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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08514/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2928 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore INTIMATO avverso il decreto n. 1614 - 2.4/9.6.2020 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Lto's--1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato il 26.4.2019 alla Corte d'Appello di Bari la "Karal" s.r.l. si doleva per l'irragionevole durata del primo grado del giudizio promosso nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito - in prime cure - con sentenza del Tribunale di Bari del 23.2.2016, giudizio proseguito, nella contumacia di essa ricorrente, in grado d'appello e poi estintosi per inattività delle parti.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto dei 15/22.10.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di equo indennizzo, oltre spese.

3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

Resisteva la "Karal" s.r.l.

4. Con decreto n. 1614/2020 la Corte di Bari accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ingiunzione e condannava l'opposta alle spese di lite.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Karal" s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza dei motivi tutti di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 2° co. sexies, della legge n. 89/2001, la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. e dell'art. 310, 2° co., cod. proc. civ., il travisamento dei fatti, l'erronea supposizione di fatto e l'apparenza della motivazione.

Deduce che la disciplina legislativa non correla il diritto all'equo indennizzo alla sola evenienza in cui il giudizio "presupposto" si sia svolto in duplice grado; che il primo grado del giudizio "presupposto" ha avuto una durata di oltre 15 anni, sicché il diritto all'equo indennizzo era già maturato; che il secondo grado del giudizio "presupposto" ha avuto una durata ragionevole, sicché è del tutto ininfluente.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo, l'apparenza della motivazione.

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che le parti si erano attivate onde definire la lite in via transattiva; che la sentenza di primo grado aveva parzialmente accolto le sue istanze.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

Deduce che, se avesse proposto il ricorso per equa riparazione durante la pendenza del giudizio d'appello, avrebbe senz'altro conseguito la tutela indennitaria.

11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2, 2° co., della legge n. 89/2001 (come modificata dalla legge n. 208/2015) e degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U.

Deduce che innegabilmente ha atteso un tempo irragionevole per la definizione del giudizio "presupposto"; che il danno sofferto per l'irragionevole durata del giudizio "presupposto" non può considerarsi azzerato dal fatto che in grado d'appello il giudizio si è estinto per inattività delle parti.

12. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono da condividere.

Conseguentemente, i motivi tutti di ricorso - da esaminare congiuntamente, giacché i rilievi che la loro delibazione postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi - sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Bari ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

13. Ineccepibilmente la corte di merito ha reputato che la richiesta indennitaria non potesse essere circoscritta al solo primo grado del giudizio "presupposto" e che occorresse tener conto dell'intero sviluppo del giudizio "presupposto".

Invero, questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24.3.2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; cosicché non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (cfr. Cass. 13.6.2013, n. 14786; Cass. 11.9.2008, n. 23506).

Su tale scorta non hanno valenza le prospettazioni della ricorrente secondo cui "il processo di primo grado era durato oltre 15 anni, (...), potendosi prescindere da quanto accaduto in secondo grado" (così ricorso, pag. 9; cfr., analogamente, memoria, pag. 3), secondo cui "la <globalità> invocata dalla Corte barese è ininfluente" (così ricorso, pag. 10), secondo cui avrebbe conseguito l'equo indennizzo, qualora avesse agito pendente il giudizio d'appello.

14. Ineccepibilmente la corte di merito, in dipendenza della contumacia in grado d'appello della "Karal" e dell'estinzione del giudizio "presupposto" in seconde cure per inattività delle parti, ha reputato applicabile, ratione temporis, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio di cui alle lett. b) ("contumacia della parte') e c) ("estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti') del 2° co. sexies dell'art. 2 della legge n. 89/2001.

15. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

E' senza dubbio vero che questa Corte spiega che, in materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio "presupposto", per mancata riassunzione in esito all'interruzione per decesso della parte o del difensore, non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18333).

E tuttavia va rimarcato che la corte distrettuale ha puntualizzato che la "Karal" non aveva "neppure allegato circostanze da cui poter ricavare, anche presuntivamente, l'esistenza di un danno, né prova [poteva] essere ritenuta il semplice decorso di un tempo eccessivo, potendo dallo stesso, in ipotesi, aver il ricorrente ricavato vantaggi o utilità" (così decreto impugnato, pag. 3).

16. Ebbene nessuna delle censure veicolate dagli esperiti quattro motivi di ricorso attinge in modo specifico e puntuale la surriferita "ratio decidendi".

Segnatamente non ha rilievo dedurre che "il danno non patrimoniale (...) si presume fino a prova contraria" (così memoria, pag. 5); che, in dipendenza della durata del giudizio "presupposto" di primo grado, il diritto all'equo indennizzo era già maturato (cfr. ricorso, pag. 9; cfr., analogamente, memoria, pagg. 7 - 8); che l'inefficacia degli atti del giudizio d'appello non ha menomato l'efficacia della sentenza di primo grado (cfr. ricorso, pag. 11); che "le parti si sono adoperate ai fini di ricercare un accordo stragiudiziale transattivo al fine di far cessare il giudizio d'appello" (così ricorso, pag. 12); che, in quanto parte creditrice, nessun vantaggio gliene derivava dalla protrazione del giudizio "presupposto" (cfr. ricorso, pag. 13), che "non ha percepito alcun vantaggio - diretto e/o indiretto - dall'abnorme lungaggine del processo, ma è vero il contrario" (così, ricorso, pag. 16), deduzioni, quest'ultime due, all'evidenza, del tutto generiche.

E, ben vero, il difetto di correlazione alla "ratio decidendi" viepiù si prospetta, siccome questa Corte spiega che la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2020, n. 28378).17.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.

18. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2928 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore INTIMATO avverso il decreto n. 1614 - 2.4/9.6.2020 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Lto's--1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato il 26.4.2019 alla Corte d'Appello di Bari la "Karal" s.r.l. si doleva per l'irragionevole durata del primo grado del giudizio promosso nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito - in prime cure - con sentenza del Tribunale di Bari del 23.2.2016, giudizio proseguito, nella contumacia di essa ricorrente, in grado d'appello e poi estintosi per inattività delle parti. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto dei 15/22.10.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di equo indennizzo, oltre spese. 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione. Resisteva la "Karal" s.r.l. 4. Con decreto n. 1614/2020 la Corte di Bari accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ingiunzione e condannava l'opposta alle spese di lite. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Karal" s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza dei motivi tutti di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. La ricorrente ha depositato memoria. 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 2° co. sexies, della legge n. 89/2001, la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. e dell'art. 310, 2° co., cod. proc. civ., il travisamento dei fatti, l'erronea supposizione di fatto e l'apparenza della motivazione. Deduce che la disciplina legislativa non correla il diritto all'equo indennizzo alla sola evenienza in cui il giudizio "presupposto" si sia svolto in duplice grado; che il primo grado del giudizio "presupposto" ha avuto una durata di oltre 15 anni, sicché il diritto all'equo indennizzo era già maturato; che il secondo grado del giudizio "presupposto" ha avuto una durata ragionevole, sicché è del tutto ininfluente. 9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo, l'apparenza della motivazione. Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che le parti si erano attivate onde definire la lite in via transattiva; che la sentenza di primo grado aveva parzialmente accolto le sue istanze. 10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001. Deduce che, se avesse proposto il ricorso per equa riparazione durante la pendenza del giudizio d'appello, avrebbe senz'altro conseguito la tutela indennitaria. 11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2, 2° co., della legge n. 89/2001 (come modificata dalla legge n. 208/2015) e degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U. Deduce che innegabilmente ha atteso un tempo irragionevole per la definizione del giudizio "presupposto"; che il danno sofferto per l'irragionevole durata del giudizio "presupposto" non può considerarsi azzerato dal fatto che in grado d'appello il giudizio si è estinto per inattività delle parti. 12. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono da condividere. Conseguentemente, i motivi tutti di ricorso - da esaminare congiuntamente, giacché i rilievi che la loro delibazione postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi - sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Bari ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 13. Ineccepibilmente la corte di merito ha reputato che la richiesta indennitaria non potesse essere circoscritta al solo primo grado del giudizio "presupposto" e che occorresse tener conto dell'intero sviluppo del giudizio "presupposto". Invero, questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24.3.2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; cosicché non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (cfr. Cass. 13.6.2013, n. 14786; Cass. 11.9.2008, n. 23506). Su tale scorta non hanno valenza le prospettazioni della ricorrente secondo cui "il processo di primo grado era durato oltre 15 anni, (...), potendosi prescindere da quanto accaduto in secondo grado" (così ricorso, pag. 9; cfr., analogamente, memoria, pag. 3), secondo cui "la <globalità> invocata dalla Corte barese è ininfluente" (così ricorso, pag. 10), secondo cui avrebbe conseguito l'equo indennizzo, qualora avesse agito pendente il giudizio d'appello. 14. Ineccepibilmente la corte di merito, in dipendenza della contumacia in grado d'appello della "Karal" e dell'estinzione del giudizio "presupposto" in seconde cure per inattività delle parti, ha reputato applicabile, ratione temporis, la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio di cui alle lett. b) ("contumacia della parte') e c) ("estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti') del 2° co. sexies dell'art. 2 della legge n. 89/2001. 15. Su tale scorta si evidenzia quanto segue. E' senza dubbio vero che questa Corte spiega che, in materia di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio "presupposto", per mancata riassunzione in esito all'interruzione per decesso della parte o del difensore, non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18333). E tuttavia va rimarcato che la corte distrettuale ha puntualizzato che la "Karal" non aveva "neppure allegato circostanze da cui poter ricavare, anche presuntivamente, l'esistenza di un danno, né prova [poteva] essere ritenuta il semplice decorso di un tempo eccessivo, potendo dallo stesso, in ipotesi, aver il ricorrente ricavato vantaggi o utilità" (così decreto impugnato, pag. 3). 16. Ebbene nessuna delle censure veicolate dagli esperiti quattro motivi di ricorso attinge in modo specifico e puntuale la surriferita "ratio decidendi". Segnatamente non ha rilievo dedurre che "il danno non patrimoniale (...) si presume fino a prova contraria" (così memoria, pag. 5); che, in dipendenza della durata del giudizio "presupposto" di primo grado, il diritto all'equo indennizzo era già maturato (cfr. ricorso, pag. 9; cfr., analogamente, memoria, pagg. 7 - 8); che l'inefficacia degli atti del giudizio d'appello non ha menomato l'efficacia della sentenza di primo grado (cfr. ricorso, pag. 11); che "le parti si sono adoperate ai fini di ricercare un accordo stragiudiziale transattivo al fine di far cessare il giudizio d'appello" (così ricorso, pag. 12); che, in quanto parte creditrice, nessun vantaggio gliene derivava dalla protrazione del giudizio "presupposto" (cfr. ricorso, pag. 13), che "non ha percepito alcun vantaggio - diretto e/o indiretto - dall'abnorme lungaggine del processo, ma è vero il contrario" (così, ricorso, pag. 16), deduzioni, quest'ultime due, all'evidenza, del tutto generiche. E, ben vero, il difetto di correlazione alla "ratio decidendi" viepiù si prospetta, siccome questa Corte spiega che la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2020, n. 28378).17. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. 18. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema d
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