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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sentenza documento e il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CATANIA il quale, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza emessa in data 26/11/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appel- lata dall'imputato, che lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed € 50.000,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, con la libertà vigilata per la durata di anni 3 e con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1, 80 co. 2 DPR 309/90, perché, in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], de- teneva e trasportava per fine cessione a terzi kg. 5,45 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (di cui kg. 3,843 di principio attivo, equivalente a 25.620 dosi singole); con l'aggravante dell'ingente quantitativo. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen..

Con un primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 181 e 546 co. 3 cod. proc. pen.

Ci si duole che la corte di appello abbia ritenuto adempiuto l'onere di sotto- scrizione della sentenza di primo grado con la sottoscrizione del solo Presidente senza quella dell'estensore.

Nell'intestazione della stessa sentenza non è indicato l'estensore e il ricorrente non ritiene deducibile dall'intestazione, dal dispositivo o da alcun altro elemento che lo stesso sia il Presidente.

Si rileva che il precedente richiamato dalla Corte distrettuale non è applicabile al caso in questione riguardando l'ipotesi in cui la firma non sia leggibile o non sia attribuibile al giudice relatore-estensore.

Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

La motivazione viene ritenuta illogica in quanto incorrerebbe in contraddizione nella ricostruzione della vicenda.

La Corte territoriale -ci si duole- riproporrebbe sostanzialmente il ragiona- mento seguito dal primo giudice senza riuscire a giustificare la piena consapevo- lezza del Filippello alla compartecipazione agli addebiti contestati.

I giudici di appello pur ammettendo la mancanza, nell'immediatezza dei fatti, di una perquisizione domiciliare o un accertamento nei confronti dell'imputato, ritengono sufficiente la descrizione dell'accadimento per emettere un giudizio di responsabilità.

Ci si duole che l'impugnata sentenza abbia attribuito un ruolo predominante all'imputato nella fase preparatoria e ideativa del viaggio senza l'accertamento di alcun elemento in tal senso.

Nessun accertamento sarebbe stato, infatti, compiuto sulle circostanze che potessero attribuire una compartecipazione fattuale e psico- logica all'attività illecita.

Tra l'altro, l'accertamento tecnico svolto sul contenuto dei cellulari non ha rilevato alcun contatto tra i soggetti nei giorni precedenti.

Nessuna tra le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato sa- rebbe sufficiente a ritenere non casuale il viaggio intrapreso dal Filippello e dal coimputato, entrambi privi di mezzi di locomozione, tanto che l'auto veniva presa a prestito il giorno precedente dal cognato del ricorrente.

Quest'ultima circostanza smentirebbe del tutto l'assunto che il viaggio fosse stato meticolosamente preparato, dal momento che in tal caso l'autovettura non sarebbe stata recuperata in extremis, ma quanto meno noleggiata per tempo.

Si aggiunge, ancora, che l'importanza del viaggio, per quantità e qualità della sostanza, avrebbe richiesto frequenti incontri tra il Filippello e il coimputato, dei quali non vi è alcuna traccia nemmeno telefonica, nonché una relazione diretta tra uno di loro e il fornitore.

Anche la circostanza che il Filippello abbia fornito l'autovettura avuta in pre- stito dal cognato, non potrebbe considerarsi un apporto causale, in assenza di elementi controfattuali che non appaiono rinvenibili nella contraddittoria motiva- zione.

Si evidenzia che il rapporto tra il Filippello e il coimputato era unicamente di lavoro, pertanto, ciò avvalorerebbe la veridicità delle dichiarazioni del coimputato nell'assumersi la responsabilità del reato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

Si dirà sub.

2. dell'infondatezza del primo motivo di ricorso, di natura proce- durale, mentre, quanto al secondo profilo di doglianza, in punto di responsabilità, le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle mede- sime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Infondato è il primo motivo di ricorso.

Ed invero, costituisce ius receptum il principio che, in tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28167 del 16/6/2021, Careddu, Rv. 281736; Sez. 3, n. 12308 del 19/02/2001, Minieri, Rv. 218756; Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Rv. 262120; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213365; Sez. 2, n. 2185 del 16/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205592).

Il ricorrente lamenta, tuttavia, che, nel caso che ci occupa, non vi sarebbe prove che il presidente del collegio giudicante del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia anche l'estensore della motivazione, oltre che il sottoscrittore, nella qualità, della sentenza.

Ciò perché nella stessa non vi è alcuna indicazione in tal senso.

Ebbene, tale doglianza è stata già motivatamente confutata dalla Corte terri- toriale, che ha richiamato il dictum di Sez. 5, n. 36712 del 20/4/2012, Liuzzi, Rv. 253519 nella parte in cui afferma che non costituisce causa di nullità della sen- tenza la mancata o errata indicazione dell'estensore o del relatore.

Dunque, ciò che importa, invero, ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della moti- vazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione.

Ebbene, ad avviso del Collegio, la sottoscrizione del solo Presidente, relativa- mente ad una sentenza di primo grado che, a differenza di quelle rese all'esito di impugnazioni non prevede la figura del relatore, in difetto di divers allegazione da parte del ricorrente (che avrebbe, ad esempio, potuto documentare che risultava dai registri di cancelleria il nominativo di un estensore diverso dal Presidente, rende evidente che quest'ultimo è stato anche l'estensore del provvedimento.

Non ignora il Collegio l'esistenza di un isolato precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016 dep. 2017, P., Rv. 268806) che opina nel senso pro- pugnato dal ricorrente e che, in un caso in cui una sentenza di appello che recava la sola firma del Presidente ha ritenuto, in difetto di qualsiasi elemento che con- sentisse di ritenere che lo stesso ne fosse anche estensore o che, ai sensi dell'art. 546, co. 2, cod. proc. pen., l'estensore fosse impedito alla sottoscrizione, che si fosse determinata determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l'annullamento della sen- tenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti al giudice collegiale affin- chè provvedesse, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l'im- pug nazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non condivide tale pronuncia, che peraltro si riferisce ad un grado di giudizio, qual è quello di appello, in cui esiste la figura del giudice relatore .

Ed invero, è fuori discussione la richiamata giurisprudenza secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza o dell'ordinanza da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sotto- scritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giu- dizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla delibera- zione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente deposi- tata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (così Sez.

Un., n. 14978 del 20/12/2012 dep.2013, R.D., Rv. 254671 che hanno ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presi- dente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza; conf.

Sez. 6, n. 46348 del 5/11/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 266308; Sez. 1, n. 34367 del 14/02/2018, Rv. 273740).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, non siamo di fronte alla firma del solo giudice estensore, ma a quella del solo Presidente che -va ribadito- in difetto di diversa allegazione e di un obbligo normativamente previsto di indicare in sentenza il no- minativo dell'estensore non si ha motivo di ritenere che non sia stato anche l'estensore del provvedimento.

Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui la sottoscrizione di una sentenza esclusivamente da parte del Presidente del collegio giudicante, in as- senza della specifica indicazione che lo stesso sia stato anche l'estensore della motivazione, in difetto di diversa evidenza o allegazione di parte, non comporta alcuna nullità della stessa dovendosi implicitamente ritenere che il Presidente sot- toscrittore sia anche l'estensore della motivazione. t 5 i 91, 2

3. I restanti motivi afferenti alla responsabilità, come si anticipava in pre- messa, tendono ad ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità.

La Corte di appello fornisce una ricostruzione critica della vicenda eviden- ziando l'inverosimiglianza della tesi difensiva, smentita anche dai testi della difesa che, lungi dal confermare l'assunto difensivo, contraddicono le dichiarazioni dell'imputato ed evidenziano che l'autovettura era stata prestata per una meta diversa, con il patto che venisse utilizzata unicamente dal Filippello.

La Corte distrettuale, con motivazione priva di aporie logiche, ritiene del tutto inverosimile che il Filippello abbia consegnato l'autovettura al Cantarino rimanendo in un piazzale a parlare con uno sconosciuto senza alcun motivo plausibile.

Corretta è stata anche l'individuazione del ruolo di organizzatore del viaggio, dal momento che l'imputato provvedeva a procuratore l'autovettura per il tra- sporto dello stupefacente.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sentenza documento e il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CATANIA il quale, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza emessa in data 26/11/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appel- lata dall'imputato, che lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione ed € 50.000,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, con la libertà vigilata per la durata di anni 3 e con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1, 80 co. 2 DPR 309/90, perché, in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], de- teneva e trasportava per fine cessione a terzi kg. 5,45 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (di cui kg. 3,843 di principio attivo, equivalente a 25.620 dosi singole); con l'aggravante dell'ingente quantitativo. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.. Con un primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 181 e 546 co. 3 cod. proc. pen. Ci si duole che la corte di appello abbia ritenuto adempiuto l'onere di sotto- scrizione della sentenza di primo grado con la sottoscrizione del solo Presidente senza quella dell'estensore. Nell'intestazione della stessa sentenza non è indicato l'estensore e il ricorrente non ritiene deducibile dall'intestazione, dal dispositivo o da alcun altro elemento che lo stesso sia il Presidente. Si rileva che il precedente richiamato dalla Corte distrettuale non è applicabile al caso in questione riguardando l'ipotesi in cui la firma non sia leggibile o non sia attribuibile al giudice relatore-estensore. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione. La motivazione viene ritenuta illogica in quanto incorrerebbe in contraddizione nella ricostruzione della vicenda. La Corte territoriale -ci si duole- riproporrebbe sostanzialmente il ragiona- mento seguito dal primo giudice senza riuscire a giustificare la piena consapevo- lezza del Filippello alla compartecipazione agli addebiti contestati. I giudici di appello pur ammettendo la mancanza, nell'immediatezza dei fatti, di una perquisizione domiciliare o un accertamento nei confronti dell'imputato, ritengono sufficiente la descrizione dell'accadimento per emettere un giudizio di responsabilità. Ci si duole che l'impugnata sentenza abbia attribuito un ruolo predominante all'imputato nella fase preparatoria e ideativa del viaggio senza l'accertamento di alcun elemento in tal senso. Nessun accertamento sarebbe stato, infatti, compiuto sulle circostanze che potessero attribuire una compartecipazione fattuale e psico- logica all'attività illecita. Tra l'altro, l'accertamento tecnico svolto sul contenuto dei cellulari non ha rilevato alcun contatto tra i soggetti nei giorni precedenti. Nessuna tra le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato sa- rebbe sufficiente a ritenere non casuale il viaggio intrapreso dal Filippello e dal coimputato, entrambi privi di mezzi di locomozione, tanto che l'auto veniva presa a prestito il giorno precedente dal cognato del ricorrente. Quest'ultima circostanza smentirebbe del tutto l'assunto che il viaggio fosse stato meticolosamente preparato, dal momento che in tal caso l'autovettura non sarebbe stata recuperata in extremis, ma quanto meno noleggiata per tempo. Si aggiunge, ancora, che l'importanza del viaggio, per quantità e qualità della sostanza, avrebbe richiesto frequenti incontri tra il Filippello e il coimputato, dei quali non vi è alcuna traccia nemmeno telefonica, nonché una relazione diretta tra uno di loro e il fornitore. Anche la circostanza che il Filippello abbia fornito l'autovettura avuta in pre- stito dal cognato, non potrebbe considerarsi un apporto causale, in assenza di elementi controfattuali che non appaiono rinvenibili nella contraddittoria motiva- zione. Si evidenzia che il rapporto tra il Filippello e il coimputato era unicamente di lavoro, pertanto, ciò avvalorerebbe la veridicità delle dichiarazioni del coimputato nell'assumersi la responsabilità del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Si dirà sub. 2. dell'infondatezza del primo motivo di ricorso, di natura proce- durale, mentre, quanto al secondo profilo di doglianza, in punto di responsabilità, le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle mede- sime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Infondato è il primo motivo di ricorso. Ed invero, costituisce ius receptum il principio che, in tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 28167 del 16/6/2021, Careddu, Rv. 281736; Sez. 3, n. 12308 del 19/02/2001, Minieri, Rv. 218756; Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Rv. 262120; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213365; Sez. 2, n. 2185 del 16/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205592). Il ricorrente lamenta, tuttavia, che, nel caso che ci occupa, non vi sarebbe prove che il presidente del collegio giudicante del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia anche l'estensore della motivazione, oltre che il sottoscrittore, nella qualità, della sentenza. Ciò perché nella stessa non vi è alcuna indicazione in tal senso. Ebbene, tale doglianza è stata già motivatamente confutata dalla Corte terri- toriale, che ha richiamato il dictum di Sez. 5, n. 36712 del 20/4/2012, Liuzzi, Rv. 253519 nella parte in cui afferma che non costituisce causa di nullità della sen- tenza la mancata o errata indicazione dell'estensore o del relatore. Dunque, ciò che importa, invero, ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della moti- vazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione. Ebbene, ad avviso del Collegio, la sottoscrizione del solo Presidente, relativa- mente ad una sentenza di primo grado che, a differenza di quelle rese all'esito di impugnazioni non prevede la figura del relatore, in difetto di divers allegazione da parte del ricorrente (che avrebbe, ad esempio, potuto documentare che risultava dai registri di cancelleria il nominativo di un estensore diverso dal Presidente, rende evidente che quest'ultimo è stato anche l'estensore del provvedimento. Non ignora il Collegio l'esistenza di un isolato precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016 dep. 2017, P., Rv. 268806) che opina nel senso pro- pugnato dal ricorrente e che, in un caso in cui una sentenza di appello che recava la sola firma del Presidente ha ritenuto, in difetto di qualsiasi elemento che con- sentisse di ritenere che lo stesso ne fosse anche estensore o che, ai sensi dell'art. 546, co. 2, cod. proc. pen., l'estensore fosse impedito alla sottoscrizione, che si fosse determinata determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l'annullamento della sen- tenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti al giudice collegiale affin- chè provvedesse, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l'im- pug nazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non condivide tale pronuncia, che peraltro si riferisce ad un grado di giudizio, qual è quello di appello, in cui esiste la figura del giudice relatore . Ed invero, è fuori discussione la richiamata giurisprudenza secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza o dell'ordinanza da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sotto- scritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giu- dizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla delibera- zione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente deposi- tata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (così Sez. Un., n. 14978 del 20/12/2012 dep.2013, R.D., Rv. 254671 che hanno ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presi- dente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza; conf. Sez. 6, n. 46348 del 5/11/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 266308; Sez. 1, n. 34367 del 14/02/2018, Rv. 273740). Nel caso che ci occupa, tuttavia, non siamo di fronte alla firma del solo giudice estensore, ma a quella del solo Presidente che -va ribadito- in difetto di diversa allegazione e di un obbligo normativamente previsto di indicare in sentenza il no- minativo dell'estensore non si ha motivo di ritenere che non sia stato anche l'estensore del provvedimento. Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui la sottoscrizione di una sentenza esclusivamente da parte del Presidente del collegio giudicante, in as- senza della specifica indicazione che lo stesso sia stato anche l'estensore della motivazione, in difetto di diversa evidenza o allegazione di parte, non comporta alcuna nullità della stessa dovendosi implicitamente ritenere che il Presidente sot- toscrittore sia anche l'estensore della motivazione. t 5 i 91, 2 3. I restanti motivi afferenti alla responsabilità, come si anticipava in pre- messa, tendono ad ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità. La Corte di appello fornisce una ricostruzione critica della vicenda eviden- ziando l'inverosimiglianza della tesi difensiva, smentita anche dai testi della difesa che, lungi dal confermare l'assunto difensivo, contraddicono le dichiarazioni dell'imputato ed evidenziano che l'autovettura era stata prestata per una meta diversa, con il patto che venisse utilizzata unicamente dal Filippello. La Corte distrettuale, con motivazione priva di aporie logiche, ritiene del tutto inverosimile che il Filippello abbia consegnato l'autovettura al Cantarino rimanendo in un piazzale a parlare con uno sconosciuto senza alcun motivo plausibile. Corretta è stata anche l'individuazione del ruolo di organizzatore del viaggio, dal momento che l'imputato provvedeva a procuratore l'autovettura per il tra- sporto dello stupefacente. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico
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