CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 26720/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso , con domicilio digitale come in atti. –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 1035/16/18, depositata il 20 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificò all’avv. [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamenton. TK7 I P011201640 / 2015 , conseguente alla decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione,per omesso versamento di rate trimestrali del relativo piano. Avverso l’intimazione il contribuente ha presentato ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, deducendo preliminarmente l’inesistenza dell’avvi so d’accertamento prodromico all’intimazione, in quanto sottoscrittoper l’Agenzia da soggetto, privo della qualifica di dirigente, delegato dal Direttore provinciale, non individuato e comunque a sua volta privo della qualifica di dirigente. La CTP adita ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della sua tempestiva notificanel termine decadenziale decorrente dalla notifica dell’intimazione impugnata. Contro tale decisione il contribuente ha proposto appello, che l’adita Commissione tributaria regionale del Lazio , con la sentenza di cui all’ epigrafe, ha accolto, ritenendo tempestivo il ricorso avverso l’intimazione di pagamento ed affermando che l’Amministrazione non aveva dimostrato che la delega conferita al sottoscrittore dell’avviso d’accertamento presupposto contenesse il nominativo del soggetto delegato ( non potendo essa legittimamente limitarsi a renderlo individuabile attraverso la qualifica professionale e funzionale del delegato stesso) ed indicasse i limiti quantitiativ i e temporali del le facoltà riservate al delegato. Pertanto, la CTR ha espressamente ritenuto che fosse nulla la delega in questione ed implicitamente, accogliendo in toto l’appello del contribuente, ne ha tratto la conseguenza che fosse illegittimo l’accertamento presupposto e, quindi, l’intimazione impugnata nel giudizio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso, affidato a due motivi, perla cassazione della predetta sentenza d’appello. Il contribuente si è costituit o con controricorso , su pportato da successiva memoria. Rigettata l’istanza del contribuente di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, senza che risulti impugnato tale diniego, l’Agenzia ha chiesto che venisse fissata l’istanza di discussione del ricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce l’Amministrazione che il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento per la sua pretesa invalidità derivata, conseguente all’assunto difetto di sottoscrizione dell’avviso d’accertamento presupposto ( che peraltro sarebbe stato oggetto di definizione per adesione, con rateizzazione del dovuto, parzialmente inadempiuta, con conseguente decadenza dal beneficio del termine). Tuttavia, secondo la ricorrente, la relativa censura avrebbe potuto essere proposta soltanto impugnando lo stesso atto presupposto, ma era inammissibile nei confronti della intimazione successiva, che lo presupponeva. Né peraltro risultava che il contribuente avessededotto l’inesistenza o la nullità della notificadell’accertamento a monte, al fine di impugnare tale atto impositivo unitamente all’intimazione, sul presupposto che solo tramite quest’ultima avesse conosciuto l’esistenza del primo.2.Con il secondo motivo l ’Ufficio denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2 e 15 d.lgs. 218 del 1997 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973. Deduce l’Amministrazione che, ferma restando l’inammissibilità del ricorso avverso l’intimazione per le ragioni di cui al primo motivo, esso era anche inammissibile in quanto l’intervenuta definizione per adesione dell’accertamento presupposto avrebbe comunque, di per sé sola, precluso l’ammissibilità dell’impugnazione dello stesso atto impositivo. Inoltre, aggiunge la ricorrente, la mancata impugnazione dell’accertamento presupposto avrebbe comunque precluso la rilevazione, anche d’ufficio, del difetto di sottoscrizione dello stesso atto impositivo, da parte del giudice dinnanzi al quale era stata impugnata l’ intimazione. 3. Preliminarmente, deve rilevarsi che l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, per l’asserita incertezza nell’indicazione del provvedimento impugnato in primo grado dal contribuente, è infondata, poiché vi è coincidenza tra il numero identificativo dell’intimazione di pagamento (n. TK7IP011201640/2015) indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, nel ricorso per cassazione e nel corpo e nelle conclusioni del ricorso introduttivo del contribuente, come riprodotto nel ricorso erariale ( pagg. 7 ss.). Viceversa, è l’intimazione di pagamento riprodotta nel controricorso che reca un numero identificativo ( n. TK70I P011202548/2015) differente da quello che contraddistingue l’atto qui sub iudice. A tale conclusione non osta peraltro la circostanza, dovuta verosimilmente ad un errore meramente materiale, che la CTR nell’epigrafe e nella motivazione della sentenza impugnata indichi come anno di imposta oggetto dell’ accertamento presupposto il 2007 e non, come correttamente affermato dalla odierna ricorrente, l’anno 2008. Infatti sia dagli atti introduttivi dei precedenti gradi di merito, sia dalla stessa intimazione di pagamento , emerge che il provvedimento oggetto del presente giudizio è sempre stato l’intimazione di pagamento n.TK7IP011201640/2015 e che questa, così come il correlato avviso di accertamento, è riferita all’anno di imposta 2008. 4.Tanto premesso, il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare in tema di impugnazione di atti emessi a valle di atti impositivi presupposti, « La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non perquestioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.» (Cass. 29/07/2011, n. 16641 ; conformi, ex plurimis , Cass.11/03/2015, n. 4818; Cass. 11/05/2017, n. 11610). Nel caso di specie, dalricorso introduttivo del contribuente trascritto nel ricorso per cassazione erariale, oltre che dalla sentenza impugnata, si ricava che lo stesso contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento per vizi dell’ accertamento presupposto, senza sosteneredi non essere venuto a conoscenza di quest’ultimo prima di ricevere la notifica dell’intimazione a valle.Era pertanto inammissibile in parte qua il ricorso introduttivo, pretendendo di attingere, attraverso l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, l’accertamento presupposto, per vizi propri di quest’ultimo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice a quo , per gli accertamenti in fatto necessari ai fini della decisione sulle questioni rimaste assorbite dall’errata dichiarazione della nullità derivata dell’intimazione, ed in particolare sull’invalidità, per difetto di delega da parte del soggetto che l’ha sottoscritta per l’Ufficio, della stessa intimazione, per vizio proprio di quest’ultima. Si tratta, infatti, di un’eccezione, già riproposta dal contribuente nell’appello, sulla quale la CTR non si è pronunciata, neppure rigettandola implicitamente (non essendoci implicazione logica necessaria con la dichiarazione esplicita di invali dità derivata della stessa intimazione), considerandola quindi assorbita dalla declaratoria, a monte, di invalidità dell’intimazione per vizio dell’atto presupposto.Pertanto il contribuente, totalmente vittorioso in secondo grado, poteva limitarsi a riproporla in questa sede, e comunque dinnanzi al giudice dl rinvio, senza necessità di introdurre ricorso incidentale condizionato (cfr. Cass. 22/09/2017 , n. 22095 , ex plurimis). P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi