CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 22455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e, per gli imputati, rispettivamente dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alla richiesta del sostituto Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte dì appello di Milano ha confermato la condanna di entrambi in ordine al reato di tentata rapina, del primo in ordine al reato di oltraggio a p.u. e del secondo in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione: - il primo, quanto alla dichiarazione di responsabilità, alla mancata derubricazione della tentata rapina in tentato furto, all'omessa considerazione degli atti arbitrari del p.u., al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti ed all'eccessività della pena; - il secondo, in ordine al diniego di ammissione del rito abbreviato condizionato all'escussione del vigilante ed alla dichiarazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, presentati per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, sono integralmente inammissibili. 1. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi riguardanti la dichiarazione di responsabilità, la mancata derubricazione della tentata rapina in tentato furto, l'omessa considerazione degli atti arbitrari del p.u., il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti e l'eccessività della pena sono meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello. 1.1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità e della contestata qualificazione giuridica dei fatti accertati le minacce profferite all'indirizzo del vigilante dal Rateloson non soltanto verbalmente, "ma anche mediante l'utilizzo di un paio di forbicine", e gli atti violenti posti in essere dal Mamani, "che lo strattonava e lo spingeva". 1.2. Il ricorrente non indica compiutamente in cosa si sarebbero concretizzati i presunti atti arbitrari del p.u. (peraltro comunque insussistenti: cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), di tal che la doglianza è del tutto priva di specificità. 1.3. Quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti ed alla determinazione della pena, la Corte di appello, nel confermare una pena benevolmente determinata in misura assai prossima al minimo edittale, e ben lontana dal massimo, ha incensurabilmente richiamato la premessa gravità dei fatti accertati ed i precedenti penali specifici dell'imputato, con argomentazioni di per sé idonee a legittimare le contestate statuizioni. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata) compiutamente indicato le ragioni che rendevano non necessaria, e quindi non ammissibile, la richiesta di esame del vigilante. 2.2. Quanto alla conclusiva dichiarazione di responsabilità, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità e della contestata qualificazione giuridica dei fatti accertati le dichiarazioni, motivatamente ritenute attendibili, del vigilante rimasto vittima dell'aggressione perpetrata in suo danno dagli imputati, ed in particolare le minacce profferite all'indirizzo del vigilante dal Rateloson non soltanto verbalmente, "ma anche mediante l'utilizzo di un paio di forbícíne", e gli atti violenti posti in essere dal Mamani, "che lo strattonava e lo spingeva" (cfr. pag. 6 s. della sentenza impugnata). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare per ciascuno nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigliere estenso