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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 32651/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza emessa in data 14 aprile 2026 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione e trasporto di 19,59 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish .nel contesto di una operazione di trasporto di 83 chilogrammi dello stesso tipo di stupefacente, poi suddiviso e consegnato al ricorrente per il quantitativo suddetto.

L'anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con l'aggravante dell'ingente quantitativo.2.

Con atto a firma del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge in punto di scelta della misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo, e sebbene la questione non sia stata dedotta giova ricordare che in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantità va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto l'intero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte (Sez. 4, n. 27736 del 11/04/2014, S., Rv. 261058 - 01).

Nel caso di specie il peso lordo della sostanza stupefacente presa in consegna dall'indagato, nel contesto di una operazione relativa al trasporto di 80 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashishi rende palese non solo la gravità del reato ed il corretto inquadramento nell'ipotesi aggravata dall'art. 80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ma anche l'esistenza di legami criminosi con fornitori della sostanza stupefacente, coerentemente apprezzata dal Tribunale quale indice non solo del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, ma anche della necessità di applicare la custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di assicurare la interruzione di ogni contatto con la rete di trafficanti in cui l'indagato è stato ritenuto inserito, in ragione anche della estrema attualità del fatto (12 aprile 2026), in rapporto al momento in cui è stata disposta la misura custodiate, in data 14 aprile 2026 .

Dalla lettura congiunta di tutti questi elementi, legittimamente, il Tribunale ha dedotto l'esistenza di una spiccata attitudine a delinquere che imponeva l'adozione della massima misura cautelare.

Le valutazioni del Tribunale non contenggino illogicità, ma appaiono (cúe sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. 2; Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in irtTh euro. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza emessa in data 14 aprile 2026 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione e trasporto di 19,59 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish .nel contesto di una operazione di trasporto di 83 chilogrammi dello stesso tipo di stupefacente, poi suddiviso e consegnato al ricorrente per il quantitativo suddetto. L'anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con l'aggravante dell'ingente quantitativo.2. Con atto a firma del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge in punto di scelta della misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'anzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo, e sebbene la questione non sia stata dedotta giova ricordare che in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantità va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto l'intero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte (Sez. 4, n. 27736 del 11/04/2014, S., Rv. 261058 - 01). Nel caso di specie il peso lordo della sostanza stupefacente presa in consegna dall'indagato, nel contesto di una operazione relativa al trasporto di 80 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashishi rende palese non solo la gravità del reato ed il corretto inquadramento nell'ipotesi aggravata dall'art. 80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ma anche l'esistenza di legami criminosi con fornitori della sostanza stupefacente, coerentemente apprezzata dal Tribunale quale indice non solo del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, ma anche della necessità di applicare la custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di assicurare la interruzione di ogni contatto con la rete di trafficanti in cui l'indagato è stato ritenuto inserito, in ragione anche della estrema attualità del fatto (12 aprile 2026), in rapporto al momento in cui è stata disposta la misura custodiate, in data 14 aprile 2026 . Dalla lettura congiunta di tutti questi elementi, legittimamente, il Tribunale ha dedotto l'esistenza di una spiccata attitudine a delinquere che imponeva l'adozione della massima misura cautelare. Le valutazioni del Tribunale non contenggino illogicità, ma appaiono (cúe sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. 2; Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in irtTh euro. 2 P.Q.M
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