CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22872-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, 76 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22872/2018 - controricorrente - Numero sezionale 76/2022 Numero di raccolta generale 6260/2022 avverso la sentenza n. 2316/2018 della CORTE Data pubblicazione 24/02/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 4836/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RAI – [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di qualificazione come subordinata dell’attività giornalistica svolta dal 14.5.2007, e di declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno. 2. Avverso tale sentenza la Rondinelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. Preliminarmente deve darsi atto che è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione della Rondinelli e accettazione da parte della RAI, in ragione della avvenuta conciliazione della controversia, come da verbale sottoscritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. 4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione della controricorrente alla rinuncia. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22872/2018 Numero sezionale 76/2022Numero di raccolta generale 6260/2022 5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal Data pubblicazione 24/02/2022 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r