Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 09520/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tu_cktevr1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I ttg ha concluso chiedendo ,k; ít.touffi&A' . , tactitg: (VT" (t-e,e il difensore h..„AL_ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, in data 30 ottobre 2015, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale denuncia quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 530, comma 2, 533 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta partecipazione alla rissa dell'imputato.

Il primo giudice valorizzerebbe l'esistenza di un diverbio tra il ricorrente ed il Bruno all'interno di una discoteca, con successiva condotta di lesioni reciproche all'esterno del locale, ma non vi sarebbero elementi di prova, univoci, per considerare che lo Scuncia abbia partecipato anche alla successiva rissa.

La diversa ricostruzione, fatta propria dai giudici di merito, fonda sulle dichiarazioni di Bruno e della sua fidanzata, ma vi sarebbe contrasto tra fonti dichiarative, non giustificato nella motivazione della sentenza di appello.

Infine, non si terrebbe conto della denuncia dello stesso Bruno per calunnia, nonché del contrasto tra la sua deposizione e quella del titolare della discoteca.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare l'art. 530,comma 2, cod. proc. pen. giungendo all'assoluzione dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento soggettivo del dolo e violazione degli artt. 42 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen.

Mancherebbe una motivazione congrua rispetto all'elemento soggettivo del reato, tenuto conto che il diverbio era cominciato tra due contendenti e che anche la sentenza di primo grado, pur dando atto che, successivamente, erano intervenute circa 15 - 20 persone, esclude che possa essere esattamente ricostruita la dinamica della rissa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa.

La massima riportata dalla Corte d'appello sul punto non sarebbe conferente al caso di specie.

Scuncia, per la difesa, si sarebbe limitato a difendersi dall'aggressione di Bruno, portata a segno da quest'ultimo mentre il ricorrente si allontanava dalla discoteca. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., valutati dal giudice di primo grado quanto all'entità della pena, elementi diversi, per la difesa, da quelli da porre a base del giudizio sulla sussistenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale„ in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., in data 1 febbraio 2022, articolata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo si denuncia, formalmente, un vizio consentito in sede di legittimità ma, in sostanza, si devolvono censure versate in fatto e si prospetta una diversa, alternativa ricostruzione, rispetto a quella che deriva dall'esame dei convergenti provvedimenti di merito.

In proposito, si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvaino in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

La sentenza di primo grado, peraltro, sottolinea che, in base alla deposizione dell'addetto alla vigilanza e del proprietario del locale, la lite tra i contendenti era iniziata nel locale ma che la stessa era proseguita immediatamente fuori alla discoteca, non solo tra i due ma anche tra gruppi contrapposti, essendo accorsi 15-20 giovani, così dando conto con ragionamento coerente e non manifestamente illogico, della sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) impone di considerare la dirimente deposizione dell'addetto alla sicurezza del locale e la convergente dichiarazione del titolare della discoteza, ai fini della sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato.Del resto, i partecipanti alla rissa, nell'assumere il descritto atteggiamento di aggressione reciproca, risultano consapevoli di partecipare alla contesa e, dunque, di porre in essere un'immediata situazione di pericolo per l'incolumità, accettando anche il rischio che si verifichi un evento lesivo (Sez. 1, n. 16762 del 03/02/2010, N'Ialgeri, Rv. 246926).

1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Sul punto, il Collegio osserva che è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata.

Essa può, tuttavia, essere, eccezionalmente, riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e, in tal senso, ingiusta (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio, Rv 265304).

Connotazioni ed elementi, quelli da ultimo indicati, che nella fattispecie non è dato riscontrare, secondo la ricostruzione in fatto recepita dalle convergenti motivazioni di merito.

1.3. Il quarto motivo è inammissibile.

Esso attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche che risulta, complessivamente, motivato anche nella pur stringata argomentazione spesa in punto di trattamento sanzionatorio da parte dei giudici di appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello).

Deve, invero, rilevarsi che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche va considerata disattesa, con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057, in una fattispecie in cui la sentenza d'appello, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta).

2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tu_cktevr1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I ttg ha concluso chiedendo ,k; ít.touffi&A' . , tactitg: (VT" (t-e,e il difensore h..„AL_ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, in data 30 ottobre 2015, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale denuncia quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 530, comma 2, 533 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta partecipazione alla rissa dell'imputato. Il primo giudice valorizzerebbe l'esistenza di un diverbio tra il ricorrente ed il Bruno all'interno di una discoteca, con successiva condotta di lesioni reciproche all'esterno del locale, ma non vi sarebbero elementi di prova, univoci, per considerare che lo Scuncia abbia partecipato anche alla successiva rissa. La diversa ricostruzione, fatta propria dai giudici di merito, fonda sulle dichiarazioni di Bruno e della sua fidanzata, ma vi sarebbe contrasto tra fonti dichiarative, non giustificato nella motivazione della sentenza di appello. Infine, non si terrebbe conto della denuncia dello stesso Bruno per calunnia, nonché del contrasto tra la sua deposizione e quella del titolare della discoteca. Con la conseguenza che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare l'art. 530,comma 2, cod. proc. pen. giungendo all'assoluzione dell'imputato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento soggettivo del dolo e violazione degli artt. 42 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. Mancherebbe una motivazione congrua rispetto all'elemento soggettivo del reato, tenuto conto che il diverbio era cominciato tra due contendenti e che anche la sentenza di primo grado, pur dando atto che, successivamente, erano intervenute circa 15 - 20 persone, esclude che possa essere esattamente ricostruita la dinamica della rissa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. La massima riportata dalla Corte d'appello sul punto non sarebbe conferente al caso di specie. Scuncia, per la difesa, si sarebbe limitato a difendersi dall'aggressione di Bruno, portata a segno da quest'ultimo mentre il ricorrente si allontanava dalla discoteca. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., valutati dal giudice di primo grado quanto all'entità della pena, elementi diversi, per la difesa, da quelli da porre a base del giudizio sulla sussistenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale„ in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., in data 1 febbraio 2022, articolata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo si denuncia, formalmente, un vizio consentito in sede di legittimità ma, in sostanza, si devolvono censure versate in fatto e si prospetta una diversa, alternativa ricostruzione, rispetto a quella che deriva dall'esame dei convergenti provvedimenti di merito. In proposito, si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvaino in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). La sentenza di primo grado, peraltro, sottolinea che, in base alla deposizione dell'addetto alla vigilanza e del proprietario del locale, la lite tra i contendenti era iniziata nel locale ma che la stessa era proseguita immediatamente fuori alla discoteca, non solo tra i due ma anche tra gruppi contrapposti, essendo accorsi 15-20 giovani, così dando conto con ragionamento coerente e non manifestamente illogico, della sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) impone di considerare la dirimente deposizione dell'addetto alla sicurezza del locale e la convergente dichiarazione del titolare della discoteza, ai fini della sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato.Del resto, i partecipanti alla rissa, nell'assumere il descritto atteggiamento di aggressione reciproca, risultano consapevoli di partecipare alla contesa e, dunque, di porre in essere un'immediata situazione di pericolo per l'incolumità, accettando anche il rischio che si verifichi un evento lesivo (Sez. 1, n. 16762 del 03/02/2010, N'Ialgeri, Rv. 246926). 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sul punto, il Collegio osserva che è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. Essa può, tuttavia, essere, eccezionalmente, riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e, in tal senso, ingiusta (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio, Rv 265304). Connotazioni ed elementi, quelli da ultimo indicati, che nella fattispecie non è dato riscontrare, secondo la ricostruzione in fatto recepita dalle convergenti motivazioni di merito. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile. Esso attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche che risulta, complessivamente, motivato anche nella pur stringata argomentazione spesa in punto di trattamento sanzionatorio da parte dei giudici di appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). Deve, invero, rilevarsi che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche va considerata disattesa, con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057, in una fattispecie in cui la sentenza d'appello, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta). 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 09520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris