CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 5, n. 17856 del 22 febbraio 2023 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 20 giugno 2022 - ha provveduto sull'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2020 e con sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 novembre 2017. 1.1. Con la sentenza del 27 novembre 2017 il Gaudino è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2,3 e 4, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 7 legge n. 203 del 1991 e, con la sentenza del 16 aprile 2020, alla pena di nove anni di reclusione per il reato di estorsione aggravata, già unificato ai sensi dell'ad 81, secondo comma, cod. pen. con altri fatti di estorsione per i quali egli era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2014, irrevocabile il 15 marzo 2016. Con l'ordinanza del 20 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione e quantificato la pena complessiva in ventitrè anni di reclusione. Con la già indicata sentenza del 22 febbraio 2023 questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio detto provvedimento, per quanto qui di interesse, per avere il Giudice dell'esecuzione trascurato di operare la doverosa operazione di "scorporo" di tutti i reati posti in esecuzione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena così determinata, operare autonomi aumenti per i reati, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Osservava, tuttavia, la sentenza rescindente che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in fase esecutiva, a differenza che nella sede di merito, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito operava necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in preambolo, ribadita la sussistenza del vicolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze suindicate, ha rideterminato la pena in trent'anni di reclusione. 2. Ricorre per cassazione Gaudino, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, lamenta violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. Pen., posto che il Giudice del rinvio avrebbe quantificato la pena unica complessiva in misura superiore alla somma di quelle inflitte con le due sentenze unificate ex art. 81 cod. pen., limite che vale anche per l'ipotesi in cui sia stata riconosciuta la recidiva ex art. 99 1 comma 4, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen., posto che la pena unica complessiva, rideterminata dal Giudice del rinvio nella misura di trent'anni, supera quella di ventitrè anni cui era pervenuto il precedente Giudice dell'esecuzione; tale limite non poteva essere superato, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, per il principio del divieto di reformatio in peius. 2.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cod pen., 597, 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. Errata sarebbe l'individuazione del reato più grave e della pena base sulla quale applicare gli aumenti, individuata in quella di trentacinque anni e tre mesi di reclusione, senza tener conto della riduzione per il rito abbreviato prescelto. Giusta la tesi del ricorrente, l'esatta pena base è quella di venti anni di reclusione, determinata applicando a quella di trentacinque anni e tre mesi di reclusione dapprima il criterio moderatore, quindi la riduzione per il rito abbreviato. La medesima riduzione doveva essere tenuta, poi, in considerazione con riguardo all'aumento per la recidiva, da calcolarsi sulla pena di vent'anni di reclusione. Sotto altro profilo, si lamenta che il Giudice dell'esecuzione, nel quantificare gli aumenti per i singoli reati risultanti dall'operazione di scorporo, avrebbe superato gli aumenti di pena decisi dal Giudice di cognizione e, comunque, non avrebbe motivato in ordine ai singoli aumenti, in violazione sia del principio del divieto di reformatio in peius, sia dell'insegnamento delle S. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, ripropone la tesi giuridica oggetto della originaria istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, ossia che - poiché il principio dell'unificazione delle pene concorrenti risponde all'esigenza, da un lato, di assicurare la corretta realizzazione della pretesa punitiva, e dall'altro di porre il condannato al riparo da possibili pregiudizi derivanti dall'esecuzione autonoma e distinta di pene inflitte per una pluralità di reati - tale ultima finalità, in sede di applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., dovrebbe essere perseguita assicurando esiti non discriminatori a seconda della fase processuale in cui ad esso si faccia ricorso, e ciò anche nelle ipotesi in cui venga in rilievo la diminuente relativa all'avvenuta celebrazione del ritto abbreviato, da calcolare con modalità omogenee e, quindi, come operazione ultima anche in fase esecutiva, senza che ciò possa essere considerato come un'infrazione del giudicato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 7 dicembre 2023, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che non consentito, siccome coperto da giudicato. E, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, come ha già chiarito la sentenza rescindente, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima — e non dopo, come in sede di cognizione — del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore a trent'anni, che ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez.1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440). 3. Sono, invece, fondati ed assorbenti, il primo e il secondo motivo di ricorso.Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di reformatio in peius in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 1, n. 36414 del 19/09/2007, Rv. 237682; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 25152101). Si è altresì osservato, sia pure in una materia diversa dalla esecuzione, che il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434). È del pari fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, tanto del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati, quanto di quello del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073). Nel caso di specie tali principi non risultano osservati posto che il giudice della esecuzione aveva, nell'originario provvedimento già annullato dalla Cassazione a seguito di ricorso del solo [OSCURATO:PERSONA], individuato la pena complessiva per i reati unificati dalla continuazione in ventitrè anni di reclusione, mentre nell'ordinanza impugnata in questa sede la pena complessiva per i medesimi reati è stata quantificata nella misura di trent'anni di reclusione, superiore sia a quella inflitta con la sentenza annullata, sia alla somma delle pene inflitte ci le due sentenze i cui reati sono stati posto in continuazione. 5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata relativamente alla determinazione della pena per il reato continuato, già riconosciuto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con rinvio per nuovo esame sul punto, allo stesso Ufficio, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le inda