CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 20454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 479 e 615-ter cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali. Con l'atto di appello l'imputato ha dichiarato di eleggere domicilio presso la sua abitazione sita in Pico (FR), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, anche ai fini della notifica del decreto di citazione. Con provvedimento del 29.07.04 la Corte di Appello di Roma ha disposto l'esecuzione della notifica presso il suddetto edificio. In data 07.08.2024 i Carabinieri della stazione di Pico hanno redatto verbale di vane ricerche nei confronti del ricorrente, conseguentemente la notifica è stata effettuata presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - oltre ad essere fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, è manifestamente infondato. Il silenzio dell'imputato e, in particolare, la mancata partecipazione al giudizio, non sono stati valutati quali elementi di prova a suo carico, atteso che i giudici del merito non hanno censurato tale condotta ma, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si sono limitati ad escludere ipotesi alternative di svolgimento dei fatti in quanto non fornite dall'imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il