CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del SostitutoFabio P icuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l'avvocato E quizi G regorio del foro di L ' A quila in difesa di B iagini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F ranco e G ianlorenzi M arco, il quale richiama le conclusioni scritte e chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso; l’ avvocato S cipione L uigi del foro di Latina in difesa di [OSCURATO:PERSONA] A lessandro, P itocco S ilvia e T ontini C aterina, il quale richiama le conclusioni scritte e chiede che venga rigettato il ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte d’a ppello di Roma, in data 24 aprile 2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 31 ottobre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OttavianoBoni ( nella qualità di progettista e direttore dei lavori effettuati nell’anno 1975 sull’edificio ospitante l’[OSCURATO:PERSONA] situato nell’abitato del comune di Amatrice e crollato a seguito del terremoto del 24 agosto 2016) in relazione al delitto di cui all’art. 589 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decedutiimmeditatamente ne l corso del crollo , per essere estinto per prescrizione; la Corte ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] , deceduta il 16 novembre 2016 a seguito delle lesioni riportate nel cro llo e in ordine al delitto cui agli artt. 434 e 449 cod. pen, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Con la stessa sentenza sono state confermate le statuizioni civili, ovvero la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite e al pagamento di una provvisionale indicata nella sentenza di primo grado. 1.1.Nel capo di imputazione si dàatto che il reato era stato commesso in cooperazione colposa e con condotte indipendenti di altri soggetti nel frattempo deceduti, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca ingegnere capo ispettore del Genio Civile di Rieti), [OSCURATO:PERSONA] (sindaco pro tempore del comune di Amatrice), i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (comproprietari dell’HotelRoma e committenti delle opere). 1.2.Nelle sentenze di merito conformi la serie casuale che ha determinato il crollo della struttura e gli addebiti colposi a fondamento della responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono statiricostruiti nel modo seguente . 1.2.1.Il fabbricato che ospitava l’albergo Romaera un edificio costituito da una struttura intelaiata in calcestruzzo armato con travi e pilastri e con copertura a due falde; era situato su un terreno caratterizzato da pendio discendente da via dei Bastioni, con tre livelli fuori terra insistenti sulla via principale a fronte di sei piani in totale nel versante a valle. L’edificioconstava di tre componenti. L’originario corpo di fabbrica era stato realizzato negli anni 1968 –1969 su progetto, per quanto riguarda le strutture e i calcoli statici, dell’ i ng. [OSCURATO:PERSONA]; il primo ampliamento era intervenuto tra il 1975 e il 1977 su progetto strutturale dell’attuale ricorrente ing. [OSCURATO:PERSONA] che era stato anche direttore dei lavori; il secondo ampliamento, con realizzazione del terzo corpo di fabbrica, su progetto sempre dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Boni, era stato attuato nel 1988. A seguito della realizzazione del primo corpo di fabbrica,assentito con licenza di costruzione,ma in assenza di autorizzazione da parte del Genio Civile, era stato aperto un procedimento penale nei confronti del proprietario [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi cui agli artt. 25 e 26 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, per avere costruito una struttura in cemento armato senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile, e al reato di cui all’art. 5 comma 3 della legge 25 novembre 1962 n. 1684,per avere costruito un fabbricato di tre piani ad uso appartamenti ed albergo e due piani ad uso cantine, su terreno in pendio, senza il preventivo esame e le determinazioni del Genio Civile. Rilevata la parziale illegittimità edilizia dell’originario corpo di fabbrica, il Pretore di Amatrice, con sentenza di condanna del proprietario [OSCURATO:PERSONA] datata 13 luglio 1973, aveva ordinato la demolizione del terzo piano e la realizzazione di un muro a valle in calcestruzzo armato, previa presentazione di nuovo progetto al Genio Civile di Rieti. Nel 1975 era stato realizzato , su progetto strutturale di [OSCURATO:PERSONA] , un ampliamento della struttura: in tale sede era stata anche previst a e attuat a la demolizione del terzo piano risalente alla originaria costruzione del 1968, in ottemperanza all’ordine impartito dal Pretore di Amatrice, e la sua sostituzione con una copertura a falde. Per effetto di tale intervento il corpo di fabbrica era diventato unico. Nel 1988, su progetto di [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto un ulteriore ampliamento . 1.2.2.Il sisma, di magnitudo 6.0 e della durata di 10 secondi circa , con una fase di picco accelerometrico inferiore a 3 secondi, aveva avuto un carattere ordinario, ovvero “normale e usuale” per la zona Apenninica del Centro-Italia, in linea ed anzi di portata inferiore a quello che aveva colpito l’Aquila nel 2009e a quello che avrebbe colpito Norcia il 30 ottobre 2016. Attraverso una analitica disamina deidati tecnici veicolati dall’unico esperto che è stato sentito nel corso dell’istruttoria, ovvero il consulente tecnico del PM ing Salvatori, si è escluso , quindi,che il terremoto avesse avuto caratteristiche di eccezionalità, anche in considerazione del fatto che l’abitato circostante all’[OSCURATO:PERSONA] non aveva subito,in conseguenza del terremoto, crolli di interi edifici . Per effetto del sisma erano crollate due parti strutturalidell’albergo, ovvero la prima risalente alla fine degli anni 60 e la seconda risalente alla metà degli anni 70 progettata dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]; erainvece rimasto integro il corpo derivante dall’ampliamento del 1988 . Le modalità di crollo dell’edificio sono state descritte mediante il c.d. meccanismo del piano soffice che aveva interessato orizzontalmente tutto il piano rialzato ceduto per espulsione dei pilastri: la parte è collassata per meccanismo di piano soffice in corrispondenza del penultimo livello in elevazione con rottura delle teste dei pilastri, fuoriuscita di pilastri dall'edificio e schiacciamento completo del piano rialzato. 1.2.3.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista strutturale (come da comunicazione a sua firma del 27 marzo 1975)e direttore dei lavori (almeno a partire dall’1 luglio 1975) relativi al “progetto di variante ristrutturazione del fabbricato sede dell’albergo” di cui alla domanda 25 gennaio 1975 prot. 782 e pos. 14880 Genio Civile di Rieti, aveva compiuto una serie di error i e omissioni sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, con incidenza causale rispetto al crollo, a fronte di un terremoto di portata ordinaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto rico rso l’ imputat o , a mezzo di dife n s ore, formulandotre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 40 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al rapporto di causalità fra la condotta asseritamente omissiva attribuita al ricorrente e il crollo dell’[OSCURATO:PERSONA], verificatosi a seguito del sisma del 24 agosto 2016 con conseguente decesso di sette vittime. Il difensore osserva che non erano riconducibili al ricorrente la originaria progettazione del corpo centrale dell’edificio risalente al 1968, così come la progettazione e demolizione del terzo piano in ottemperanza della sentenza del pretore di Amatrice del 1973, essendosi egli occupato esclusivamente della progettazione strutturale dell’ampliamento laterale (pos 14880 del 1975) e dall’1 luglio 1975 anche della direzione dei lavori. La Corte, dopo aver ripercorso la storia amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] e le censure progettuali e esecutive mosse aBoni, come indica te dal giudice di prime cure sulla base della consulenza del Pubblico Ministero, ha ritenuto l’imputato responsabile delle carenze e anomalie progettuali relative al corpo centrale dell’edificio, imputandogli di non aver prestato attenzione ai campanelli di allarme, rappresentati dal precedente giudiziario per abusivismo a carico dei proprietari, dalla rinuncia all’incarico dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] e dall’anomala tempistica relativa alla procedura amministrativa di fine giugno/inizio luglio 1977 sulla variante in corso d’opera, conclusa con la verifica di conformità del Genio Civile del 7 luglio 1977. In assenza di prova circa un suo intervento progettuale nella demolizione del terzo piano dell’albergo, in adempimento della sentenza pretoria del 1973, non si comprende in che senso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “finto di non sapere/vedere/sentire”, come affermato nella sentenza impugnata, posto che l’organo deputato alla verifica e controllo, ovvero il Genio Civile nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA], a seguito della verifica, aveva ritenuto le opere eseguite conforme ai progetti. La Corte non aveva preso in considerazione il ruolo degli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della direzione dei lavori di attuazione dell’ordinanza del Pretore, nonché progettisti architettonici e – quanto a Gallone - direttore dei lavori fino al 16 giugno 1975- nel progetto del 1975 di ristrutturazione in variante e ampliamento laterale. La motivazione della Corte di appello sarebbe carente e/ocontraddittoria laddove attribuisce la reticenza dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] nella testimonianza resa nel giudizio di primo grado alla volontà del teste di prendere le distanze da scelte tecniche che non condivideva, e non già a ll’innegabile coinvolgimento nella vicenda della demolizione del piano terzo e della realizzazione della nuova copertura a falda. La Corte -prosegue il difensore- contesta a [OSCURATO:PERSONA] di non avere corretto , nella realizzazione dell’ampliamento con creazione di un unico corpo di fabbrica, i precedenti calcoli strutturali, ma non motiva in ordine al nesso di causa fra le condotte omissive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e il crollo dell’[OSCURATO:PERSONA] a seguito del terremoto: nessun giudizio controfattuale può dimostrare , al di là di ogni ragionevole dubbio, che se l’imputato avesse tenuto le condotte richieste il corpo centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe crollato. Lo stesso consulente del PM non è stato in grado di riferire quale dei due corpi sia crollato prima e se e quale corpo sarebbe rimasto integro in presenza del giunto antisismiconon apposto. La Corte omette,inoltre, ogni motivazione in ordine alla censura con cui era stato evidenziato il mancato crollo dell’ampliamento rispetto al corpo centrale e, dunque, in ordine alla resistenza e correttezza progettuale di tale corpo aggiuntivo: qualora l’edificio centrale e l’ampliamento avessero rappresentato effettivamente un corpo unico e unitario sarebbero crollati entrambi. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 41 comma 2 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell’incidenza rispetto al crollo dell’[OSCURATO:PERSONA] del precedente sisma dell’Aquila del 2009. Come documentato anche dal consulente tecnico del PM, ing. Salvatori, a seguito del terremoto dell’Aquila, distante solo 32 km da Amatrice, si erano verificate delle lesioni alle tamponature esterne dell’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello utilizza tale dato quale prova della asserita eccessiva flessibilità ed intrinseca debolezza strutturale del fabbricato, ma non considera la possibile rilevanza della omessa verifica strutturale dell’albergo, dopo il sisma del 2009, da parte della proprietà e/o degli enti preposti e,comunque, l’incidenza causale delle lesioni provocate da tale sisma nella solidità dell’edificio. In tesi difensiva, invece, le lesioni alla tamponatura esterna, unitamente alla condotta omissiva dei proprietari e del Comune di Amatrice, valevano ad escludere il rapporto di causalità fra le omissioni del ricorrentee il crollo. 2.3. Conil terzo motivo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dibattimentale con espletamento di una perizia, già richiesta e non disposta in primo grado, volta ad accertare la necessità o meno del giunto sismico con il corpo centrale e l’eventuale presenza di vittime nelle stanze site nell’ampliamento, avrebbe adottato una motivazione contraddittoria e illogica, poiché fondata su presupposti erronei, ovvero sulla mancata introduzione nel processo di argomenti tecnici di segno contrario rispetto a quelli del [OSCURATO:PERSONA] del PM Salvatori. A tal proposito il difensore ricorda : che lo stesso imputato,nel corso dell’esame aveva formulato considerazioni contrastanti con quelle del [OSCURATO:PERSONA], tali da meritare un approfondimento e vaglio peritale; che il teste della difesa, ing.[OSCURATO:PERSONA], aveva messo a disposizione un documento relativo alle dimensioni dell’ampliamento stimato circa nel 10% rispetto al corpo centrale dell’[OSCURATO:PERSONA]; che lo stesso c onsulente t ecnico , ing Salvatori , in sede di controesame aveva affermato non esservi certezza che il corpo centrale, qualora idoneamente giuntato,non sarebbe collassato. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, in tutte le sue articolazioni non supera il vaglio di ammissibilità . 2.Il primo motivo, incentrato sulla affermazione del nesso di causa fra la condotta del ricorrente e l’ event o crollo e i conseguenti decessi degli ospiti alloggiati nelcorpo centrale dell’albergo, è inammissibile. Premesso che nel caso di c.d. "doppia conforme " le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità dell’apparato argomentativo , si osserva che nel caso di specie i giudici di merito, in coerenza con le risultanze richiamate, hanno individuato le ragioni del crollo dell’edificio ne lla condotta colposa del ricorrente quale progettista strutturale e direttore dei lavori di ampliamento del corpo di fabbrica e di demolizione del terzo piano, con conseguente creazione di un corpo unitario con quello originario. 2.1.Il Tribunale sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria e in particolare della documentazione acquisita in atti, ha ricostruito la posizione di garanzia assunta da [OSCURATO:PERSONA] con l’accettazione dell’incarico, da parte della committenza proprietaria dell’edificio, di progettista strutturale e direttore dei lavori di ampliamentodell’hotel Roma effettuati nel 1975. In aderenza all’analisi approfondita effettuata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, il Tribunale ha inquadrato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella categoria del reato omissivo improprio , ril evando che nel capo di imputazione erano descritti comportamenti omissivi in violazione di doveri di attivazione in ossequio alla normativa vigentee si è soffermato su lle carenze e sugli errori nella attività di progettazione ed esecuzione, esitate nella realizzazione di una struttura globalmente intesa caratterizzata da intrinseca debolezza e vulnerabilità sismica. A prescindere dalla correttezza di tale qualificazione (secondo la definizione tradizionale nella categoria dei reati commissivi viene violato un divieto, mentre nella categoria dei reati omissivi impropri è un comando ad essere violato: Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Rv. 247015, pag. 44 della motivazione; per converso, si è sostenuto che “ il comportamento omissivo non può essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenersi sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, m a è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto”: Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Catalano, Rv. 247015, pag. 45 dellamotivazione), il Tribunale ha individuato plurimi profili di colpa nella condotta del ricorrente, caratterizzata da errori, sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva che avevano determinato un indebolimento della struttura e il conseguente crollo in occasione di un evento sismico di portata ordinaria (pagg. 78 -83 della sentenza di primo grado). In particolare, il giudice ha dato rilievo, oltre che ad alcune criticità definite come minori (quali il debole armamento delle travi di piano in direzione parallela a via dei Bastioni; il mancato collegamento,ai vari piani, dei pilastri con una trave; l’impiego di calcestruzzo connotato da scarsa resistenza), ad altre condotte cui è stata attribuita maggiore rilevanzae segnatamente: -all’omessa rinnovazione dei calcoli dell'intero corpo di fabbrica, a seguito della demolizione del terzo piano dell'originaria struttura, della realizzazione dell'ampliamento laterale e della nuova copertura inclinata a due falde, ricomprendente sia il corpo di fabbrica originario, realizzato negli anni 1968 – 1969 e l'ampliamento laterale, realizzato tra il 1975 e il 1977: posto che per effetto di tali lavori era stata realizzata, di fatto, una struttura nuova, il progettista avrebbe dovuto rinnovare in toto i calcoli in funzione antisismica; -all'omessa valutazione e l'omesso calcolo delle azioni sismiche dei telai piani che il ricorrente, con riferimento al progetto di ampliamento del fabbricato, aveva calcolato soltanto nella direzione di Via dei Bastioni e non anche nell'opposta direzione ortogonale, in violazione della normativa antisismica vigente all’epoca di commissione del fatto, con particolare riferimento agli artt. 9 e 10 della legge n.64/1974, già contenuti nella legge n.1684/1962, che imponeva un calcolo di tipo bidirezionale; -all'omessa progettazione e omessa realizzazione di un giunto sismico in sede di copertura dell’albergo di dimensioni adeguate con funzione di separare i due corpi di fabbrica adiacenti (quello originario, realizzato negli anni 1968 – 1969 e l'ampliamento laterale, realizzato tra il 1975 e il 1977), in violazione dell’art.9 della legge n.1684/1962 e dell’art.4 della legge n.64/1974, necessario per garantire movimenti indipendenti durante un terremoto ed evitare che le diverse strutture si urtino o si danneggino a vicenda, impedendo così l’effetto "martellamento". Il complesso delle condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] in fase progettuale e in fase esecutiva hanno rappresentato, osserva il Tribunale, antecedenti causali che avevano contribuito a determinare in uno con l’evento sismico, il crollo della struttura e il decesso degli occupanti. 2.1. La Corte di appello, in coerenza con tale impostazione, ha ribadito l a centralità, ai fini della ricostruzione dell’accaduto, della consulenza tecnica redatta dall’ing. Salvatori e della documentazione ad essa allegata (pag. 18) e gli obblighi collegati alla posizione di garanzia assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui ha accettato l’incarico di progettista strutturale e direttore dei lavori di ampliamento del corpo di fabbrica originario e demolizione del terzo piano (pag. 19). 2.2.La responsabilità del progettista e direttore dei lavori è stata, dunque, affermata sulla base del contenuto della posizione di garanzia rivestita e dei doveri connessi alla gestione del rischio che per effetto dell’incarico assunto il ricorrente era chiamato a governare.Il contenuto di tale posizione ed i relativi obblighi sono delineati dall’art. 3 (quanto alla progettazione) e dall’art. 6 (quanto alla direzione dei lavori) della legge n. 1086 del 1971 all’epoca vigente, secondo i quali il progettista ha la responsabilità diretta di tutta l’attività d i progettazione e il direttore dei lavori è chiamato a verificare la corrispondenza dell’opera al progetto, la conformità dell’eseguito al progettato, la qualità dei materiali impiegati attraverso certificati di prove e l’espletamento concreto di eventuali prove di carico. Se è vero, in linea generale, che (come osservato anche nella sentenza di primo grado) il progettista e direttore dei lavori , tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte s ulla scorta del contratto che lo lega al committente, non rivesteposizione di garanzia in relazione ad opere del tutto autonome già esistenti in situ (in tal senso Sez 4 n. 36285 del 01/09/2016 n.m.), è altrettanto vero che in relazione ad interventi di costruzione in zone sismiche che si susseguono nel tempo come nel caso in esame, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è obbligo del progettista e del direttore dei lavori verificare preliminarmente se vi siano stati pregressi interventi sull'immobile che ne abbiano già significativamente alterato gli originari equilibri, se del caso proponendo o effettuando i necessari lavori di adeguamento. (Fattispecie in cui è stata configurata la penale responsabilità per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen. di progettisti e direttori dei lavori che, pur formalmente limitando i loro interventi ad attività di manutenzione non direttamente incidenti sulle strutture portanti di un edificio, avevano complessivamente contribuito all'incremento dei carichi ponderali gravanti sullo stesso per un valore superiore al limite percentuale (20%) ammesso ai sensi della lett. b) del paragrafo C.9.1.1 dell'allegato al d.m. Ministero del lavori pubblici del 10 gennaio 1996, senza effettuare nessuna opera di adeguamento, in tal maniera determinando un'incidenza causale aggravatrice delle conseguenze del crollo di un edificio a causa del terremoto dell'Aquila del 2009). (Sez. 4, n. 6604 del 11/05/2016 , dep. 2 017 Rv. 270837 – 01 ). Nel caso in esame è dirimente il dato per cui il tipo di intervento commissionato a [OSCURATO:PERSONA] riguardasse non solo l’ampliamento dell’originario fabbricato, ma anche la demolizione di una parte di quello preesistente con realizzazione di un corpo di fabbrica unitario, diverso da quello precedente. 2.3.Il motivo di ricorso non pone in discussione la prevedibilità del sisma eil suo carattere ordinario . D’altronde la giurisprudenza di questa Corte è sul punto ben consolidata, essendosi da tempo affermato che in tema di causalità, “un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche)”(Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, Rv. 248115; è stata esclusa la natura eccezionale ed imprevedibile del terremoto ove verificatosi in zona qualificata a rischio anche da Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep.2016, Rv. 265794). La doglianza è articolata, invece, sotto due diversi profili. Per un verso il ricorrente contesta un dato di fatto, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] sia stato progettista e direttore dei lavori anche della demolizione del terzo piano del corpo centrale, parte più antica dell’albergoe della conseguente realizzazione di una copertura inclinata a due falde che univa entrambi gli edifici (quello originario e il nuovo costituito dall’ampliamento laterale). Per altro verso, lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente approfondito la dinamica del crolloe non si siano soffermati sul giudizio controfattuale ovvero sullarilevanza nel caso di specie del comportamento alternativo lecito. 2.3.1 Con riferimento al primo profilo, la censura è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo nella sua genericità è v olta a contestare non già il travisamento della prova, bensì un dato di fatto ritenuto provato dai giudici di merito con puntuali richiami a dati documentali. In tal senso deve ribadirsi che esuladai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre la censura è meramente riproduttiva di quella già fatta valere con i motivi di appello in assenza di confronto con il percorso argomentativ o adottato dai giudici di merito. A tal proposito, i l Tribunale ha spiegato che i committentifratelli [OSCURATO:PERSONA] , proprietari dell’albergo, in un primo tempo, avevano incaricato gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della redazione del progettovolto a dare attuazione alla sentenza del pretore di Amatrice e alla realizzazione dell’ampliamento dell’edificio con un ulteriore corpo di fabbrica (l’oggettodei lavori era la demolizione del terzo piano fuori terra rispetto a via dei Bastioni con realizzazione di una copertura inclinata a due falde previa demolizione dei pilastri dell’ultimo piano e delle travi di collegamento tra i pilastri);che erano poi insorte controversie fra la committenza e detti architetti, con uscita di scena dell’arch. [OSCURATO:PERSONA]; che n ell’istanza del 20 gennaio 1975 inviataal Genio Civile relativa a detti lavori era specificato che l’incar ico di direttore dei lavori era affidato a ll’i ng . [OSCURATO:PERSONA], il quale nella comunicazione de l 27 marzo 1975 si qualifica anche come “ t itolare della calcolazione e dei grafici del c.a . ”, mentre per il resto la direzione lavori era affidataall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e che il 27 gennaio 1975 il Genio Civile aveva rilasciato l’autorizzazione; che in data 1 luglio 1975 la committenza aveva revocato l’incaricodi direzione all’arch. [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva affida to all’ing. [OSCURATO:PERSONA] , il quale i l 9luglio 1975 aveva accetta to; che in data 30 giugno 1977 era stata rilasci a ta dalGenio Civile l’autorizzazione, a seguito di istanza presentata solo il giorno prima, a eseguire i lavori , diretti da ing. [OSCURATO:PERSONA], di variante al progettogià presentato relativa alla distribuzione interna . In coerenza con tale assunto,la Corte ha osservato che la relazione tecnica allegata alla pratica di ristrutturazionedel 1975 recava la firma e il timbro dello stesso [OSCURATO:PERSONA] . Sulla base di tale iter, suffragato dai documenti in atti, il Tribunale e la Corte di appello hanno conclusoche [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di progettista strutturale e direttore dei lavori dell'ampliamento lateraledell’hotel Roma realizzati tra il 1 975 e il 1977, sia stato anche autore del progetto di demolizione del terzo piano della parte più antica dell'albergo realizzata in epoca antecedente, negli anni 1968 – 1969, in adempimento della sentenza emessa nel 1973 dal Pretore di Amatrice e di realizzazione di una copertura inclinata a due falde che univa entrambi gli edifici (quello originario, ridotto di un piano, e il nuovo costituito dall’ampliamento laterale), con cambiamento radicale dello schema strutturale dell’intero corpo di fabbrica. Proprio in relazione a tale tipologia di lavori e alla necessità di considerare, a seguito della demolizione del terzo piano e della realizzazione di una nuova copertura, il nuovo edificio come un nuovo corpo di fabbrica, i giudici, come detto, hanno individuato i più rilevanti addebiti colposi del ricorrente, cui doveva rimproverarsi di non avere reiterato i calcoli strutturali per l’intera superficie e di non avere previsto un giunto sismico adeguato alla creazione di un unico corpo. La Corte ha anche indicato, quale profilo di colpa, la mancata attivazione di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di alcuni specifici campanelli di allarme (quali il precedente giudiziario del committente condannato dal Pretore di Amatrice per reati inerenti la normativa antisismica; l’abbandono dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e i tempi accelerati della pratica di variante in corso d’opera dl 1977)e in tal modo ha introdotto, come rilevato dal ricorrente, u n argomento eccentrico rispetto al contenuto dell’addebito mosso al ricorrente consistito, come visto, non già nell’aver trascurato segnali di allarme rispetto alla regolarità dell’intervento sotto il profilo antisismico, bensì nell’avere egli adottato soluzioni progettuali ed esecutive non coerenti con la tipologia dei lavori affidatigli. Tuttavia, escludendo tale passaggio argomentativo, le sentenze lette congiuntamente riconducono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] alle scelte da lui operate come progettista e direttore dei lavori, in violazione della normativa vigente. La tesi difensiva per cui la progettazione e la direzione dei lavori su indicati sarebbero invece da ascrivere agli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado in cui si è dato atto delle divergenze fra la committenza e tali professionisti che avevano determinatodapprima l’uscita di scena di [OSCURATO:PERSONA], successivamente un in i ziale affiancamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e,infine, l’uscita di scena anche di quest’ultimo e l’operatività quale progettista e direttore dei lavori del solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.2. Il ricorrente assume, inoltre, che la Corte non avrebbe chiarito l’esatta dinamica del crolloe in particolare quale dei due corpi sia crollato per primo e non si sarebbe soffermata sulla utilità del comportamento alternativo lecito, ovvero della idoneità della condotta doverosa a impedire l’evento. Si tratta di censura manifestamente infondata. In proposito nella sentenz a di primo grado si afferma, con motivazione non manifestamente illogica in quanto fondata sulle conclusioni formulate dal consulente tecnico: che la mancata realizzazione del giunto sismico in copertura, in uno con i plurimi errori di progettazione già indicati, era stata la causa principale del crollo; che trattandosi di “edifici molto carenti in tema di resistenza strutturale alle azioni sismiche“ è del tutto plausibile che “il collasso di una delle due parti strutturali abbia potuto determinare come conseguenza, in base ad un fenomeno di trascinamento,anche il collasso della adi a cente struttura ”; che “ è ragionevole che il collasso della struttura più debole (ampliamento) abbia trascinato l’altra porzione” (pag. 83 ). Analoga considerazione è stata ripresa nella sentenza di appello in cui si spiega che non è possibile, né, comunque, rilevante procedere ad una valutazione comparativa fra quanto occorso al corpo di fabbrica originario realizzato negli anni 1968 – 1969 e quanto occorso a l successivo ampliamento laterale degli anni 1975 – 1977 , in quanto i due corpi di fabbrica “nella maniera in cui vennero realizzati ed uniti tra di loro, anche dalla comune copertura, diedero vita ad un corpo unico ed unitario che rispose in maniera solidale alle sollecitazioni sismiche” (pag.21). 2.3.3. Il giudizio controfattuale, che secondo la deduzione difensiva, sarebbe stato omesso o risulterebbe carente, è stato, invero, adeguatamente affrontato nelle sentenze di merito. Occorre innanzitutto premettere che la valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa, come ha reiteratamente chiarito questa Corte di legittimità, non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l'avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del «paradigma indiziarlo» disponibile (Sez.4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, in motiv.). In tal caso, al giudice si impone una puntuale analisi delle particolarità del caso concreto, che potrà condurre a un giudizio di elevata credibilità logica o di evidenza del probabile, indipendente da rigide quantificazioni statistiche, strettamente correlato alle caratteristiche del caso concreto sulla base di un ragionamento probatorio non incerto. In sostanza, ciò che si impone di verificare nel giudizio controfattuale è l'elevata credibilità logica dell'efficacia salvifica della condotta alternativa corretta con l'obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell'elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili (Sez. 4, n.16843 del 24/02/2021, Suarez, Rv. 281074). E ciò perché il giudizio controfattuale mediante il quale si riconduce all'evento una condotta omissiva, seguendo il ragionamento logico per cui il nesso causale sussiste solo nel caso in cui il comportamento alternativo corretto avrebbe avuto efficacia salvifica, è un giudizio ipotetico che si muove su un piano diverso da quello della stretta e reale successione cronologica degli eventi. Nel caso in esame i giudici, dopo aver passato in rassegna il contenuto della posizione di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] e aver descritto gli addebiti colposi a lui ascrivibili, cause efficienti dell’evento crollo e morte, hanno in primo luogo escluso che il sisma potesse essere qualificato fattore concausale successivo idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa di [OSCURATO:PERSONA] e gli eventi nefasti ai sensi dell’art. 41 comma 2 cod. pen., sulla scorta delle conclusioni del consulente ing. Salvatori e dell’ausiliario di p.g. ing. [OSCURATO:PERSONA] in conformità dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. I giudici hanno affermano che se il ricorrente avesse rispettato le cautele e le regole imposte dalla buona tecnica e dalle leggi vigenti all’epoca del progetto strutturale e dell’esecuzione dell’ampliamento, sia in fase progettuale sia in fase esecutiva, il crollo non si sarebbe ragionevolmente verificato, o si sarebbe verificato secondo modalità apprezzabilmente meno gravi. La valutazione è stata ancorata alla natura e alla g ravità delle violazioni accertate, ma anche alla ricognizione degli effetti del sisma rispetto agli edifici circostanti, ovvero ad un’analisi comparativa già avallata, come metodo di accertamento della verifica dell’utilità del comportamento alternativo lecito, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, cit. relativa al sisma di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia del 31 ottobre 2002). In particolare, è stato analizzato il comportamento del terzo corpo di fabbrica che componeva il complesso alberghiero in questione, realizzato nell'anno 1988, su progetto del medesimo ricorrente. Tale più recente corpo di fabbrica, a seguito di apposita verifica tecnica strutturale ad opera del consulente tecnico del P.M. Ing. Salvatori, non è risultato affetto dai gravi vizi progettuali e costruttivi dell'originaria porzione realizzata negli anni 1968 – 1969 , né da quelli che caratterizzavano l'ampliamento laterale degli anni 1975 – 1977, essendo stato dotato di idoneo giunto simico e progettato a resistere alle azioni sismiche in entrambe le direzioni del piano ortogonale. Secondo i giudici l a circostanza che tale corpo di fabbrica, edificato nel rispetto della normativa antisismica, abbia resistito alla scossa e non sia crollato, dimostra, proprio in sede di giudizio controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le violazioni contestate e il crollo delle altre due porzioni di fabbrica (pag. 86 della sentenza di primo grado; pagg. 21e ss. della sentenza della Corte d’appello). Inoltre – hanno rilevato i giudici- i filmati in atti valevano a documentare che non vi era stata alcuna devastazione dell’abitato circostante l’albergo (pagg. 93 e 94 della sentenza di primo grado) a dimostrazione che la forza sismica non era stata di portata tale da escludere che anche l’osservanza delle regole violate non sarebbe valsa a evitare il crollo. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita in maniera generica e assertiva a rilevare che non vi sarebbe certezza in ordine alla idoneità della condotta doverosa a impedire il crollo, non contrapponendo agli argomenti utilizzati nelle conformi sentenze di merito alcuna ragione di fatto o di diritto e evocando un parametro di certezza estraneo, per sua natura, al giudizio controfattuale. 3.Il secondo motivo, con cui si censura la mancanza di motivazione da parte della Corte di appello in ordine all’incidenza causale del precedente sisma de L’Aquila del 2009 sul crollo dell’[OSCURATO:PERSONA] e in particolare delle omissioni dei proprietari dell’albergo e degli enti pubblici preposti alla sicurezza a seguito della constatazione delle lesioni alle tamponature prodottesi, è inammissibile. In proposito è sufficiente rilevare che tale censura non era stata dedotta in appello ed è stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Deve, dunque, trovare applicazione il principio per cuinon sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 4. Il terzo motivo, con cui si censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria con espletamento di una perizia volta ad accertare la necessità o meno del giunto sismico con il corpo centrale e l’eventuale presenza di vittime nelle stanze site nell’ampliamento,è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rigettato la richiesta rilevando che la difesa non aveva introdotto argomenti di segno contrario rispetto agli apporti del consulente tecnico del PM, “per cui, una volta riconosciuta la congruità logica e argomentativa del suo ragionamento, in assenza di un contraddittorio tecnico sui punti che egli ha sviluppato, non si coglie quale dovrebbe o potrebbe essere l’oggetto di un’eventuale perizia”(pag. 23 della sentenza impugnata) La motivazione adottata, non manifestamente illogica nel richiamare il ragionamento approfondito e complesso del consulente del PM e la mancata introduzione nel processo di argomenti di segno contrario, non si presta a censure.Il ricorrente assume che in realtà argomenti di segno contrario rispetto alle conclusioni del consulente tecnico sarebbero emersi nel corso dell’esame dell’imputato, senza, tuttavia, specificarne in alcun modo il contenuto; richiama,altresì, il documento prodotto dal teste delle difesa Ing. [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che la dimensione dell’ampliamento dell’[OSCURATO:PERSONA] era pari al 10% della superficie del corpo centrale, ma in tal modo, ancora una volta non si confronta con l’articolato apparato argomentativo delle sentenze di merito con cui, come più volte evidenziato, si è sottolineato come per effetto dei lavori progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA] si fosse venuto a creare un edificio complessivamente unico, con conseguente irrilevanza delle dimensioni ridotte dell’ampliamento. La motivazione adottata è rispettosa del dettato normativo e dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In proposito di deve ricordare che il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc.pen., prevede, dunque, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353)e che la valutazione èrimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Tali principi sono stat i ribadit i anche con riferimento all’espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice del merito divalutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che la decisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815;Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appare congruo liquidare in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come per legge, e alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appare congruo liquidare in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 4.800,00, o