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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 15828/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 26.1.2005 (relativo alla illecita detenzione in concorso di grammi 30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) in anni 4 e mesi 4 di reclusione, confermando la pena pecuniaria di euro 35.000 di multa. 1.1.11 Tribunale di Roma aveva riconosciuto Cervigni responsabile del reato su indicato e lo aveva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e euro 35.000 di multa così calcolata: pena basi anni 8 di reclusione e euro 40.000 di multa, ridotta ex art. 62 bis alla pena su indicata.

1.2. La Corte di Appello, in accoglimento dell'ultimo motivo di impugnazione con cui si era chiesto di adeguare la pena al caso concreto e applicare la pena pecuniaria nel minimo con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sia con riferimento alla pena detentiva che alla pena pecuniaria, ha ridotto la pena detentiva nel modo anzidetto ed ha confermato a pena pecuniaria.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria.

Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, essendosi limitata alla laconica affermazione per cui non ricorrevano ragioni per intervenire in senso favorevole all'imputato sulla pena pecuniaria inflitta.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo.

5. Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poiché, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato (Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, M'[OSCURATO:PERSONA]. 267051; Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 130927).

6. Nel caso di specie, il Tribunale, nel dare conto della determinazione della pena nel senso su indicato, aveva operato un generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La Corte ha accolto il motivo di appello quanto alla determinazione della pena detentiva e lo ha invece rigettato quanto alla quantificazione della pena pecuniaria: i giudici hanno ritenuto che il grado di offensività della condotta fosse conciliabile "con un livello sanzionatorio, quantomeno riferito alla pena detentiva, di maggiore prossimità al minimo edittale" e che non ricorressero invece ragioni "per intervenire in senso favorevole all'imputato sulla pena pecuniaria allo stesso inflitta".

Dunque, se è vero che la motivazione adottata in replica al, peraltro, generico motivo di impugnazione è piuttosto scarna, è altrettanto vero che la pena pecuniaria in concreto irrogata è stata determinata ben al di sotto della media edittale ed anzi in misura prossima al minimo, sicché deve, comunque, trovare applicazione l'orientamento per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 7.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 26.1.2005 (relativo alla illecita detenzione in concorso di grammi 30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina) in anni 4 e mesi 4 di reclusione, confermando la pena pecuniaria di euro 35.000 di multa. 1.1.11 Tribunale di Roma aveva riconosciuto Cervigni responsabile del reato su indicato e lo aveva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e euro 35.000 di multa così calcolata: pena basi anni 8 di reclusione e euro 40.000 di multa, ridotta ex art. 62 bis alla pena su indicata. 1.2. La Corte di Appello, in accoglimento dell'ultimo motivo di impugnazione con cui si era chiesto di adeguare la pena al caso concreto e applicare la pena pecuniaria nel minimo con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sia con riferimento alla pena detentiva che alla pena pecuniaria, ha ridotto la pena detentiva nel modo anzidetto ed ha confermato a pena pecuniaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, essendosi limitata alla laconica affermazione per cui non ricorrevano ragioni per intervenire in senso favorevole all'imputato sulla pena pecuniaria inflitta. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo. 5. Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poiché, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato (Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, M'[OSCURATO:PERSONA]. 267051; Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 130927). 6. Nel caso di specie, il Tribunale, nel dare conto della determinazione della pena nel senso su indicato, aveva operato un generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte ha accolto il motivo di appello quanto alla determinazione della pena detentiva e lo ha invece rigettato quanto alla quantificazione della pena pecuniaria: i giudici hanno ritenuto che il grado di offensività della condotta fosse conciliabile "con un livello sanzionatorio, quantomeno riferito alla pena detentiva, di maggiore prossimità al minimo edittale" e che non ricorressero invece ragioni "per intervenire in senso favorevole all'imputato sulla pena pecuniaria allo stesso inflitta". Dunque, se è vero che la motivazione adottata in replica al, peraltro, generico motivo di impugnazione è piuttosto scarna, è altrettanto vero che la pena pecuniaria in concreto irrogata è stata determinata ben al di sotto della media edittale ed anzi in misura prossima al minimo, sicché deve, comunque, trovare applicazione l'orientamento per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 7.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il
Sentenza Cassazione n. 15828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris