende infondato anche il secondo argomento.

Il quale lo è già di suo, nel senso che pretende di applicare l'articolo 41 ( forma libera dei contratti standard) ad una fattispecie diversa: applicazione che sarebbe suggerita dalla necessità che intervengano le organizzazioni di categoria: fattispecie relativa ad un contratto che è, per l'appunto, in deroga a quello previsto dall'articolo 42, e che proprio perché in deroga lo è anche quanto alla forma.

Ma, al di là di ciò, non si vede perché se una volontà, messa per iscritto, non è idonea a perfezionare un contratto, in quanto non diretta a quello scopo, debba invece esserlo nella sua forma non scritta, ossia debba produrre quel medesimo effetto in quanto comportamento concludente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 3200,00 euro, di cui 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18151/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a rls, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Savorelli 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3021/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] è proprietario di un terreno sito in Granarolo dell'Emilia (BO), ed ha ricevuto una proposta irrevocabile di affitto da parte di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a rl. Il proponente, ritenuto concluso il contratto, ha preso possesso, per conto della Agriland, del terreno in questione. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che invece il contratto non si è mai perfezionato, ha agito verso la società Agriland, per cui conto operava il Biasin, ed ha sostenuto che entrambi avevano occupato il terreno abusivamente, proprio perché alcun accordo era stato concluso, e che dunque erano tenuti a restituirlo, oltre che a risarcire i danni. 2.- La società si è costituita in giudizio ed ha replicato che invece il contratto si era validamente perfezionato, stante l'accettazione della proposta da parte del Gasparri. 3.-Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, non ravvisando nello scambio di dichiarazioni tra le parti una espressa o tacita accettazione della proposta, ed escludendo che il contratto, che le parti avevano previsto come in deroga, potesse essersi validamente concluso verbalmente. Questa decisione è stata integralmente, e con analoghi argomenti, confermata in appello. 4.- Ora la società Agriland ricorre per Cassazione con due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] si oppone con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla questione della efficace accettazione della proposta e dunque della conclusione del contratto. Secondo la ricorrente, il proprietario, ricevuta la proposta di affitto, l'avrebbe accettata scrivendo in calce la dicitura "per ricevuta".I giudici di merito invece hanno escluso che una tale espressione potesse costituire accettazione del contratto, ma, secondo la ricorrente, lo hanno fatto immotivatamente, ossia senza rendere adeguatamente conto di questa esclusione. Inoltre, vi sarebbe contraddizione tra l'affermazione secondo cui il contratto non si è validamente perfezionato e quella per cui le parti avevano concordato che lo avrebbero concluso alla presenza delle organizzazioni sindacali. 6.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 41 I. 203 / 1982. La tesi della ricorrente è che il contratto di affitto si è concluso verbalmente, a fronte di quanto si assume nella decisione impugnata, ove si arriva a negare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo sul presupposto che è necessaria la forma scritta. Invece, secondo la ricorrente, l'articolo 41 può intendersi come norma che prevede la libertà della forma sia per i contratti ultranovennali che per quelli di durata inferiore, come nel caso presente. Altrimenti suonerebbe illogico che sia libera la forma per una durata maggiore e vincolata per una minore. Con la conseguenza che, se anche fosse da escludersi che il contratto si è concluso per iscritto, deve ammettersi che lo è stato verbalmente. 7.-1 due motivi hanno implicazioni comuni e possono trattarsi insieme. Essi sono infondati. 8.-Va premesso che la società ricorrente, che pure invoca la conclusione del contratto, non allega né riproduce il contenuto degli atti- proposta ed accettazione- da cui dovrebbe ricavarsi che il contratto è, per l'appunto, concluso. Con la conseguenza che è impossibile verificare se l'interpretazione fornita dalla corte di merito è corretta o meno. Tuttavia, gli atti in questione sono stati resi disponibili dal controricorrente, ed in parte il loro tenore risulta dalla sentenza impugnata. 8.1.- Ulteriore premessa da fare è che l'attività con cui il giudice di merito stabilisce se il contratto si è concluso, non è mera interpretazione della volontà delle parti, come tale insuscettibile di sindacato per Cassazione, se non per vizio (1,-)---‘ 3 di motivazione, ma è attività di qualificazione dell'atto poiché mira a stabilire se le rispettive volontà corrispondono agli schemi legali, ossia integrano una proposta, da un lato, ed una accettazione, dall'altro, e se dunque la loro espressione corrisponde allo schema legale di perfezionamento del contratto. 8.2.- Quanto al difetto di motivazione, è nota la regola per cui esso presuppone che non si riesca ad individuare le ragioni della decisione, che invece nella specie sono chiare: la dichiarazione di volontà del Gasparri non costituisce accettazione, in quanto egli ha solo accettato di concludere, successivamente /un contratto con l'assistenza dei sindacati. Né v'è alcuna contraddizione tra dire che quella dichiarazione non è accettazione della proposta, e che dunque il contratto non si è concluso, e dire che invece quella dichiarazione vale come intento di concludere successivamente il contratto: che, anzi, l'una cosa implica l'altra. 8.3.- Ciò detto, la qualificazione fornita dalla Corte di merito si dimostra corretta. Risulta che il Biasin ha manifestato al Gasparri una proposta irrevocabile di contratto agrario in deroga alla legge 203 del 1982, deroga consentita dall'articolo 45 della medesima legge, purché stipulato con l'assistenza delle organizzazioni di categoria. In quella proposta, il Biasin dichiara di essere rappresentante "della parte affittuaria", che non è espressamente indicata. Il proprietario, ricevuta la proposta, ha convocato gli altri comproprietari, ed ha comunicato che anche costoro erano d'accordo, e che dunque si poteva procedere alla stipula. Precisamente, il destinatario della proposta scrive che gli altri comproprietari hanno dato parere positivo e che dunque si attende di sapere dal proponente a chi sarà intestato il contratto e quale la data della stipula. Come è evidente, l'accettazione della proposta non poteva essere iniziativa del solo controricorrente, che era uno dei comproprietari del bene, ma non l'unico, con la conseguenza che, quale sia stata la dichiarazione di cosiddetta accettazione per ricevuta della proposta (di cui peraltro non si conosce il contenuto, e che i giudici di merito ritengono rilevante al solo fine di stabilire il dies a quo della irrevocabilità della proposta), essa non poteva comunque costituire valida accettazione, mancando quella degli altri comproprietari.Correttamente dunque, la corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni delle parti non corrispondono al procedimento legale di conclusione del contratto, in quanto la risposta del proprietario non è di accettazione della proposta - la quale peraltro come si è visto non era di per sé idonea, anche ad essere accettata cosi come era- a far concludere il contratto in quanto, da un lato, il Biasin interveniva quale rappresentante di parte non indicata, e dall'altro lato, occorreva l'intervento delle organizzazioni di categoria. In sostanza, mentre, per un verso, quella proposta non era idonea a far concludere un contratto, anche ove accettata senza riserve, per altro verso, una accettazione efficace non v'è mai stata, posto che, raccolto il parere dell'altro proprietario, il destinatario della proposta ha preteso di conoscere il rappresentato, ossia chi avrebbe avuto il godimento del bene, ed ha altresì chiesto di conoscere la data della stipula, dichiarazioni incompatibili con la volontà di accettare la proposta senza avere altre dichiarazioni da fare. Ora, questa ricostruzione rende infondato anche il secondo argomento. Il quale lo è già di suo, nel senso che pretende di applicare l'articolo 41 ( forma libera dei contratti standard) ad una fattispecie diversa: applicazione che sarebbe suggerita dalla necessità che intervengano le organizzazioni di categoria: fattispecie relativa ad un contratto che è, per l'appunto, in deroga a quello previsto dall'articolo 42, e che proprio perché in deroga lo è anche quanto alla forma. Ma, al di là di ciò, non si vede perché se una volontà, messa per iscritto, non è idonea a perfezionare un contratto, in quanto non diretta a quello scopo, debba invece esserlo nella sua forma non scritta, ossia debba produrre quel medesimo effetto in quanto comportamento concludente. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 3200,00 euro, di cui 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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