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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11873/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte che ha dato conto delle ragioni per cui potesse dirsi che la paletta utilizzata dal ricorrente fosse idonea a simulare la funzione e a trarre in inganno i cittadini sulla qualifica di colui che ne faceva uso e, nel contempo, potesse dirsi ravvisabile il delitto di usurpazione di funzioni, anche alla luce delle dichiarazioni del teste Ciancio, non limitatosi ad esprimere generiche impressioni; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte che ha dato conto delle ragioni per cui potesse dirsi che la paletta utilizzata dal ricorrente fosse idonea a simulare la funzione e a trarre in inganno i cittadini sulla qualifica di colui che ne faceva uso e, nel contempo, potesse dirsi ravvisabile il delitto di usurpazione di funzioni, anche alla luce delle dichiarazioni del teste Ciancio, non limitatosi ad esprimere generiche impressioni; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris