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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07964/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 4), mentre ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 624-bis (capo 3), dagli artt. 81 cpv, cod. pen. e 73 comma 5 T.U. stup. (capo 5), dall'art. 495 cod. pen. (capo 6) e dagli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo 7) e dagli artt. 110 e 651 cod. pen. (capo 8), procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 3) sulla mancata riqualificazione del reato nella corrispondente fattispecie tentata, sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 T.U. stup., non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, è intrinsecamente generico perché meramente assertivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 4), mentre ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 624-bis (capo 3), dagli artt. 81 cpv, cod. pen. e 73 comma 5 T.U. stup. (capo 5), dall'art. 495 cod. pen. (capo 6) e dagli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo 7) e dagli artt. 110 e 651 cod. pen. (capo 8), procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 3) sulla mancata riqualificazione del reato nella corrispondente fattispecie tentata, sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 T.U. stup., non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, è intrinsecamente generico perché meramente assertivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07964/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris