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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45676/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo del 27 settembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova del dolo del delitto contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi.

In particolare, alle pagine 4 e 5, la Corte territoriale ha sottolineato la condotta evidentemente truffaldina dell'imputato che, dopo aver rassicurato la vittima sul possesso dell'auto, una volta ricevuto il bonifico, ha cercato pretesti per giustificarne l'omessa consegna e si è poi reso irreperibile, smettendo di rispondere ad e-mail e telefonate della persona offesa, che recandosi personalmente nella sede della ditta aveva scoperto che era chiusa da molto tempo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo del 27 settembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova del dolo del delitto contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi. In particolare, alle pagine 4 e 5, la Corte territoriale ha sottolineato la condotta evidentemente truffaldina dell'imputato che, dopo aver rassicurato la vittima sul possesso dell'auto, una volta ricevuto il bonifico, ha cercato pretesti per giustificarne l'omessa consegna e si è poi reso irreperibile, smettendo di rispondere ad e-mail e telefonate della persona offesa, che recandosi personalmente nella sede della ditta aveva scoperto che era chiusa da molto tempo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris