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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21418/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050XAAI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M med [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la configurabilità del reato e la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. si basa su un percorso argomentativo non illogico né viziato in diritto, che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente per escludere la "particolare tenuità" del fatto, nonché l'abitualità della condotta confermata dai precedenti penali a carico.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050XAAI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M med [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la configurabilità del reato e la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. si basa su un percorso argomentativo non illogico né viziato in diritto, che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente per escludere la "particolare tenuità" del fatto, nonché l'abitualità della condotta confermata dai precedenti penali a carico. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris