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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02679/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26759/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]

I. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 582/2017depositata il 10/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Come emerge dalla sentenza in epigrafe, a seguito di verifica fiscale, venivano accertati in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., per l’a.i. 2010, maggiori IRES, IRAP ed IVA per maggiori ricavi determinati con metodo analitico-induttivo ed indeducibilità del trattamento di fine del mandato relativamente agli amministratori.

La CTP di Torino accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente giusta sentenza n. 333/09/16 depositata il 24.2.2016, riducendo i maggiori ricavi e considerando deducibile il trattamento di fine del mandato.

Proponevano appello, in relazione alle parti di rispettiva soccombenza, in via principale, la contribuente e, in via incidentale, l’Ufficio.

La CTR del Piemonte, giusta sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello incidentale, mentre respingeva quello principale.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con sei motivi.

Si costituiva l’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che: Con nota di deposito datata 2 ottobre 2023 il difensore della contribuente produceva domanda di definizione agevolata della controversia ex lege n. 197 del 2022, ricevuta di presentazione della stessa e quietanza di pagamento.

La domanda indica che l’importo dovuto è pari ad euro 55.063: importo che risulta corrisposto a mezzo del modello F24, con relativo addebito in conto corrente.

A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

A termini del comma 198, “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

5. Stante l’avvenuto deposito di cui all’art. 1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197 del 2022, giusta il comma successivo del medesimo articolo, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ex art. 1, comma 198, l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26759/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] I. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 582/2017depositata il 10/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Come emerge dalla sentenza in epigrafe, a seguito di verifica fiscale, venivano accertati in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., per l’a.i. 2010, maggiori IRES, IRAP ed IVA per maggiori ricavi determinati con metodo analitico-induttivo ed indeducibilità del trattamento di fine del mandato relativamente agli amministratori. La CTP di Torino accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente giusta sentenza n. 333/09/16 depositata il 24.2.2016, riducendo i maggiori ricavi e considerando deducibile il trattamento di fine del mandato. Proponevano appello, in relazione alle parti di rispettiva soccombenza, in via principale, la contribuente e, in via incidentale, l’Ufficio. La CTR del Piemonte, giusta sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello incidentale, mentre respingeva quello principale. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con sei motivi. Si costituiva l’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Considerato che: Con nota di deposito datata 2 ottobre 2023 il difensore della contribuente produceva domanda di definizione agevolata della controversia ex lege n. 197 del 2022, ricevuta di presentazione della stessa e quietanza di pagamento. La domanda indica che l’importo dovuto è pari ad euro 55.063: importo che risulta corrisposto a mezzo del modello F24, con relativo addebito in conto corrente. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. A termini del comma 198, “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 5. Stante l’avvenuto deposito di cui all’art. 1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197 del 2022, giusta il comma successivo del medesimo articolo, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio ex art. 1, comma 198, l.
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