CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 36294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059E994) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di rapina è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cessazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai contestati reati di rapina (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita perché tardiva. Il ricorrente non ha avanzato tale richiesta nell'atto di appello né all'udienza di discussione del giudizio di appello del 29.02.2024. La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porasso, non massinnata); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine all'insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in considerazione della gravità degli effetti causati dalle condotte del ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i