CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minist , in persona del [OSCURATO:PERSONA] ratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza emessa in data 11/3/2022, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente di guida per la durata di anni due, confermando la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l'imputato cagionava lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA], di anni 80, mentre costei si accingeva ad attraversare a piedi la strada in prossimità del passaggio pedonale, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e per colpa specifica, segnatamente individuata nella violazione dell'art. 141 cod. strada. 2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 11L73, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nelL'applicazione della legge penale. La sentenza impugnata ricalca pedissequamente le motivazioni addotte dal Tribunale di Livorno per giustificare la responsabilità del ricorrente. Tutta la motivazione è incentrata sulla circostanza che l'imputato avrebbe tenuto una condotta sufficientemente prudente, che gli avrebbe consentito di evitare il pedone, nononstante costei non avesse rispettato nell'attraversamento la disposizione che impone di attraversare sulle strisce pedonali. La sentenza contrasta con la pronuncia del Tribunale civile di Livorno, che, investito del ricorso dell'imputato avverso la pronuncia del giudice di pace, ha annullato la sanzione amministrativa irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 191 cod. strada, escludendone la ricorrenza. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il testo motivazionale della sentenza impugnata appare illogico e contraddittorio. La sentenza afferma con certezza che: la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva impegnato l'attraversamento pedonale; il sig. [OSCURATO:PERSONA] teneva una condotta consona alle circostanze di traffico e luogo, serbando una velocità moderata Nonostante tali presupposti, addebita al ricorrente di aver tenuto una condotta imprudente rispetto al comportamento, non consono alla norma, ma prevedibile, tenuto dalla persona offesa. Al fine di suffragare tale conclusione, non condivisibile, arriva a valutare il comportamento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] come prevedibile e non repentino, per il solo fatto dell'età avanzata dalla persona offesa. Tale conclusione non sarebbe supportata da nessuna risultanza probatoria. Il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fosse recata a fare la spesa da sola, in un luogo molto distante rispetto all'abitazione, in piena estate e con un mezzo pubblico, denoterebbe invece la sua perfetta forma fisica. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo raccoglimento del ricorso. 4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure contenute nel primo motivo di doglianza sono destituite di fondamento. Nessun contrasto di giudicato si profila tra la sentenza del Tribunale civile di Livorno e la sentenza impugnata. In base a consolidato principio di questa Corte, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice del procedimento in corso, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario„ ritenere che il giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130). Peraltro il giudizio celebratosi innanzi al Tribunale civile di Livorno si è svolto nel limitato ambito dell'accertamento della ricorrenza della violazione dell'art. 191 cod. strada, senza possibilità che si crei interferenza con il thema decidendum e l'oggetto della presente giudizio, riguardante la responsabilità penale del ricorrente per l'investimento del pedone. Ciò si ricava dalla lettura della stessa sentenza prodotta dalla difesa, in cui si legge:"Oggetto del giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzione amministrativa, è infatti (non l'accertamento della responsabilità, sul piano civile e/o penale, del sinistro, bensì) il rapporto sanzionatorio, ossia il rapporto giuridico di obbligazione sottostante all'ordinanza ingiunzione (o al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada), essendo dunque onere della P.A. -che nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale - dimostrare la ricorrenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria. Spettava dunque al Comune di Livorno - attore in senso sostanziale - introdurre in causa gli elementi fattuali idonei a dar prova (seppur presuntiva) del presupposto fondante la pretesa creditoria e, nel caso di specie, della circostanza del non essersi il signor [OSCURATO:PERSONA] fermato a fronte del transito del pedone sull'attraversamento pedonale ovvero del non aver dato la precedenza, rallentando o all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali (vedi la formulazione della norma prima della novella di cui al d.l. 10.11.2021 n. 121)". 5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nel quale si propongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Esula quindi dai poteri della Corte, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Per altro verso, in virtù di consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa interpretazione della dinamica del sinistro, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione conferente ed adeguata. 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. seni:. n. 186 del 13.6.2000). P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell