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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 28088/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33655-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n.1846/2019 aveva condiviso la decisione del tribunale con cui era stato dichiarato prescritto il credito previdenziale avendo rilevato che il termine prescrizionale decorreva dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi ( 16 giugno 2011) e che non erano intervenuti atti interruttivi nel quinquennio successivo.

La Corte aveva anche valutato irrilevante la incompletezza della dichiarazione reddituale ( mancata compilazione quadro RR) ai fini della sospensione del termine.

Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Inps affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e 2941 cc e art. 3 co.9 I.n.335/95 nonché art. 1 dlgs n.462(1997 e art. 10 co 1 e 2 dlgs n.241/1997 , per non aver, la Corte d'appello, individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della presentazione della dichiarazione reddituale e non aver altresì considerato che la dichiarazione dei redditi, presentata il 13 settembre 2011 non conteneva la compilazione del quadro RR, così' impedendo il controllo dell'Inps.

Il motivo è infondato.

Ric. 2019 n. 33655 sez.

ML - ud. 20-05-2021 -2- Deve ritenersi corretta la statuizione della Corte territoriale circa il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale nella materia in esame.

Questa Corte hai chiarito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n. 27950/2018; Cass.n. 19403/2019).

Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2010, il termine per il versamento era fissato al 16 giugno 2011, e, pur tenendosi conto dello "slittamento" di tale data al 6 luglio 2011, in ragione del disposto del DPCM10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997 ( cfr Cass.n. 10263/2021), il credito in questione risulta comunque prescritto poiché da tale ultima data il primo atto interruttivo è intervenuto il 12 luglio 2016 ( richiesta pervenuta al contribuente), e quindi oltre il termine quinquennale.

Quanto alla mancata compilazione del "quadro RR", deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sul punto compiuto una valutazione di merito statuendo la sua irrilevanza ai fini della sospensione; ha infatti ritenuto che tale omissione non costituisse occultamento doloso degli elementi utili ad individuare il debito contributivo, essendo questo altrimenti desumibile dall'Inps attraverso i "normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle entrate".

E' valutazione di merito estranea alla ri-valutazione in sede di legittimità..

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese poiché l'Inps è rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità Ric. 2019 n. 33655 sez.

ML - ud. 20-05-2021 -3- 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Cosi' deciso in Roma in data 20 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33655-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n.1846/2019 aveva condiviso la decisione del tribunale con cui era stato dichiarato prescritto il credito previdenziale avendo rilevato che il termine prescrizionale decorreva dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi ( 16 giugno 2011) e che non erano intervenuti atti interruttivi nel quinquennio successivo. La Corte aveva anche valutato irrilevante la incompletezza della dichiarazione reddituale ( mancata compilazione quadro RR) ai fini della sospensione del termine. Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Inps affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e 2941 cc e art. 3 co.9 I.n.335/95 nonché art. 1 dlgs n.462(1997 e art. 10 co 1 e 2 dlgs n.241/1997 , per non aver, la Corte d'appello, individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della presentazione della dichiarazione reddituale e non aver altresì considerato che la dichiarazione dei redditi, presentata il 13 settembre 2011 non conteneva la compilazione del quadro RR, così' impedendo il controllo dell'Inps. Il motivo è infondato. Ric. 2019 n. 33655 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- Deve ritenersi corretta la statuizione della Corte territoriale circa il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale nella materia in esame. Questa Corte hai chiarito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass.n. 27950/2018; Cass.n. 19403/2019). Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2010, il termine per il versamento era fissato al 16 giugno 2011, e, pur tenendosi conto dello "slittamento" di tale data al 6 luglio 2011, in ragione del disposto del DPCM10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997 ( cfr Cass.n. 10263/2021), il credito in questione risulta comunque prescritto poiché da tale ultima data il primo atto interruttivo è intervenuto il 12 luglio 2016 ( richiesta pervenuta al contribuente), e quindi oltre il termine quinquennale. Quanto alla mancata compilazione del "quadro RR", deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sul punto compiuto una valutazione di merito statuendo la sua irrilevanza ai fini della sospensione; ha infatti ritenuto che tale omissione non costituisse occultamento doloso degli elementi utili ad individuare il debito contributivo, essendo questo altrimenti desumibile dall'Inps attraverso i "normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle entrate". E' valutazione di merito estranea alla ri-valutazione in sede di legittimità.. Per tutto quanto sopra considerato il ricorso va rigettato. Nulla per le spese poiché l'Inps è rimasto intimato. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità Ric. 2019 n. 33655 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 20 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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