CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1960; avverso l'ordinanza del 1° dicembre 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che han- no insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'11 luglio 2022, il Giudice per le indagini prelimi- nari del Tribunale di Latina, ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura caute- lare personale degli arresti domiciliari in relazione a quattro capi di imputazione provvisoria nei quali venivano contestati i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (capo n. 1: art. 326 cod. pen.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo n. 16: art. 353-bis cod. pen.), falso ideologico ag- gravato (capo n. 27: art. 479 cod. pen.) e turbata libertà degli incanti (capo n. 39: art. 353 cod. pen.). La misura, tuttavia, nelle more sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, all'esito dell'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della richiesta di revoca, veniva confermata esclusivamente in relazione al capo n. 27, con il quale, per come si è detto, si contestava il reato di falso ideologico aggravato, in ipotesi commesso dal Percoco, nella sua qualità di assessore co- munale, con la delibera di giunta del 25 agosto 2016, con la quale si sarebbe fal- samente attestato l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione dell'oggetto di altra precedente delibera (quella del 27 dicembre 2016). 3. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, propone ricorso per cassazione l'indagato, articolando due autonomi motivi di censura, l'uno afferente al profilo indiziario e l'altro relativo alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari. 3.1. In particolare, con il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 479 e 61 n. 2 cod. pen.) e dell'inosservanza di nor- ma processuale (in relazione agli artt. 373 e 125 cod. proc. pen.), si deduce: - l'erroneo riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., essen- do ormai venuta meno ogni ulteriore contestazione; - l'illogica contestazione del fatto ai soli Percoco, Tintari e Caringi, laddove la medesima imputazione si sarebbe dovuta riferire all'intera giunta; - l'inesistenza di una immutatio veri, atteso che la pista ciclabile, alla quale era originariamente destinato il progetto, non sarebbe mai stata realizzata; - la sopravvenuta approvazione del progetto da parte del FEAMP ([OSCURATO:PERSONA]- ropeo degli [OSCURATO:PERSONA] e Portuali); - l'estraneità, rispetto alla sua sfera di competenza, di ogni profilo attinente alla fase antecedente la delibera e il limitato interessamento del ricorrente per le successive fasi esecutive, legato unicamente ai tempi di costruzione del ponte, in termini del tutto coerenti con la sua funzione di amministratore pubblico; - l'inesistenza di una consapevole volontà diretta alla falsificazione del dato, in quanto la condotta contestata (e quindi la delibera) sarebbe stata posta in es- sere al solo fine di eliminare collegialmente un errore (il riferimento alla pista ciclabile), in presenza del quale non sarebbe stato concesso o sarebbe stato re- vocato il finanziamento riconosciuto dall'Unione Europea; - la logica incompatibilità, anche in astratto, tra la condotta contestata, con- sistente nella rappresentazione di un fatto non veritiero, e il contenuto delibera- tivo dell'atto; - la natura innocua, grossolana e inutile dell'eventuale falso asseritamente commesso.3.2. Il secondo motivo di censura, formulato sotto il profilo dell'inos- servanza di una norma processuale (274 cod. proc. pen.), attiene, invece, alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari e deduce: il sopravvenuto sciogli- mento del consiglio comunale e la conseguente sostanziale impossibilità di ogni ipotizzata reiterazione del reato da parte dell'indagato; la mancanza, al riguardo, di una effettiva motivazione da parte del Tribunale; la significativa distanza tem- porale esistente tra il fatto (in ipotesi commesso il 25 agosto 2017) e l'applica- zione (nel 2022) della misura, con conseguente perdita di attualità delle esigenze cautelari ipotizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, con riferimento alle censure che investono la sussisten- za delle esigenze cautelari, occorre dare atto del sopravvenuto difetto di interes- se del ricorrente, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., attesa l'inter- venuta cessazione di efficacia della misura della quale ha dato atto il difensore in sede di discussione. Tanto più che, in questa sede, si censurava esclusivamente la legittimità dell'originaria misura degli arresti domiciliari, per il limitato periodo nel quale questa era stata applicata. 2. Ciò considerato, tutte le residue censure sono inammissibili, in quanto eccentriche rispetto alla contestazione, genericamente formulate o manifesta- mente infondate. 2.1. Secondo la prospettazione accusatoria, il Comune di Terracina aveva ottenuto, dall'Unione Europea (per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA]- rittimi e Portuali), lo stanziamento di 321.366,30 euro per la realizzazione, nei tempi stabiliti, di una pluralità di progetti coerenti con le finalità proprie del fon- do, fra le quali un terzo ponte di attraversamento del canale navigabile [OSCURATO:PERSONA]. L'opera era stata approvata il 27 dicembre 2016, con la delibera di giunta n. 94, ed era finalizzata, secondo quanto indicato nella predetta delibera, a poten- ziare la rete ciclabile già sorta nel 2014. La destinazione, però, non corrispondeva ai criteri del bando per l'otteni- mento dei contributi europei. Cosicché, con successiva delibera del 25 agosto 2017 n. 145 (oggetto della contestazione), veniva asserito che l'indicata destina- zione (per finalità connesse alla viabilità ciclabile) era solo un "mero errore ma- teriale" e che l'effettiva destinazione doveva intendersi quella connessa al gene- rale miglioramento delle aree di sbarco dei pescherecci attraverso il potenzia- mento della relativa viabilità. La falsità, quindi, era documentale e di essa il Percoco sarebbe stato piena- mente consapevole alla luce delle plurime conversazioni intercettate.2.2. Ebbene, preliminarmente, il falso contestato, per come si evince anche dalla semplice lettura del capo d'imputazione, non attiene all'eventuale (ulteriore) parte valutativa o dispositiva dell'atto (in relazione alla quale non è ipotizzabile una immutatio veri: Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457), ma a quella "descrittiva", in relazione alla quale, secondo il consolidato orienta- mento di questa Corte, può, invece, prospettarsi un profilo di falsità, nei limiti in cui si attesti, falsamente (come in concerto avvenuto), l'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117). D'altronde, sot- to questo profilo, la prospettazione difensiva appare essa stessa contraddittoria, nei limiti in cui da un canto deduce l'inesistenza di un errore materiale e, dall'al- / / tro, evoca la legittima facoltà (indiscussa) di modificare la destinazione dell'ope- ra, con ciò riconoscendo l'originaria diversità. Parallelamente, le censure afferenti all'esatta formulazione del capo d'impu- tazione provvisorio (in termini di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 2 n.2 cod. pen.) o alla (asserita) necessità di una contestazione cumulativa a tutti i / componenti della giunta, sono irrilevanti, in quanto da un canto, non incidono sul- l la sussistenza del reato contestato e, dall'altro, non escludono la responsabilità del ricorrente (che, all'evidenza, prescinde da analoghe eventuali responsabilità degli altri componenti). Così come del tutto eccentriche rispetto alla contestazione appaiono le ulte- riori circostanze dedotte (quanto alla non realizzazione, nella realtà, della pista ciclabile; all'invocata approvazione del progetto da parte del FEAMP; alla eviden- ziata estraneità rispetto ad ogni profilo attinente alla fase antecedente la delibera o a quella successiva; alla finalità perseguita dagli amministratori), in quanto, anche in questo caso, non idonee ad escludere la consapevole alterazione del dato documentale, unica condotta contestata. In ultimo, inammissibili per aspecificità sono le deduzioni afferenti alla pos- sibilità di qualificare la condotta in termini di falso innocuo, inutile o grossolano, tutte strutturate in termini di mero richiamo a principi giuridici astratti, senza alcun riferimento ai dati fattuali che caratterizzano la concreta fattispecie conte- stata. 3. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente con- dannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa d