CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18-02-2025 del Tribunale di Noia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025, il Tribunale di Noia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 900 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 279 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato per aver posto in essere, quale gestore dell'attività di fabbro, operazioni di lavorazione, assemblaggio e saldatura di metalli, in mancanza della prescritta autorizzazione regionale; in [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2021. 2. Avverso la sentenza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza dell'art. 279, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006, evidenziando che il giudice monocratico ha attribuito erroneamente credibilità alla testimonianza del mar. D'Avino, senza considerarne le incongruenze, e ha immotivatamente ritenuto non credibili i testi della difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Ritiene il Collegio che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato appare immune da censure, dovendosi rimarcare che il Tribunale ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, richiamando gli accertamenti svolti dagli operanti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzati in dibattimento dal teste di P.G. mar. [OSCURATO:PERSONA]Avino, da cui è emerso che, in un locale nella sua disponibilità di circa 90 mq., sito in via Carillo n. 9/12, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] esercitava le attività di lavorazione, assemblaggio e saldatura dei metalli in assenza di autorizzazione, non avendo fornito il ricorrente fornito né alcuna documentazione attestante la comunicazione di messa in esercizio di impianti con emissioni in atmosfera, né la certificazione di aver esperito gli adempimenti richiesti dagli art. 273-279 del d. Igs. n. 152 del 2006, né tantomeno l'iscrizione quale fabbro nel registro delle imprese. Nel valorizzare gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice monocratico ha ragionevolmente ritenuto non credibili le dichiarazioni dei figli dell'imputato, secondo cui il padre esercitava presso terzi la sua attività di fabbro, osservando al riguardo che i macchinari e le attrezzature da lavoro rinvenuti all'interno del locale erano ancora in funzione al momento del controllo. A carico di [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza dei titoli abilitativi richiesti, è stato dunque ritenuto legittimamente configurabile il reato ex art. 279 del d. Igs. n. 152 del 2006, norma che sanziona penalmente la condotta di chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione. 21.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato e non oggetto di travisamento, invero dedotto in termini non adeguatamente specifici, il giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi rilevare che le censure difensive, al di là dei pur palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi di prova il cui contenuto non è stato né allegato né riportato, sollecitano sostanzialmente una differente (e invero frammentaria) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità. Sul punto occorre infatti richiamare la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità. 2. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M