CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134 in Roma; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 157, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.10.2013; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Ires, Iva, Irap 2006 - Operazioni commerciali inesistenti - Oneri probatori - Motivazione apparente della sentenza. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:SOCIETA], dedita al commercio di materiali ferrosi, l’avviso di accertamento n. T9503C602275/2011, avente ad oggetto i tributi dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap, con riferimento all’anno 2006, contestando “violazioni in ordine alla utilizzazione ed alla emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (meccanismo della c.d. frode carosello)” (sent. CTR, p. 1), nell’ambito dei rapporti di fornitura intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 2). 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando tra l’altro, per quanto ancora d’interesse, la decadenza dell’Ufficio dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria e l’infondatezza dell’atto impositivo. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR riformava la decisione assunta dalla CTP e, ritenendo provata la fittizietàdelle operazioni contestate, specie in considerazione del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, accoglieva il ricorso dell’Ente impositore e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. La società ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, affidandosi a quattro motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La ricorrente ha pure depositato memoria, proponendo anche contestazioni in materia di sanzioni, nonché istanza di sollecita trattazione del giudizio, che è stata accolta compatibilmente con le esigenze del ruolo. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in materia di distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario, nonché dell’art. 17 della VI Direttiva CEE, per non avere la CTR rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento in conseguenza della sua motivazione per relationem, con riferimento ad atti che operano a loro volta riferimento ad altri documenti, relativi a terzi, però mai prodotti dall’Amministrazione finanziaria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in cui è incorsa la CTR, con particolare riferimento alla ipotizzata natura di impresa ‘cartiera’ e comunque inattiva della [OSCURATO:PERSONA], all’inesistenza di ogni prova della consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] dell’attività evasiva svolta dal partner commerciale e di partecipare ad una frode fiscale, alla effettiva esecuzione del trasporto delle merci commerciate, nonché all’erroneo calcolo della percentuale di ricarico stimata dall’Amministrazione finanziaria. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società torna a censurare la nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla proposta critica relativa alla violazione del principio di capacità contributiva e del principio che pone il divieto di doppia imposizione, con particolare riferimento al tributo dell’Iva. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente lamenta la mera apparenza della motivazione adottata dalla CTR, che si limita ad operare riferimento al PVC, all’avviso di accertamento ed all’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ed il tutto si risolve nell’adozione di una clausola di stile, perché la CTR non esprime la propria valutazione sui fatti di causa. 5. Occorre premettere che la contribuente ha illustrato, nello svolgimento dei suoi motivi di ricorso, quando e come, nel corso dei gradi di merito del giudizio, ha proposto le proprie contestazioni, ed i mezzi di impugnazione risultano pertanto ammissibili. 6. Sembra opportuno prendere le mosse dalla più generale contestazione di nullità della sentenza adottata dalla CTR, proposta dalla società con il quarto motivo di ricorso, in conseguenza della mera apparenza della motivazione, anche in quanto contestazione potenzialmente idonea a comportare la definizione del giudizio. 6.1. La CTR innanzitutto ricorda che “ove l’amministrazione fnanziaria contesti l’indebita detrazione di fatture in quanto afferenti ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità dell’operazione”. Quindi il giudice dell’appello spiega che “come può evincersi dal processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Seregno, dalla parte motiva dell’avviso di accertamento, nonché dalle articolate argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell’ufficio, la fittizietà delle operazioni risulta ampiamente provata dall’esistenza di presunzioni, gravi precise e concordanti circa il meccanismo di frode posto in essere”. A seguire il giudice dell’appello aggiunge che la contribuente non ha fornito “alcun convincente e risolutivo elemento probatorio idoneo a dimostrare la propria estraneità alla frode” (sent. CTR, p. 2). 7. La motivazione adottata dalla CTR, effettivamente, nulla illustra della valutazione propria compiuta dal giudice dell’appello. Sono richiamati atti di causa, ma non è spiegato quali parti di essi siano rilevanti, e perché. Afferma, il giudice di secondo grado, che la fittizietà delle operazioni, che però non ha cura di indicare quali siano, risulta provata mediante presunzioni gravi precise e concordanti, ma neppure indica in che cosa consistano. Opera riferimento, la CTR, ad un meccanismo di frode, di cui però neppure delinea i caratteri essenziali. Sostiene che gli elementi addotti dalla contribuente non siano idonei ad assicurare la prova contraria, ma il giudice dell’appello non chiarisce quali elementi abbia esaminato, e perché li abbia giudicati inidonei. 7.1. Delle tante problematiche proposte dalla contribuente, della contestazione relativa all’illegittimità dell’avviso di accertamento perché motivato su atti non prodotti (motivo primo), della censura attinente all’omesso esame delle questioni illustrate al secondo motivo di ricorso, della critica relativa alla violazione del principio di capacità contributiva e del principio di doppia imposizione, non si riscontrano valutazioni da parte del giudice dell’appello. 8. La motivazione adottata dalla CTR risulta pertanto meramente apparente, e le censure proposte dalla contribuente devono essere accolte, conseguendone la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. Gli ulteriori strumenti di impugnazione rimangono assorbiti. 8.1. Le contestazioni in materia di riduzione dell’importo delle sanzioni, proposte dalla contribuente mediante la sua memoria, con la quale domanda applicarsi il più favorevole regime introdotto da normativa sopravvenuta, rimangono assorbite, e potranno essere esaminate dal giudice del rinvio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudiz