CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 23813/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato laseguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 1705/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ex legedall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 4 febbraio 2020 n. 2379; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che conseguirono il diploma di specializzazione in epoche comprese tra il 1995 ed il 2009. Oggetto:specializzandi in medicina -condanna per lite temeraria Nel 2017, unitamente ad altri medici, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori. 2. Con sentenza 4.2.2020 n. 2379 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che: -) la domanda di risarcimento del danno era infondata, perché gli attori avevano percepito una remunerazione da ritenersi “adeguata”, e la scelta del legislatore di incrementare tale remunerazione solo a partire dall’anno accademico 2006-2007 era un atto sovrano libero nel fine e non sindacabile; -) la domanda di rivalutazione della borsa di studio era infondata, in virtù dei successivi decreti che avevanovia via disposto e poi prorogato il blocco della rivalutazione dei compensi di qualsiasi genere dovuti dalla pubblica amministrazione (d.l. 19.9.1992 n. 384 e successivi); -) la domanda di adeguamento triennale della borsa di studio era infondata per due ragioni: sia perché gli attori non avevano allegato se, durante il tempo in cui ciascuno di loro aveva frequentato la scuola di specializzazione, il trattamento economico del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale fosse aumentato, ed in che misura; Sia,in ogni caso, perché il suddetto adeguamento triennale era stato anch'esso bloccato dall’art. 32, comma 12, della l. 27.12.1997 n. 449. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con ordinanza 4.11.2021 n. 8124, pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame proposto anche dagli attuali ricorrenti, in quanto privo di ragionevoli possibilità di accoglimento. 4. Alcuni degli originari attori, indicati in epigrafe, con un ricorso unitario fondato su due motivi hanno impugnato per cassazione sia la sentenza di primo grado, sia l’ordinanza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Sa lute, il Ministero dell'Università e della ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso unitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rivolto contro la sentenza di primo grado. Con esso i ricorrenti prospettano una tesi giuridica che può essere così riassunta: il Tribunale ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione della Direttiva n. 16 del 1993 da parte del legislatore nazionale, e ciò sul presupposto che tale direttiva non introdusse alcuna novità in tema di adeguata remunerazione dovuta ai medici specializzandi. Sostengono i ricorrenti che tale valutazione fu erronea, in quanto il d. lgs. 368/99 (col quale fu elevata la remunerazione dovuta agli specializzandi), applicato solo a partire dal 2007, fu espressamente emanato in attuazione della direttiva n. 16 del 1993; che tale direttiva impose agli stati membri l’obbligo di corrispondere agli specializzandi delle remunerazioni “adeguate”; che una remunerazione non periodicamente aggiornata non potrebbe mai dirsi “adeguata”, una volta che sia trascorso un considerevole arco di tempo dalla determinazione della sua misura originaria. 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c.. La questione prospettata dai ricorrenti, come il suo difensore ben sa o dovrebbe sapere, avendola prospettata in innumerevoli precedenti occasioni, è sempre stata ritenuta infondata da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ” (tra le ultime, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17278 del 27.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2201 del 25.1.2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1821 del 20.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 40605 del 17.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.201 8; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L- , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 2. Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro l'ordinanza con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello. Nell'illustrazione del motivo sono sviluppati argomenti così riassumibili: -) in primo grado gli odierni ricorrenti avevano domandato la condanna delleamministrazioni convenute, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un importo pari alla differenza fra la borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione, e “l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale di cui alla contrattazione collettiva del comparto dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale”; -) il Tribunale rigettò tale domanda e la relativa statuizione fu appellata; -) la Corte d'appello, dopo aver rigettato il primo motivo di gravame (concernente la questione dell'applicabilità retroattiva del d. lgs. 368/99), dichiarò “assorbiti” gli altri motivi di appello; -) tuttavia la ritenuta inammissibilità del gravame concernente la misura della remunerazione dovuta lasciava impregiudicata, senza assorbirla, la differente questione della applicabilità della indicizzazione anche agli specializzandi. 2.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. In primo luogo è inammissibile in quanto l'ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 2/02/2016, Rv. 638369 -01). 2.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto contrastante -senza addurre alcun significativo elemento nuovo - col principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 . (Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01). 3. L’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo va disattesa, alla luce delle considerazioni già svolte da questa Corte nelle ordinanze Sez. 3, Ordinanza n. 3234 del 2. 2 .2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7094 del 9.3.2023, che qui sirichiamano integralmente. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a postea carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4.1. Oltre al pagamento delle spese di soccombenza, i ricorrenti debbono essere altresì condannati ex art. 96, comma terzo, c.p.c.. Il presente ricorso, infatti, proposto nel 2022, propugna tesi giuridiche che questa Corte da anni ha stabilito essere infondate, con orientamento espresso in varie centinaia di decisioni, almeno 46 delle quali pronunciate su ricorsi proposti dal medesimo difensore che assiste gli odierni ricorrenti, tra gli anni 2017 e 2022. L’importo della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all’importo liquidato per le spese di soccombenza. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 360 bisc.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L etizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.000, oltre le spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L etizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti in solido, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., della ulteriore somma di euro 14.000, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst