Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 25379/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge per non essere stati accertati e integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è non solo del tutto reiterativo, ma anche privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuata e chiarita la portata della condotta illecita contestata (pag. 3 e 4); tale doglianza, pertanto, deve considerarsi non specifica e soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge per non essere stati accertati e integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, è non solo del tutto reiterativo, ma anche privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuata e chiarita la portata della condotta illecita contestata (pag. 3 e 4); tale doglianza, pertanto, deve considerarsi non specifica e soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25379/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris