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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30878/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti in data 23 giugno 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.81, c:pv, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, commesso il 12 dicembre 2015, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione; Ritenuto che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità essendo stata accertata, sulla base di quanto riferito dagli operanti, l'assenza dell'imputato (all'epoca sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) dalla propria abitazione in orari in cui non gli era consentito allontanarsene senza la preventiva autorizzazione e che ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. poiché l'arco temporale (trenta minuti) in cui egli era risultato assente da casa escludeva che il fatto l'asse di particolare tenuità; Considerato, altresì, che la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche osservando la mancanza di elementi positivi al riguardo e la indifferenza alle prescrizioni mostrata dall'Antoci nell'occasione e che ha, infine, escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena per una precedente condanna irrevocabile ad anni due di reclusione e, comunque, per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato; Ritenuto, in particolare, che quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);Rilevato, al riguardo, che il relativo motivo di ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate generiche; Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta dalla durata dell'assenza dalla propria abitazione da parte dell' imputato; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello per respingere integralmente il suo gravame e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determina:zione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti in data 23 giugno 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.81, c:pv, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, commesso il 12 dicembre 2015, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione; Ritenuto che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità essendo stata accertata, sulla base di quanto riferito dagli operanti, l'assenza dell'imputato (all'epoca sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) dalla propria abitazione in orari in cui non gli era consentito allontanarsene senza la preventiva autorizzazione e che ha, altresì, escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. poiché l'arco temporale (trenta minuti) in cui egli era risultato assente da casa escludeva che il fatto l'asse di particolare tenuità; Considerato, altresì, che la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche osservando la mancanza di elementi positivi al riguardo e la indifferenza alle prescrizioni mostrata dall'Antoci nell'occasione e che ha, infine, escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena per una precedente condanna irrevocabile ad anni due di reclusione e, comunque, per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato; Ritenuto, in particolare, che quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);Rilevato, al riguardo, che il relativo motivo di ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate generiche; Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta dalla durata dell'assenza dalla propria abitazione da parte dell' imputato; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello per respingere integralmente il suo gravame e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determina:zione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.