CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/7/2021, la Corte di appello di Torino riformava solo in punta di pena la pronuncia emessa il 13/5/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.PR. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'affermazione di responsabilità, fondata su meri indizi non precisi né concordanti; dall'esame delle intercettazioni, in particolare, non emergerebbe la prova della cessione dello stupefacente, così come il fatto che i rapporti tra il ricorrente ed il correo Carbone fossero circoscritti allo spaccio. Si lamenta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decìsione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (specie di natura intercettiva), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La prima doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità dell'imputato per i vari episodi di cessione di sostanza emergeva adeguatamente dalle intercettazioni in atti, riportate con ampiezza nella sentenza di primo grado e per sintesi — con richiamo all'altra pronuncia - in quella di appello, con riferimento ai vari episodi citati nel capo di imputazione, ben distinti e specificati. 7. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ne ha motivato il diniego ancora con argomento logico e solido, che questa Corte non può sindacare, ossia sottolineando la pessima personalità del soggetto, più volte condannato per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990 e per estorsione. 8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 202