CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso sull'accertamento della sussistenza del reato presupposto e sulla derubricazione in furto è fondato sulla ripetizione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; che in particolare la Corte di appello a pagina 6 ha correttamente sottolineato come debba ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, atteso che l'imputato ebbe a consegnare a terzi, a titolo di pagamento, diversi assegni sottoscritti a proprio nome, con la consapevolezza di non essere titolare del rapporto di conto corrente sottostante, indifferente essendo che i titoli di credito risultassero smarriti, essendosi in ogni caso realizzato il reato presupposto di furto; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda pagina 6, paragrafo 4.4 della sentenza impugnata) e non risulta scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; considerato che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, sulla negata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. proc. pen., alla cui disamina i giudici di appello hanno dedicato un intero paragrafo (si veda pagina 7, paragrafo 4.5 della sentenza), esponendo congruamente le ragioni di fatto e di diritto per cui, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, deve ritenersi esclusa nel caso di specie la sussistenza della menzionata circostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lu