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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03220/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto, con ulteriori argomentazioni, che il ricorso sia dichiarato ammissibile e quindi accolto.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che i reati associativi che vengono in considerazione erano sodalizi diversi per compagine sociale e per oggetto.

Ha quindi evidenziato l'assenza in atti di elementi che possano indurre a ritenere che la costituzione della nuova associazione fu il risultato di un disegno criminoso originariamente delineato.

Il ricorrente, di contro, ha opposto considerazioni che non prospettano in modo significativo manifeste illogicità, carenze o contraddizioni argomentative, e meno che mai violazioni di legge.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il con iglie e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto, con ulteriori argomentazioni, che il ricorso sia dichiarato ammissibile e quindi accolto. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che i reati associativi che vengono in considerazione erano sodalizi diversi per compagine sociale e per oggetto. Ha quindi evidenziato l'assenza in atti di elementi che possano indurre a ritenere che la costituzione della nuova associazione fu il risultato di un disegno criminoso originariamente delineato. Il ricorrente, di contro, ha opposto considerazioni che non prospettano in modo significativo manifeste illogicità, carenze o contraddizioni argomentative, e meno che mai violazioni di legge. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con iglie e estensor
Sentenza Cassazione n. 03220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris