CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto con l'appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, in ogni caso, del tutto generico, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M