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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03179/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16213/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 820/2018 depositata il 22/03/2018.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] con preliminare del 18 febbraio 1999 prometteva di vendere alla società Archena i seguenti beni immobili: quota di comproprietà indivisa di 6/10 di fabbricato urbano ad uso magazzino in Comune di Santarcangelo di Romagna, via [OSCURATO:PERSONA], n . 4 , foglio 19, particella 425 ; quota di comproprietà indivisa di 7/10 di terreno sito nel medesimo comune, via [OSCURATO:PERSONA], foglio 10, particella 1036 ed altri terreni confinanti.

Il prezzocomplessivamente fissato nel preliminare era di 3,1 miliardi di lire ed era così ripartito: lire 530.000.000 per l’immobile sub a ) , lire 20.000.000 per quello su b b) e la restante parte per quello subc) .

Le parti pattuivanoespressamente al punto 6 del preliminare che il prezzo doveva considerarsi definitivo purché i beni mantenessero le attuali destinazioni urbanistiche e cioè quelle previste a lla sottoscrizione del preliminare.

Nel caso invece che entro e non oltre cinque anni i terreni mutassero l a destinazione urbanistica e diventassero quindi aree edificabili per residenza attività commerciali o attività direzionali il prezzo complessivo e forfettario avrebbe dovuto essere rettificato ed aggiornato con conguaglio. 1.2 Il 22 giugno 1999 le parte addivenivano con tre distinti rogiti alla compravendita dei beni e con contestuale scrittura Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 privata ribadivano la validità nei termini concordati e dell e condizioniespresse al n.6 della promessa di vendita.

2. [OSCURATO:PERSONA],con ci t azione del 27 gennaio 2006 , conveniva la società Archena davanti al T ribunale di Rimini chiedendo di accertare l’avveramento della condizione prevista nel preliminare per dar luogo all’incremento del prezzo di vendita; di accertare che le spettava il 21 % dell’intero nuovo fabbricato , di pronunciare sentenza di trasferimento ex articolo 2932 c.c. d i tale quota indivisa, subordinando il trasferimento al versamento in favore della Archenadella somma di euro 273.722,16.

L’attrice chiedeva anche di sciogliere la comunione e di assegnarle una porzione di fabbricato corrispondente alla quota a lei spettante.

3. Si costituiva la società Archena chiedendo il rigetto della domanda e,in ipotesi di accoglimento , chiede ndo la condanna della Moroni a pagare oltre ai 273.272,16 euro per il fabbricato anche 33.490,16 euro quale quota parte dei maggiori oneri di costruzione sostenuti pari ad euro 674.017,53 domanda alla quale a deriva la Moroni.

4. Il Tribunale di Rimini riteneva non avverata la condizione sospensiva e rigettava la domanda dell’attrice; osservava il primo giudice che la rimodulazione del prezzo dell’immobile sub a ) , stando al tenore del contratto non era subordinata al cambio di destinazione urbanistica dei terreni subb) e c ) .

Tuttavia, pur mancando una termine finale della clausola di rideterminazione del prezzo del fabbricato, interpretando complessivamente le clausola del preliminare doveva ritenersi che il termine quinquennale per la revisione del prezzo dei terreni era riferito anche all’avveramento della condizione per la revisione del Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 prezzo del fabbricato.

Peraltro anche in assenza della pattuizione di un termine il giudice avrebbe dovuto valutare la ricorrenza di un termine congruo, ai sensi dell’articolo 1183 c.c., con la conseguenza che il termine di cinque anni appariva comunque congruo in relazione alla fattispecie.

In conclusione, riteneva che l’avveramento della condizione fosse mancato in quanto la realizzazione concreta ed effettiva dell’intervento di ristrutturazione edilizia pur resopossibile dal nuovo PRG del 2002 si sarebbe conclusodopo il decorso del quinquennio.

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. La società Archena resisteva all’appello.

7. La C orte d’ A ppello di Bologna rigettava il gravam e .

In particolare, evidenziava che dalla le ttura dell’articolo 6 del preliminare del 18 febbraio 1999 emergeva come le parti avessero previsto un duplice sistema di revisione del corrispettivo di vendita uno per i terreni subb ) e c ) ed un altro per il fabbricato s ub a ) .

L a revisione del prezzo delle due tipologie di beni era esclusa,stando alla previsione testuale del contratto, qualora i beni avessero mantenutole attuali destinazioni urbanistiche , cioè quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione della scrittura.

Diverso il caso per quanto riguardava la rimodulazione del prezzo riferibile agli immobili nel caso di nuovi strumenti urbanistici.

Secondo la Corte d’Appello il riferimento,nei primi due capoversi dell’articolo 6 del preliminare,ai soli terreni indicati come beni di cui 1b) e 1 c ) non poteva nel suo chiaro ed inequivocabile tenore letterale che essere interpretato come riferito anche al fabbricato sub 1 a ) .

Doveva dunque ritenersi fondata l’eccezione Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 della convenuta secondo la quale l’articolo 6 del preliminare condizionava la rimodulazione del prezzo alla variazione della destinazione urbanistica non dei singoli beni o del solo fabbricato ma dei due terreni oggetto di alienazione contraddistinti in contratto come sub 1-b) e sub 1-c).La conclusione era confermata anche dalla lettura integrale della clausola e dalla duplice menzione dei terreni nel primo e nel secondo capoverso.

Peraltro, in ogni caso , anche non volendo condividersi tale interpretazione,la tesi del giudice di primo grado doveva ritenersi corretta.

Q uesti , infatti , aveva ritenuto sulla base di un’interpretazione complessiva delle condizioni contenute nella clausola che le parti avessero inteso riferire il termine di cinque anni espressamente pattuito per l’avveramento della condizione della rideterminazione del prezzo dei terreni anche all’avveramento della condizione per la rideterminazione del prezzo del fabbricato.

Una tale conclusione era conforme al testo del contratto ed e r a plausibile sotto il profilo logico, dovendo riteners i in contrario che la possibilità di revisione del prezzo presa in favore della Moroni nel citato articolo 6 del contratto fosse esercitabile senza limiti di tempo anche in caso di modificazione degli strumenti urbanistici intervenuti a distanza di molti a nni , il tutto contrariamente allo spirito dell’accordo che era quello di attribuire un conguaglio solo nel caso di mutamenti sopravvenuti entro un ragionevole congruo termine.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna variazione urbanistica sui terreni di cui sub1 b) e c) la condizione prevista nel preliminaree ribadita in sede di rogito definitivo di vendita non si era verificata.

Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022

8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

9. La società Archena ha resistito con controricorso

10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 112, 115, primo comma, c.p.c. nullità della sentenza per vizio di extra o di ultra petizione, violazione del giudicato interno, violazione del principio di cui all’articolo 101 c.p.c. e del contraddittorio.

La ricorrente contesta la diversa interpretazione della clausola 6 del preliminare effettuata dalla C orte d’ A ppello .

Il giudice del gravameha ritenuto esclusa la revisione del prezzo del fabbricato qualora i terreni (beni di cui ai punti 1 b e 1 c) avessero mantenuto le medesime destinazioni urbanistiche presenti al momento del contratto.

Peraltro, la C orte d’ A ppello ha condiviso anche l’argomentazione del giudice di primo grado secondo la quale non era intervenuta alcuna modificazione urbanistica nei cinque anni termine applicabile anche terreni.

La ricorrente evidenzia come in tal modo la Corte d’Appello non si siaoccupata del secondo motivo d’appello omettendo di giudicare se la condizione per la revisione del prezzo del fabbricato si fosseo meno realizzata nel quinquennio come appunto sostenuto nel secondo motivo di appello limitandosi a constatare che in relazione ai terreni non è intervenuta alcuna variazione urbanistica.

Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 Secondo la ricorrente la parte appellataaveva aderito alla sua interpretazione prestando acquiescenza alla capo di sentenza a se sfavorevole.

La prospettazione della mancata variazione urbanistica dei terreni quale condizione ostativa all’accoglimento della domanda era pertanto argomento esorbitante dal t h ema decidendum essendosi sul punto formato un chiaro giudicato interno.

La C orte d’ A ppello di Bologna ripren dendo invece autonomamente ed accogliendol’eccezione sollevata e coltivata da Archena soltanto in primo grado , sarebbe incors a in un vizio di extra ed ultra petizione.Inoltre, nella specie, si sarebbe di fronte a una vera e propria eccezione di merito e non ad una mera argomentazione giuridica, infatti , la controparte ebbe ad eccepire che i terreni non avevano subito alcuna variazione urbanistica e questa circostanza di fatto sarebbe stata ostativa a qualsiasi rivisitazione del prezzo di vendita.Peraltro, la decisione della C orte d’Appello non avrebbe violatosolo il giudicato ma anche l’articolo 115, primo comma , c.p.c. avendo fondato la decisione su una diversa interpretazione rispetto a quella non oggetto di contestazione tra le parti, e avendo pronunciato a sorpresa in violazione del principio di integrità del contraddittorioex art. 101, secondo comma, c.p.c..

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 112 c.p.c. nullità della sentenza per mancata pronuncia sui motivi di appello n.2-6; omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio discusso dalle parti.

La censura si appunta sul secondo passaggio della sentenza laddove,accedendo all’interpretazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il termine quinquennale si riferisse anche Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 all’avveramento della condizione per il conguaglio del prezzo del fabbricato.

La ricorrente evidenzia che la condizione si era ampiamente realizzata nel termine esposto come dimostrato nel giudizio di merito.

Per questi motivi la ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di pronunciarsi sull’effettivo verificarsi della condizione.

Su tale motivo d’appello vi sarebbe un’omessa pronuncia. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili.

La Corte d’Appello ha interpretato il contratto intercorso tra le parti nel senso che la condizione prevista dal punto 6 del contratto preliminare richiamato nel definitivo, condizionava la rimodulazione del prezzo anche del fabbricato alla variazione della destinazione urbanistica dei due terreni oggetto di alienazione contraddistinti in contratto come sub 1-b) e sub 1-c).

La seconda parte della sentenza è svolta solo ad abundantiam per affermare che anche volendo accedere all’interpretazione del primo giudice il termine per l’avveramento della condizione era in ogni caso di cinque anni. 2.2 Ciò precisato deve osservarsi come il ricorrente non lamenti la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione all’interpretazione data dalla Corte d’Appello al contratto ma eccepisca solo un presunto giudicato interno sull’interpretazione fornita dal primo giudice,oltre alla violazione di regole processuali da parte della Corte d’Appello nel decidere la controversia sulla base di una diversa interpretazione del contratto in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 2.3Rileva la Corte che , nel caso in esame non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 né può riscontrarsi alcu n vizio di ultra petizione.

Infatti, l’interpretazione del contratto rientrava pienamente nell’attività devoluta dalla ricorrente al giudice dell’appello mediante il motivo di gravame e, di conseguenza , rientrava pienamente nei poteri della Corte fornire una diversa interpretazione della clausola di cui al punto 6 del preliminare rispetto aquella effettuata dal giudice di primo grado e tale potere poteva e doveva essere esercitato anche senza alcuna eccezione o deduzione difensiva della controparte, attenendo a fatti costitutivi della domanda.

Deve ribadirsi in proposito che: In tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum ", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ( Sez. 6 - L, Ord . n.513 d el 2019 , Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009 ). 2.3 Peraltro, ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Sez. 2 , Ord. n. 10760 del 2019) . 2.4 Infine, deve evidenziarsi che non vi è stata alcuna omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. rispetto al secondo motivo di appello relativo all’effettivo avverarsi della condizionedi mutamento urbanistico nel termine di cinque anni, essendo tale questione irrilevante a fronte della diversa interpretazione data dalla Corte d’Appello che,solo ad abundantiam, ha fatto riferimento alla plausibilità dell’interpretazione del giudice di primo grado circa il termine per l’avveramento della condizione. 2.5 Infine, deve escludersi la violazione dell’art. 101 c.p.c. trattandosi di una questione interpretativa di mero diritto che peraltro era stata ampiamente oggetto di discussione nel giudizio di primo grado.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della Ric. 2018n. 16213sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti). (Sez. 2- , Se ntenza n. 1617 del 19/01/2022, Rv. 663636 -01)

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 11.000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16213/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 820/2018 depositata il 22/03/2018.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con preliminare del 18 febbraio 1999 prometteva di vendere alla società Archena i seguenti beni immobili: quota di comproprietà indivisa di 6/10 di fabbricato urbano ad uso magazzino in Comune di Santarcangelo di Romagna, via [OSCURATO:PERSONA], n . 4 , foglio 19, particella 425 ; quota di comproprietà indivisa di 7/10 di terreno sito nel medesimo comune, via [OSCURATO:PERSONA], foglio 10, particella 1036 ed altri terreni confinanti. Il prezzocomplessivamente fissato nel preliminare era di 3,1 miliardi di lire ed era così ripartito: lire 530.000.000 per l’immobile sub a ) , lire 20.000.000 per quello su b b) e la restante parte per quello subc) . Le parti pattuivanoespressamente al punto 6 del preliminare che il prezzo doveva considerarsi definitivo purché i beni mantenessero le attuali destinazioni urbanistiche e cioè quelle previste a lla sottoscrizione del preliminare. Nel caso invece che entro e non oltre cinque anni i terreni mutassero l a destinazione urbanistica e diventassero quindi aree edificabili per residenza attività commerciali o attività direzionali il prezzo complessivo e forfettario avrebbe dovuto essere rettificato ed aggiornato con conguaglio. 1.2 Il 22 giugno 1999 le parte addivenivano con tre distinti rogiti alla compravendita dei beni e con contestuale scrittura Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 privata ribadivano la validità nei termini concordati e dell e condizioniespresse al n.6 della promessa di vendita. 2. [OSCURATO:PERSONA],con ci t azione del 27 gennaio 2006 , conveniva la società Archena davanti al T ribunale di Rimini chiedendo di accertare l’avveramento della condizione prevista nel preliminare per dar luogo all’incremento del prezzo di vendita; di accertare che le spettava il 21 % dell’intero nuovo fabbricato , di pronunciare sentenza di trasferimento ex articolo 2932 c.c. d i tale quota indivisa, subordinando il trasferimento al versamento in favore della Archenadella somma di euro 273.722,16. L’attrice chiedeva anche di sciogliere la comunione e di assegnarle una porzione di fabbricato corrispondente alla quota a lei spettante. 3. Si costituiva la società Archena chiedendo il rigetto della domanda e,in ipotesi di accoglimento , chiede ndo la condanna della Moroni a pagare oltre ai 273.272,16 euro per il fabbricato anche 33.490,16 euro quale quota parte dei maggiori oneri di costruzione sostenuti pari ad euro 674.017,53 domanda alla quale a deriva la Moroni. 4. Il Tribunale di Rimini riteneva non avverata la condizione sospensiva e rigettava la domanda dell’attrice; osservava il primo giudice che la rimodulazione del prezzo dell’immobile sub a ) , stando al tenore del contratto non era subordinata al cambio di destinazione urbanistica dei terreni subb) e c ) . Tuttavia, pur mancando una termine finale della clausola di rideterminazione del prezzo del fabbricato, interpretando complessivamente le clausola del preliminare doveva ritenersi che il termine quinquennale per la revisione del prezzo dei terreni era riferito anche all’avveramento della condizione per la revisione del Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 prezzo del fabbricato. Peraltro anche in assenza della pattuizione di un termine il giudice avrebbe dovuto valutare la ricorrenza di un termine congruo, ai sensi dell’articolo 1183 c.c., con la conseguenza che il termine di cinque anni appariva comunque congruo in relazione alla fattispecie. In conclusione, riteneva che l’avveramento della condizione fosse mancato in quanto la realizzazione concreta ed effettiva dell’intervento di ristrutturazione edilizia pur resopossibile dal nuovo PRG del 2002 si sarebbe conclusodopo il decorso del quinquennio. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. La società Archena resisteva all’appello. 7. La C orte d’ A ppello di Bologna rigettava il gravam e . In particolare, evidenziava che dalla le ttura dell’articolo 6 del preliminare del 18 febbraio 1999 emergeva come le parti avessero previsto un duplice sistema di revisione del corrispettivo di vendita uno per i terreni subb ) e c ) ed un altro per il fabbricato s ub a ) . L a revisione del prezzo delle due tipologie di beni era esclusa,stando alla previsione testuale del contratto, qualora i beni avessero mantenutole attuali destinazioni urbanistiche , cioè quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione della scrittura. Diverso il caso per quanto riguardava la rimodulazione del prezzo riferibile agli immobili nel caso di nuovi strumenti urbanistici. Secondo la Corte d’Appello il riferimento,nei primi due capoversi dell’articolo 6 del preliminare,ai soli terreni indicati come beni di cui 1b) e 1 c ) non poteva nel suo chiaro ed inequivocabile tenore letterale che essere interpretato come riferito anche al fabbricato sub 1 a ) . Doveva dunque ritenersi fondata l’eccezione Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 della convenuta secondo la quale l’articolo 6 del preliminare condizionava la rimodulazione del prezzo alla variazione della destinazione urbanistica non dei singoli beni o del solo fabbricato ma dei due terreni oggetto di alienazione contraddistinti in contratto come sub 1-b) e sub 1-c).La conclusione era confermata anche dalla lettura integrale della clausola e dalla duplice menzione dei terreni nel primo e nel secondo capoverso. Peraltro, in ogni caso , anche non volendo condividersi tale interpretazione,la tesi del giudice di primo grado doveva ritenersi corretta. Q uesti , infatti , aveva ritenuto sulla base di un’interpretazione complessiva delle condizioni contenute nella clausola che le parti avessero inteso riferire il termine di cinque anni espressamente pattuito per l’avveramento della condizione della rideterminazione del prezzo dei terreni anche all’avveramento della condizione per la rideterminazione del prezzo del fabbricato. Una tale conclusione era conforme al testo del contratto ed e r a plausibile sotto il profilo logico, dovendo riteners i in contrario che la possibilità di revisione del prezzo presa in favore della Moroni nel citato articolo 6 del contratto fosse esercitabile senza limiti di tempo anche in caso di modificazione degli strumenti urbanistici intervenuti a distanza di molti a nni , il tutto contrariamente allo spirito dell’accordo che era quello di attribuire un conguaglio solo nel caso di mutamenti sopravvenuti entro un ragionevole congruo termine. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna variazione urbanistica sui terreni di cui sub1 b) e c) la condizione prevista nel preliminaree ribadita in sede di rogito definitivo di vendita non si era verificata. Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 9. La società Archena ha resistito con controricorso 10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 112, 115, primo comma, c.p.c. nullità della sentenza per vizio di extra o di ultra petizione, violazione del giudicato interno, violazione del principio di cui all’articolo 101 c.p.c. e del contraddittorio. La ricorrente contesta la diversa interpretazione della clausola 6 del preliminare effettuata dalla C orte d’ A ppello . Il giudice del gravameha ritenuto esclusa la revisione del prezzo del fabbricato qualora i terreni (beni di cui ai punti 1 b e 1 c) avessero mantenuto le medesime destinazioni urbanistiche presenti al momento del contratto. Peraltro, la C orte d’ A ppello ha condiviso anche l’argomentazione del giudice di primo grado secondo la quale non era intervenuta alcuna modificazione urbanistica nei cinque anni termine applicabile anche terreni. La ricorrente evidenzia come in tal modo la Corte d’Appello non si siaoccupata del secondo motivo d’appello omettendo di giudicare se la condizione per la revisione del prezzo del fabbricato si fosseo meno realizzata nel quinquennio come appunto sostenuto nel secondo motivo di appello limitandosi a constatare che in relazione ai terreni non è intervenuta alcuna variazione urbanistica. Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 Secondo la ricorrente la parte appellataaveva aderito alla sua interpretazione prestando acquiescenza alla capo di sentenza a se sfavorevole. La prospettazione della mancata variazione urbanistica dei terreni quale condizione ostativa all’accoglimento della domanda era pertanto argomento esorbitante dal t h ema decidendum essendosi sul punto formato un chiaro giudicato interno. La C orte d’ A ppello di Bologna ripren dendo invece autonomamente ed accogliendol’eccezione sollevata e coltivata da Archena soltanto in primo grado , sarebbe incors a in un vizio di extra ed ultra petizione.Inoltre, nella specie, si sarebbe di fronte a una vera e propria eccezione di merito e non ad una mera argomentazione giuridica, infatti , la controparte ebbe ad eccepire che i terreni non avevano subito alcuna variazione urbanistica e questa circostanza di fatto sarebbe stata ostativa a qualsiasi rivisitazione del prezzo di vendita.Peraltro, la decisione della C orte d’Appello non avrebbe violatosolo il giudicato ma anche l’articolo 115, primo comma , c.p.c. avendo fondato la decisione su una diversa interpretazione rispetto a quella non oggetto di contestazione tra le parti, e avendo pronunciato a sorpresa in violazione del principio di integrità del contraddittorioex art. 101, secondo comma, c.p.c.. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 112 c.p.c. nullità della sentenza per mancata pronuncia sui motivi di appello n.2-6; omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio discusso dalle parti. La censura si appunta sul secondo passaggio della sentenza laddove,accedendo all’interpretazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il termine quinquennale si riferisse anche Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 all’avveramento della condizione per il conguaglio del prezzo del fabbricato. La ricorrente evidenzia che la condizione si era ampiamente realizzata nel termine esposto come dimostrato nel giudizio di merito. Per questi motivi la ricorrente aveva chiesto alla Corte d’Appello di pronunciarsi sull’effettivo verificarsi della condizione. Su tale motivo d’appello vi sarebbe un’omessa pronuncia. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili. La Corte d’Appello ha interpretato il contratto intercorso tra le parti nel senso che la condizione prevista dal punto 6 del contratto preliminare richiamato nel definitivo, condizionava la rimodulazione del prezzo anche del fabbricato alla variazione della destinazione urbanistica dei due terreni oggetto di alienazione contraddistinti in contratto come sub 1-b) e sub 1-c). La seconda parte della sentenza è svolta solo ad abundantiam per affermare che anche volendo accedere all’interpretazione del primo giudice il termine per l’avveramento della condizione era in ogni caso di cinque anni. 2.2 Ciò precisato deve osservarsi come il ricorrente non lamenti la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione all’interpretazione data dalla Corte d’Appello al contratto ma eccepisca solo un presunto giudicato interno sull’interpretazione fornita dal primo giudice,oltre alla violazione di regole processuali da parte della Corte d’Appello nel decidere la controversia sulla base di una diversa interpretazione del contratto in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 2.3Rileva la Corte che , nel caso in esame non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 né può riscontrarsi alcu n vizio di ultra petizione. Infatti, l’interpretazione del contratto rientrava pienamente nell’attività devoluta dalla ricorrente al giudice dell’appello mediante il motivo di gravame e, di conseguenza , rientrava pienamente nei poteri della Corte fornire una diversa interpretazione della clausola di cui al punto 6 del preliminare rispetto aquella effettuata dal giudice di primo grado e tale potere poteva e doveva essere esercitato anche senza alcuna eccezione o deduzione difensiva della controparte, attenendo a fatti costitutivi della domanda. Deve ribadirsi in proposito che: In tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum ", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazionedi una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ( Sez. 6 - L, Ord . n.513 d el 2019 , Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009 ). 2.3 Peraltro, ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appellomotivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Sez. 2 , Ord. n. 10760 del 2019) . 2.4 Infine, deve evidenziarsi che non vi è stata alcuna omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. rispetto al secondo motivo di appello relativo all’effettivo avverarsi della condizionedi mutamento urbanistico nel termine di cinque anni, essendo tale questione irrilevante a fronte della diversa interpretazione data dalla Corte d’Appello che,solo ad abundantiam, ha fatto riferimento alla plausibilità dell’interpretazione del giudice di primo grado circa il termine per l’avveramento della condizione. 2.5 Infine, deve escludersi la violazione dell’art. 101 c.p.c. trattandosi di una questione interpretativa di mero diritto che peraltro era stata ampiamente oggetto di discussione nel giudizio di primo grado. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della Ric. 2018n. 16213sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti). (Sez. 2- , Se ntenza n. 1617 del 19/01/2022, Rv. 663636 -01) 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 11.000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
Sentenza Cassazione n. 03179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris