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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35952/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28051/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 30/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 30/7/2020, ha determinato in € 5.000, comprensivo di accessori di legge, il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di commissario giudiziale nella fase prenotativa ex art. 161 comma 6 l.fall . , ed in € 75.000 (di cui € 65.000 calcolati sull’attivo e € 10.000 calcolati sul passivo in riferimento ai valori di attivo di € 2.967.000 e di passivo di € 3.007.000), oltre oneri accessori , il compenso spettante al professionista per l’attività di commissario giudiziale resa nella fase successiva e sino alla pronuncia del decreto di improcedibilità della domanda. 2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 5, ultimo comma del d.m. nr 30/2012 in relazione al calcolo dei compensi spettanti al [OSCURATO:PERSONA] per avere il Tribunale tenuto conto del parametro dell’attivo senza che questo fosse stato realizzato, cosi come previsto dall’art 5 del d.m.citato. 2 Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, - in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto dell'art. 182,comma 2, e art. 39, comma 1, L. Fall. (tra le più recenti, v.

Cass. n. 33364 del 2021, Cass. 26894 del 2020, Cass. n. 1394 del 2019, Cass. n. 16136 del 2011, Cass. n. 14581 del 2010 ) - non merita accoglimento. 2.1 Va premesso in punto fatto che il controricorrente fu nominato commissario giudiziale sin dalla fase dell’ammissione con riserva, in tale veste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò la relazione ex art. 172 l.fall. e redasse nota informativa con la quale segnalò all’organo giudiziario alcune criticità suscettibili di determinare la revoca dell’avvenuta ammissione inducendo, quindi, il Tribunale a promuovere il procedimento ex art. 173 l.fall . definito con provvedimento di non luogo a provvedere per effetto della improcedibilità della domanda di concordatario ( a seguito della rinuncia del debitore). 2.2 Ciò premesso, il primo referente normativo da tener in conto è l'art. 165, comma 2, L. Fall., che applica espressamente al commissario giudiziale (tra l'altro) l'art. 39 L. Fall. in tema di compenso spettante al curatore fallimentare 2.5 L'art. 39, comma 1, L. Fall, a sua volta, stabilisce che il compenso è determinato "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia" che, attualmente, è quello del 25.1.2012, n. 30, applicabile ratione temporis nel caso di specie, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]r.l. fu ammessa alla procedura concordataria all'esito della sua istanza del 25/3/2019. 2.6 L'art. 5 del citato D.M. distingue tra le procedure di concordato preventivo "in cui siano previste forme di liquidazione dei beni" (comma 1) e le "procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1" (comma 2).

Il comma 1 di tale norma stabilisce che, nelle procedure di concordato in cui siano previste forme di liquidazione, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali: (i) di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo D.M.

"sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione" e (ii) di cui all'art. 1, comma 2, "sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario" redatto ai sensi della L.Fall., art.172; la norma aggiunge, in chiusura del comma, che (iii) "si applica l'art. 4, comma 1", relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare.

Il comma 2, invece, sancisce che, nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'art. 1, "sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario" redatto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 172; si aggiunge, in chiusura del comma, che "si applica l'art. 4, comma 1". 2.7 Il Tribunale, quindi, nel determinare il compenso al commissario per l’opera svolta in un concordato preventivo che pacificamente ha natura liquidatoria, si sarebbe posto in contrasto con la disposizione ministeriale testépassata in rassegna in quanto nessuna attività è stata realizzata. 2.8 Va tuttavia rilevato che,secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 15790/2023 e 33364/2023), la distinzione, ai fini della determinazione dei compensi del commissario giudiziale, operata dall’art. 5 d.m. citato tra attivo inventariato e attivo realizzato a seconda della diversa tipologia di concordato proposto (con continuità o in liquidazione) presenta insormontabili incongruenze e profili di irragionevolezza in quanto: i) genera una disparità di valori anche notevoli (come nel caso di specie in cui il concordato si è interrotto prima dell’omologa per rinuncia e non è stato realizzato alcun attivo) nella liquidazione dei compensi del commissario, a seconda della vocazione del concordato, per una attività professionale e un impegno che, ante omologazione del concordato, presenta una base comune per ogni tipo di concordato; ii) non tiene conto del fatto che la complessità della procedura concordataria varia piuttosto in relazione al caso concreto che non alla forma prescelta; iii) vengono equiparati i criteri di determinazione del compenso tra il commissario giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio e il liquidatore del medesimo concordato, nonostante le loro attività siano oggettivamente diverse, posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art.163 L. Fall. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 L. Fall ., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all'omologa della proposta. 2.9 Si impone, pertanto, onde superare i suindicati aspetti di irragionevolezza e disparità di trattamento rinvenuti nel D.M. n. 30 del 2012, art. 5 nella parte in cui fissa, nei primi due commi, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, a seconda della tipologia di concordato preventivo, una operazione di disapplicazione delle disposizioni in questione, per come inficiate da eccesso di potere e violazione di legge per contrasto col principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

Appare infatti corretto seguire, in loro vece, il criterio unitario dell’attivo inventariato temperato dalla determinazione in concreto della misura del compenso nell'ambito della forbice tra la percentuale minima e massima prevista dall'art. 1, D.M. cit., cui l'art. 5 rinvia avuto riguardo all’impegno profuso, con possibilità di accertamento della qualità e quantità di attività impiegata dal commissario e di scendere anche al di sotto del cd. minimo assoluto nell’ipotesi di anticipato arresto della procedura. 2.10 Alla stregua delle già indicate considerazioni, il criterio dell’attivo inventariato posto a base della liquidazione del compenso del commissario giudiziale da parte del Tribunale deve ritenersi conforme alla ricostruita portata dell’istituto. 3 In conclusione e perciò il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.500 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28051/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 30/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 30/7/2020, ha determinato in € 5.000, comprensivo di accessori di legge, il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di commissario giudiziale nella fase prenotativa ex art. 161 comma 6 l.fall . , ed in € 75.000 (di cui € 65.000 calcolati sull’attivo e € 10.000 calcolati sul passivo in riferimento ai valori di attivo di € 2.967.000 e di passivo di € 3.007.000), oltre oneri accessori , il compenso spettante al professionista per l’attività di commissario giudiziale resa nella fase successiva e sino alla pronuncia del decreto di improcedibilità della domanda. 2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 5, ultimo comma del d.m. nr 30/2012 in relazione al calcolo dei compensi spettanti al [OSCURATO:PERSONA] per avere il Tribunale tenuto conto del parametro dell’attivo senza che questo fosse stato realizzato, cosi come previsto dall’art 5 del d.m.citato. 2 Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, - in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto dell'art. 182,comma 2, e art. 39, comma 1, L. Fall. (tra le più recenti, v. Cass. n. 33364 del 2021, Cass. 26894 del 2020, Cass. n. 1394 del 2019, Cass. n. 16136 del 2011, Cass. n. 14581 del 2010 ) - non merita accoglimento. 2.1 Va premesso in punto fatto che il controricorrente fu nominato commissario giudiziale sin dalla fase dell’ammissione con riserva, in tale veste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò la relazione ex art. 172 l.fall. e redasse nota informativa con la quale segnalò all’organo giudiziario alcune criticità suscettibili di determinare la revoca dell’avvenuta ammissione inducendo, quindi, il Tribunale a promuovere il procedimento ex art. 173 l.fall . definito con provvedimento di non luogo a provvedere per effetto della improcedibilità della domanda di concordatario ( a seguito della rinuncia del debitore). 2.2 Ciò premesso, il primo referente normativo da tener in conto è l'art. 165, comma 2, L. Fall., che applica espressamente al commissario giudiziale (tra l'altro) l'art. 39 L. Fall. in tema di compenso spettante al curatore fallimentare 2.5 L'art. 39, comma 1, L. Fall, a sua volta, stabilisce che il compenso è determinato "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia" che, attualmente, è quello del 25.1.2012, n. 30, applicabile ratione temporis nel caso di specie, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]r.l. fu ammessa alla procedura concordataria all'esito della sua istanza del 25/3/2019. 2.6 L'art. 5 del citato D.M. distingue tra le procedure di concordato preventivo "in cui siano previste forme di liquidazione dei beni" (comma 1) e le "procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1" (comma 2). Il comma 1 di tale norma stabilisce che, nelle procedure di concordato in cui siano previste forme di liquidazione, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali: (i) di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo D.M. "sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione" e (ii) di cui all'art. 1, comma 2, "sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario" redatto ai sensi della L.Fall., art.172; la norma aggiunge, in chiusura del comma, che (iii) "si applica l'art. 4, comma 1", relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare. Il comma 2, invece, sancisce che, nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'art. 1, "sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario" redatto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 172; si aggiunge, in chiusura del comma, che "si applica l'art. 4, comma 1". 2.7 Il Tribunale, quindi, nel determinare il compenso al commissario per l’opera svolta in un concordato preventivo che pacificamente ha natura liquidatoria, si sarebbe posto in contrasto con la disposizione ministeriale testépassata in rassegna in quanto nessuna attività è stata realizzata. 2.8 Va tuttavia rilevato che,secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 15790/2023 e 33364/2023), la distinzione, ai fini della determinazione dei compensi del commissario giudiziale, operata dall’art. 5 d.m. citato tra attivo inventariato e attivo realizzato a seconda della diversa tipologia di concordato proposto (con continuità o in liquidazione) presenta insormontabili incongruenze e profili di irragionevolezza in quanto: i) genera una disparità di valori anche notevoli (come nel caso di specie in cui il concordato si è interrotto prima dell’omologa per rinuncia e non è stato realizzato alcun attivo) nella liquidazione dei compensi del commissario, a seconda della vocazione del concordato, per una attività professionale e un impegno che, ante omologazione del concordato, presenta una base comune per ogni tipo di concordato; ii) non tiene conto del fatto che la complessità della procedura concordataria varia piuttosto in relazione al caso concreto che non alla forma prescelta; iii) vengono equiparati i criteri di determinazione del compenso tra il commissario giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio e il liquidatore del medesimo concordato, nonostante le loro attività siano oggettivamente diverse, posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art.163 L. Fall. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 L. Fall ., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all'omologa della proposta. 2.9 Si impone, pertanto, onde superare i suindicati aspetti di irragionevolezza e disparità di trattamento rinvenuti nel D.M. n. 30 del 2012, art. 5 nella parte in cui fissa, nei primi due commi, due diversi criteri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, a seconda della tipologia di concordato preventivo, una operazione di disapplicazione delle disposizioni in questione, per come inficiate da eccesso di potere e violazione di legge per contrasto col principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Appare infatti corretto seguire, in loro vece, il criterio unitario dell’attivo inventariato temperato dalla determinazione in concreto della misura del compenso nell'ambito della forbice tra la percentuale minima e massima prevista dall'art. 1, D.M. cit., cui l'art. 5 rinvia avuto riguardo all’impegno profuso, con possibilità di accertamento della qualità e quantità di attività impiegata dal commissario e di scendere anche al di sotto del cd. minimo assoluto nell’ipotesi di anticipato arresto della procedura. 2.10 Alla stregua delle già indicate considerazioni, il criterio dell’attivo inventariato posto a base della liquidazione del compenso del commissario giudiziale da parte del Tribunale deve ritenersi conforme alla ricostruita portata dell’istituto. 3 In conclusione e perciò il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.500 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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