CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 31002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsentitele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] p BALDI 4-2- - ) t-Del di ria-- ludito il difensore( Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per rinuncia, presentata il 29.4.2022, per sopravvenuta carenza di interesse. Siccome il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Sez. un., n. 7 de/ 1997 Rv. 208166 - 01; Sez. un. N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci