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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02588/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Brescia, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato 1'11 ottobre 2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quaranta giorni di permanenza domiciliare, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso a Mantova il 10 luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Brescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto 1'11 ottobre 2024, sopra citato, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte 1'8 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda, come nel caso in esame, una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta lesiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da diversi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali della vicenda processuale, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Brescia, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato 1'11 ottobre 2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quaranta giorni di permanenza domiciliare, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso a Mantova il 10 luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Brescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto 1'11 ottobre 2024, sopra citato, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte 1'8 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda, come nel caso in esame, una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'elevato disvalore della condotta lesiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da diversi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali della vicenda processuale, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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